Registro Persone Giuridiche Regione Emilia-Romagna
La Regione Emilia-Romagna ha di recente ribadito le regole vigenti (ai sensi dell’art. 25 del Codice Civile e della legge regionale n. 37/2001) per l’iscrizione nel Registro Persone Giuridiche e per il mantenimento della stessa.
Le Fondazioni e le Associazioni che intendono acquisire la personalità giuridica, devono iscriversi: o al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), se intendono acquisire anche la qualifica di ente del terzo settore (ets), o al Registro Persone Giuridiche tenuto dalla Prefettura (se operano a livello sovraregionale o in settori di competenza statale) o al Registro Persone Giuridiche tenuto dalla Regione in cui hanno la sede legale.
Con la determinazione dirigenziale n. 1968/2023 la Regione Emilia-Romagna ha ribadito che, per acquisire la personalità giuridica, il patrimonio minimo necessario è di:
– 25.000,00 euro per le Associazioni;
– 50.000,00 per le Fondazioni.
Il patrimonio minimo deve risultare “vincolato” come “fondo patrimoniale di garanzia” per almeno il 50% (12.500,00 euro per le Associazioni e 25.000,00 euro per le Fondazioni).
La previsione della Regione Emilia-Romagna, di cui alla determina n. 1968/2023, sul patrimonio minimo necessario delle persone giuridiche che intendono iscriversi nel registro regionale, per quanto confermativa dell’orientamento già assunto dalla Regione in precedenza, è importante perché adottata dopo l’entrata in vigore del RUNTS che, per gli enti che intendono acquisire la personalità giuridica, prevede un patrimonio minimo di 15.000,00 euro per le Associazioni e di 30.000,00 euro per le Fondazioni.
La Regione Emilia-Romagna precisa anche i termini entro i quali gli enti devono chiedere l’iscrizione nel Registro Persone Giuridiche degli atti indicati dalle norme.
Entro 30gg dalla relativa deliberazione devono essere trasmessi:
- la domanda di iscrizione nel Registro Persone Giuridiche;
- le modifiche statutarie.
Entro 15gg devono essere trasmessi:
- il trasferimento di sede legale nell’ambito dello stesso Comune;
- l’istituzione di sedi secondarie;
- la sostituzione/nomina degli amministratori;
- la delibera di scioglimento.
Le Fondazioni sono inoltre tenute ad inviare entro 15gg dalla loro approvazione:
- bilanci preventivi e consuntivi;
- autocertificazione relativa al patrimonio (utilizzando apposito modulo);
- relazione sulla attività svolta (utilizzando apposito modulo).
La Regione, nell’esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza di cui agli artt. 25-28 del Codice Civile, può poi chiedere alle Fondazioni ulteriore documentazione.
La determina n. 1968/2023 prevede inoltre che la Regione provveda ad effettuare annualmente verifiche a campione sul 15% degli enti iscritti nel Registro Persone Giuridiche.
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