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Pronuncia del tribunale di Ferrara in tema di collegamento negoziale

Pronuncia del tribunale di Ferrara in tema di collegamento negoziale

Il Tribunale di Ferrara, con sentenza pronunciata ex art. 281 sexies c. p. c., ha riaffermato il principio del collegamento negoziale sussistente fra un contratto con cui il signor XY si impegnava a pagare Lire 23.990.000, quale corrispettivo per l’acquisto di un certificato di multiproprietà relativo a un complesso denominato WZ e un contratto di finanziamento sottoscritto nel medesimo momento.

In realtà, stabilisce il Tribunale, il signor XY è stato vittima di una truffa poiché fu contattato con la promessa di una vacanza gratuita, quindi fu indotto a sottoscrivere un contratto con cui si impegnava a pagare Lire 23.990.00, per un certificato di associazione che conferiva un diritto incerto.

Parte del corrispettivo veniva poi incassato mediante contratto di finanziamento. In contratto di compravendita è però nullo per una molteplicità di ragioni, tutte precisamente e puntualmente evidenziate nella sentenza.

Il Tribunale prosegue poi affermando che la nullità del contratto si riverbera necessariamente sul rapporto di finanziamento; è da escludere che la finanziaria fosse estranea al contratto di vendita.

Anche il contratto di finanziamento, infatti, fu concluso per il tramite della società proponente, su un modulo già predisposto; se la finanziaria ha accettato di finanziare l’acquisto con le modalità sopra descritte, doveva sapere di cosa si trattasse.

Dunque sapeva, o doveva sapere usando la normale diligenza, quale fosse l’operazione economica che andava a finanziare e non poteva rendersi conto della sua inconsistenza, se non addirittura del suo carattere fraudolento.

L’utilizzo di moduli prestampati, appositamente predisposti per la vendita de quo, messi a disposizione della società venditrice che ne curava la compilazione, fa presumere l’esistenza non di un semplice rapporto di esclusiva, bensì di una partecipazione dolosa, o quantomeno gravemente colposa, alla truffa commessa. Non era certamente onere della parte truffata dimostrare i rapporti tra le due società.

In altre parole, il principio di prossimità della prova imponeva alla società che finanziava, l’onere di dimostrare la propria estraneità.

Nel caso di specie, non si fa applicazione dell’abrogato comma 4° dell’art. 125, bensì del principio generale, più volte espresso dalla giurisprudenza della Suprema Corte, con riferimento al collegamento negoziale, e riassumibile nel principio simul stabunt, simul cadent.

La nullità del contratto di vendita travolge il contratto di finanziamento, ed impone, se mai, di agire in ripetizione nei confronti di chi abbia ricevuto le somme di denaro.

E’ infatti principio consolidato, affermato più volte dalla Suprema Corte che “……….il collegamento contrattuale non dà luogo ad un autonomo e nuovo contratto, ma è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, t una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è finalizzato ad un unico regolamento dei reciproci interessi. Pertanto, in caso di collegamento funzionale di più contratti, gli stessi restano conseguentemente soggetti alla disciplina propria del rispettivo schema negoziale, mentre la loro interdipendenza produce una regolamentazione unitaria delle vicende relative alla permanenza del vincolo contrattuale, per cui essi “simul stabunt, simul cadent”……..(Cass. Civ. 22.03.2013 n.7255)..”.

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