Taking too long? Close loading screen.

La trasformazione di una associazione riconosciuta in fondazione: l’iter da seguire

La trasformazione di una associazione riconosciuta in fondazione: l’iter da seguire

L’operazione di trasformazione eterogenea di un ente senza scopo di lucro, nel caso di specie la trasformazione di una associazione riconosciuta in fondazione, è oggi prevista e disciplinata dal Codice Civile.
Il decreto legislativo n. 117/2017 (codice del terzo settore) ha infatti introdotto ex novo nel Codice Civile l’articolo 42-bis, teso appunto a disciplinare le operazioni straordinarie (trasformazioni, fusione e scissioni) di associazioni e fondazioni.
Secondo l’articolo 42-bis cc:

“Se non è espressamente escluso dall’atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni.
La trasformazione produce gli effetti di cui all’articolo 2498.
L’organo di amministrazione deve predisporre una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell’ente in via di trasformazione contenente l’elenco dei creditori, aggiornata a non più di 120 giorni precedenti la delibera di trasformazione, nonché la relazione di cui all’art. 2500 sexies secondo comma.
Si applicano inoltre gli articoli 2499, 2500, 2500 bis, 2500 ter, secondo comma, 2500 quinquies e 2500 nonies, in quanto compatibili.
… Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali il libro V prevede l’iscrizione nel Registro delle imprese sono iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche ovvero, nel caso di enti del Terzo settore, nel Registro unico nazionale del Terzo settore”.

Il progetto di trasformazione è deliberato dal Consiglio di Amministrazione della associazione.

Il progetto di trasformazione deve contenere:

  1. il tipo, la denominazione e la sede della associazione che intende trasformarsi;
  2. lo statuto della fondazione risultante dalla trasformazione progettata;
  3. la situazione patrimoniale; l’organo di amministrazione, con l’osservanza delle norme sul bilancio d’esercizio, deve approvare una situazione patrimoniale della associazione stessa, contenente l’elenco dei creditori, riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni. La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell’ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima;
  4. una relazione che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di trasformazione.

Il progetto di trasformazione ed i relativi allegati devono restare depositati in copia, nella sede della associazione, durante i trenta giorni che precedono la deliberazione di trasformazione da parte dell’assemblea straordinaria dei soci.

La delibera di trasformazione è assunta dall’assemblea straordinaria dei soci della Associazione alla presenza del notaio. Ai fini della validità dei quorum costitutivi e deliberativi della assemblea straordinaria valgono le regole in vigore per le modifiche statutarie secondo lo statuto della associazione che si trasforma.
La delibera di trasformazione, redatta per atto pubblico, deve essere quindi depositata per l’iscrizione nel Registro Persone giuridiche tenuto dalla Regione o dalla Prefettura.

La trasformazione diventa efficace solo decorsi 60 giorni dalla suddetta iscrizione nel Registro delle persone giuridiche (art. 2500 novies cc).
Con la trasformazione l’ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell’ente che ha effettuato la trasformazione (art. 2498 cc).

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *