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Confermata l’esenzione IMU per i comodati tra enti della stessa “famiglia”

Confermata l’esenzione IMU per i comodati tra enti della stessa “famiglia”

1. La legge di bilancio 2024

La recente legge di bilancio (legge n. 213/2023) ha introdotto un’importante norma di interpretazione autentica (all’art. 1 comma 71).
Ai fini dell’esenzione IMU l’art. 1 comma 759 lettera g) della legge 160/2019 (cd “nuova IMU) prevede infatti che gli immobili debbano essere “posseduti e utilizzati” dagli enti non commerciali per lo svolgimento delle attività meritorie (assistenza, istruzione…).
Tale norma (in base al recente art. 1 comma 71 legge n. 213/2023) va interpretata nel senso che il requisito per l’esenzione non viene meno anche nel caso in cui l’immobile è concesso in comodato ad un altro ente non commerciale “funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell’immobile esclusivamente le attività previste dall’art. 7 comma 1 lettera i) del d.lgs. n. 504/1992, con modalità non commerciali”.
Il legislatore ha quindi dettato una norma di interpretazione autentica per confermare l’esenzione IMU anche in presenza di attività svolta dall’ente non commerciale (enc) in modo “indiretto”.
Viene quindi confermato l’indirizzo interpretativo di cui alla sentenza della Corte di Cassazione n. 25508/2015 (e successive) e alla Risoluzione del MEF n. 4/2013.

2. I regolamenti comunali

Resta ferma la possibilità che i Comuni nei propri regolamenti prevedano casistiche di esenzione IMU più ampie, in presenza di comodato.
L’art. 1 comma 777 lettera c) della legge 160/2019 ha infatti previsto che i Comuni nei propri regolamenti possano “stabilire l’esenzione dell’immobile dato in comodato gratuito al Comune o ad altro ente territoriale o ad ente non commerciale esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari”.
Fino al 2019 gli immobili concessi in comodato agli enti non commerciali potevano fruire della esenzione IMU solo a determinate condizioni (se di proprietà di altri enti non commerciali; solo per le attività “meritorie” di cui all’art. 7 comma 1 lettera i) del d.lgs. n. 504/1992…).
La nuova Imu dal 2020 ha ampliato le ipotesi di possibile esenzione in presenza di comodato:
– l’esenzione può riguardare anche immobili di proprietà di soggetti diversi dagli enti non commerciali (società, privati…);
– le attività svolte in tali immobili devono rientrare tra quelle istituzionali/statutarie degli enti non commerciali (non più solo quelle di cui all’art. 7 comma 1 lettera i) d.lgs. n. 504/1992 svolte con modalità non commerciali).
Spetta però ai Comuni recepire e disciplinare nei propri regolamenti tale ulteriore possibilità prevista dalla “nuova IMU” (e molti lo hanno fatto o lo stanno facendo).

3. Attività meritoria svolta in modo indiretto

La recente norma di interpretazione non amplia le casistiche di esenzione, ma precisa che sono da considerare “posseduti e utilizzati” dall’enc anche gli immobili concessi in comodato, ad altro enc della stessa “famiglia”, per svolgere le attività considerate meritorie dalla legge.
In sostanza anche se l’attività meritoria è svolta in modo indiretto (da altro enc della stessa “famiglia” in un immobile condotto in virtù di un comodato) l’esenzione IMU deve essere comunque riconosciuta.
I due presupposti, perché l’attività indiretta possa comunque dare diritto alla esenzione IMU, sono:
– i due enti coinvolti (concedente e comodatario) sono entrambi enti non commerciali facenti parte di una medesima struttura organizzativa (il comodatario deve essere “funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente”), per cui l’attività meritoria risulta svolta “indirettamente” dal concedente;
– la presenza di un “comodato gratuito” che in quanto tale non realizza l’effetto distorsivo rispetto alle finalità tutelate dalla norma, in quanto il bene non viene utilizzato per una finalità economica (come in caso di locazione).

4. Il diritto alla esenzione IMU in presenza di comodato tra enc

La recente norma di interpretazione autentica interviene sulla “nuova Imu” (l.160/2019) che ha previsto la necessità che gli immobili siano sia posseduti che utilizzati dallo stesso ente non commerciale che rivendica l’esenzione IMU.
La norma di riferimento (art. 7 d.lgs. n. 504/1992), ai fini dell’esenzione, prevede infatti solo la necessità dell’utilizzo dell’immobile da parte di un enc. La nuova norma permette pertanto di assicurare la continuità di esenzione (anche dall’anno 2020 in poi) per gli immobili che ospitano le attività meritorie svolte in modo indiretto.
Si ribadisce infine che il diritto all’esenzione IMU, in presenza di attività svolta in modo indiretto, non dipende da alcuna previsione regolamentare comunale e spetta all’enc proprietario sin dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 504/1992 (relativo prima all’ICI e poi all’IMU).

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