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Culpa in vigilando

Culpa in vigilando

Sempre più spesso i genitori chiedono alle scuole il risarcimento dei danni subiti dai figli nel corso dell’attività scolastica. I precettori, infatti, sono tenuti a sorvegliare i minori nel tempo in cui sono loro affidati e si liberano dalla responsabilità solo se riescono a dimostrare di non aver potuto impedire il fatto, ossia di avere adottato tutte le azioni che in base alle circostanze concrete sembravano idonee ad evitare il danno. La giurisprudenza è ormai costante nell’attribuire alla responsabilità della scuola natura contrattuale in caso di danno cagionato dall’alunno a se stesso ed extracontrattuale in caso di danno cagionato dall’alunno a terzi. Sul piano pratico il regime probatorio non cambia, in quanto in entrambi i casi il danneggiato è tenuto a dimostrare il fatto lesivo ed il suo accadimento durante l’attività scolastica, mentre incombe sulla scuola l’onere di fornire la prova liberatoria, cioè il caso fortuito. È differente, invece, il termine di prescrizione: dieci anni per la responsabilità contrattuale e cinque per quella extracontrattuale. Per comprendere meglio i risvolti pratici della questione, è opportuno analizzare alcuni recenti sentenze della Corte di Cassazione. Con la sentenza n. 9906 del 2010 la Corte di Cassazione ha confermato la condanna del Ministero della Pubblica Istruzione per l’incidente occorso ad una bambina della scuola dell’infanzia che, lasciata sola in bagno, aveva tirato la cordicella dello scarico, il cui gancio si era rotto e, cadendo, le aveva colpito l’occhio sinistro procurandole gravi lesioni: “la Corte di merito ha, quindi, puntualmente individuato nella mancata sorveglianza, anche tramite l’ausilio di terzi (il personale non docente della scuola materna), il titolo della responsabilità a carico dell’insegnante, che concretizzava non colpa grave o dolo, ma comunque era ad essa ascrivibile”, anche in considerazione dell’età della bambina, che non era in grado di valutare le conseguenze di un gesto apparentemente innocuo. Con la sentenza n. 16261 del 2012, invece, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto contro il Ministero dell’istruzione per il risarcimento dei danni lamentati in conseguenza di un calcio al naso, ricevuto da un altro giocatore durante una partita di calcio svoltasi nella palestra della scuola, che aveva causato una frattura: “in materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad infortunio subito da studente all’interno di struttura scolastica durante le ore di educazione fisica nel corso di una partita di calcio (o, come nella specie, di calcetto), ai fini della configurabilità della responsabilità a carico della scuola ex art. 2048 c.c. non è sufficiente il solo fatto di aver incluso nel programma la suddetta disciplina e fatto svolgere tra gli studenti una gara sportiva, ma è altresì necessario a) che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente impegnato nella gara e b) che la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee a evitare il fatto”, mentre nel caso in esame vi era l’insegnante di educazione fisica a controllare lo svolgimento della partita e le caratteristiche dal campo non hanno avuto alcuna incidenza causale nella determinazione del sinistro. Con la sentenza n. 22752 del 2013, poi, la Corte di Cassazione ha condannato la scuola per i danni occorsi ad un’alunna che, mentre si trovava all’interno del piazzale antistante la scuola primaria prima dell’apertura dei locali, cadeva riportando la frattura della tibia: “la scuola è pertanto tenuta a predisporre tutti gli accorgimenti all’uopo necessari, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso, sia all’interno dell’edificio che nelle pertinenze scolastiche, di cui abbia a qualsiasi titolo la custodia, messe a disposizione per l’esecuzione della propria prestazione, ivi ricompreso, quindi, il cortile antistante l’edificio scolastico, del quale la scuola abbia la disponibilità e ove venga consentito il regolamentato accesso e lo stazionamento degli utenti, e in particolare degli alunni, prima di entrarvi”. Occorre, pertanto, che le scuole pongano in essere tutte le misure necessarie per evitare possibili danni.

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