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L’istruzione parentale in Italia

L’istruzione parentale in Italia

Il presente articolo non è più aggiornato, vi invitiamo a consultare “Istruzione parentale: da quest’anno si cambia” attraverso il link sottostante. 

Istruzione parentale: da quest’anno si cambia

 

L’articolo affronta la disciplina dell’istruzione parentale, analizzando le norme vigenti e alcuni risvolti applicativi.

In Italia, come in molti altri ordinamenti, l’assolvimento dell’obbligo scolastico puo’ avvenire anche tramite l’istruzione parentale (o “homeschooling”).
L’art. 111 del D.lgs. 16/04/1994 n. 297 (Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione), infatti, stabilisce che “all’obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme del presente testo unico. I genitori dell’obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dell’obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità”.
Anche l’art. 1 del D.Lgs. 15/04/2005 n. 76 (Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione) prevede che “i genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli”.
Alla luce di tali norme, risulta che la scelta dell’istruzione parentale va fatta annualmente e comunicata all’autorità competente da parte di entrambi i genitori del minore.
Poiché si tratta di una mera comunicazione, e non di una richiesta, si può affermare che il diritto di avvalersi dell’istruzione parentale non deve essere autorizzato.
I genitori che scelgono l’istruzione parentale, però, sono tenuti a dimostrare di avere la capacità tecnica o economica per provvedere direttamente (capacità tecnica) o privatamente (capacità economica) all’istruzione dei figli.
I genitori, infatti, possono provvedere all’istruzione del minore in prima persona (direttamente) o tramite professionisti (privatamente).
Le norme vigenti non specificano quali requisiti i genitori devono possedere per documentare la capacità tecnica o economica.
Per capacità tecnica si può ragionevolmente intendere un grado di istruzione, posseduto da almeno uno dei genitori, sufficiente per poter insegnare direttamente al figlio (e può essere dimostrata, ove richiesto, mediante autodichiarazione del titolo di studio posseduto).
Per capacità tecnica si può intendere un livello di reddito, anche minimo purché presente, che possa permettere ai genitori di usufruire di prestazioni professionali onerose per l’istruzione del figlio (e può essere dimostrata, se richiesto, tramite la dichiarazione dei redditi).
Di norma è bene dichiarare di essere in possesso di entrambi i suddetti requisiti.
La comunicazione va indirizzata al Sindaco del Comune in cui risiede il minore, responsabile della vigilanza sull’adempimento dell’obbligo ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 76/2005.
Il Dirigente Scolastico è coinvolto nella vigilanza sull’obbligo quando il minore è stato iscritto, o per lui è stata richiesta l’iscrizione, presso una istituzione scolastica (art. 5 D.Lgs. 76/2005).
Risulta comunque opportuno inviare la comunicazione tanto al Sindaco quanto al Dirigente Scolastico della scuola che sarebbe territorialmente competente per l’iscrizione.
La comunicazione va effettuata annualmente.
Le norme non prevedono alcun termine entro il quale effettuare tale comunicazione, in ogni momento dell’anno, infatti, i genitori possono scegliere l’istruzione parentale per i propri figli, anche interrompendo la frequenza presso una scuola statle o paritaria.
E’ in ogni caso consigliabile effettuare tale comunicazione, se possibile, entro il termine stabilito annualmente per le iscrizioni scolastiche.
Occorre, infine, precisare che il D.lgs. 59/2004 (ed in particolare gli artt. 8 e 11) prevede la facoltà e non l’obbligo della sottoposizione agli esami di idoneità per i minori in istruzione parentale.
La legge primaria prevede l’obbligo dell’esame di idoneità solo per chi, provenendo dall’istruzione parentale, voglia iscriversi ad una scuola statale o paritaria.

Comments (5)

  • Anna rispondere

    Egregio avvocato Masi,
    vorrei sapere se sia possibile far sostenere l’esame di fine anno scolastico ad un homeschooler all’estero, anche al di fuori della comunità europea, invece che in una scuola Italiana. Se sì potrebbe citarmi la legge di riferimento? Grazie e distinti saluti

    7 Settembre 2017 a 22:36
  • Isa rispondere

    Salve, la dirigente scolastica della scuola dove mia figlia era iscritta pur essendo in istruzione parentale, nonostante non abbiamo richiesto esame di idoneita’, ha decretato la non ammissione alla classe successiva, tramite un avvocato abbiamo fatto ricorso al TAR, ma ora, questo avvocato ci ha detto che non ha ottenuto risposta e di prendere altri provvedimenti, senza specificare quali e ci ha liquidati. Come possiamo agire ora?

    21 Dicembre 2017 a 16:04
    • Marco Masi rispondere

      Purtroppo dal suo commento non è possibile rispondere per darle maggiori informazioni. Certamente il Collega ha dato una risposta sulla base delle informazioni in suo possesso. Qualora volesse comunque un confronto può contattare lo Studio telefonicamente o fissare un appuntamento chiamando al numero 051273730

      4 Gennaio 2018 a 17:48
    • Isa rispondere

      Salve, il ricorso e’ stato avviato, vorrei chiedere se un dirigente scolastico puo’ non dare l’assenso all’istruzione parentale, in oltre da quest’anno, con il decreto di aprile 2017, gli esami di idoneita’ sono diventati obbligatori, credo dovra’ correggere l’articolo. Grazie della disponibilita’.

      12 Gennaio 2018 a 17:46

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