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La revoca della patente nei casi di “omicidio stradale” e “lesioni personali stradali gravi o gravissime” non è più automatica

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La revoca della patente nei casi di “omicidio stradale” e “lesioni personali stradali gravi o gravissime” non è più automatica

Con la recente sentenza n. 88/2019, la Corte Costituzione ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2 del decreto legislativo n. 285 del 30.04.1992 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede, in caso di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) per i reati di cui agli articoli 589-bis c.p. “Omicidio Stradale” e 590 bis c.p. “Lesioni personali stradali gravi o gravissime”, il giudice possa applicare, quale sanzione amministrativa accessoria, in alternativa alla revoca delle patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 222, comma 2 del codice della strada, quando non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis c.p.

L’intervento della Corte Costituzionale si è reso necessario in seguito all’introduzione dei reati autonomi di “Omicidio stradale” e “Lesioni personali stradali gravi o gravissime” ad opera della Legge 23 marzo 2016, n. 41.
Con l’introduzione dei nuovi reati, il legislatore è intervenuto anche modificando l’art. 222 codice della strada, prevendendo, in caso di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti per le predette fattispecie, l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, con il divieto di conseguire una nuova patente di guida prima del decorso di cinque anni dalla revoca.

Divieto di conseguimento che è aumentato qualora ricorrano le ipotesi previste dal comma 3 bis dell’art. 222 del codice della strada e dal secondo e terzo periodo del comma 3 ter del medesimo articolo (uso stupefacenti, stato di ebbrezza, precedente condanna per guida in stato di ebbrezza, fuga, ecc.).
Dunque, il legislatore ha inteso accumunare alle varie ipotesi disciplinate dagli art. 589 bis c.p. e 590 bis c.p. la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, salvo prevedere termini diversi per il divieto di conseguimento della nuova patente di guida.

L’intervento del legislatore operato con la legge 23 marzo 2016, n. 41, si è caratterizzato certamente per un significativo inasprimento della risposta sanzionatoria delle condotte colpose nella conduzione dei veicoli a motore, sia a livello di pena applicabile per i reati che a livello di sanzioni amministrative accessorie, e si inserisce nel solco delle modifiche legislative che via via nel tempo hanno sempre di più aggravato la risposta sanzionatoria per dette condotte.

Sennonché, da più parti, si sono alzate voci critiche con particolare riferimento alla sanzione accessoria della revoca della patente di guida applicabile a tutte le ipotesi, senza distinzione alcuna ed accumunando ipotesi di gravità della condotta notevolmente diverse.
Da qui diversi tribunali hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale.
La Corte Costituzionale, chiamata a rispondere alle questioni sollevate, ha ritenuto non fondate molte delle questioni sollevate dai Tribunali, ma ha rilevato l’incostituzionalità dell’art. 222 del codice della strada, laddove stabilisce l’automatismo della revoca della partente di guida nell’ipotesi non aggravate di “Omicidio Stradale” e “Lesioni personali stradali gravi o gravissime”.
Nelle motivazioni della sentenza, la Corte ha sottolineato che “… porsi alla guida in stato di ebbrezza alcolica (oltre la soglia di tasso alcolemico prevista dal secondo e dal terzo comma sia dell’art.589-bis, sia dell’art. 590-bis cod. pen.) o sotto l’effetto di stupefacenti costituisce un comportamento altamente pericoloso per la vita e l’incolumità delle persone, posto in essere in spregio del dovuto rispetto di tali beni fondamentali; e, pertanto, si giustifica una radicale misura preventiva per la sicurezza stradale consistente nella sanzione amministrativa della revoca della patente nell’ipotesi sia di omicidio stradale, sia di lesioni personali gravi o gravissime. Al di sotto di questo livello vi sono comportamenti pur gravemente colpevoli, ma in misura inferiore sicché non è compatibile con i principi di eguaglianza e proporzionalità la previsione della medesima sanzione amministrativa. In tal caso, l’automatismo della sanzione amministrativa più non si giustifica e deve cedere alla valutazione individualizzante del giudice…”

E così, la Corte Costituzionale è giunta a ritenere che “… la revoca della patente di guida non può essere “automatica” indistintamente in ognuna delle plurime ipotesi previste sia dall’art. 589-bis (omicidio stradale) sia dall’art. 590-bis cod. pen. (lesioni personali stradali), ma si giustifica solo nelle ben circoscritte ipotesi più gravi sanzionate con la pena rispettivamente più elevata come fattispecie aggravate dal secondo e dal terzo comma di entrambe tali disposizioni (guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti). Negli altri casi, che il legislatore stesso ha ritenuto di non pari gravità, sia nelle ipotesi non aggravate del primo comma delle due disposizioni suddette, sia in quelle aggravate dei commi quarto, quinto e sesto, il giudice deve poter valutare le circostanze del caso ed eventualmente applicare come sanzione amministrativa accessoria, in luogo della revoca della patente, la sospensione della stessa come previsto – e nei limiti fissati – dal secondo e dal terzo periodo del comma 2 dell’art. 222 cod. strada.”
Pertanto, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale, il giudice potrà ora, a seconda della gravità della condotta posta in essere dal condannato, disporre la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida oppure quella, meno afflittiva, della sospensione della stessa per la durata massima prevista dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 2 dell’art. 222 codice della strada (in caso di lesioni gravi o gravissime fino a due anni e, in caso di omicidio colposo, fino a quattro anni).

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