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Società Benefit: una importante opportunità

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Società Benefit: una importante opportunità

A differenza delle società tradizionali – che esistono con l’unico scopo di distribuire dividendi agli azionisti – le società benefit sono espressione di un paradigma più evoluto poiché integrano nel proprio oggetto sociale, oltre agli obiettivi di profitto, lo scopo di avere un impatto positivo sulla società e sulla biosfera.

Si può affermare che le Società Benefit (SB) rappresentano un’evoluzione dello stesso concetto di azienda.

Partendo dagli Stati Uniti, la disciplina delle società benefit si è progressivamente diffusa in tutto il mondo e, in particolare, la relativa disciplina in Italia è contenuta nella Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015), art. 1, commi dal 376 al 384 (in vigore dal 1° dicembre 2016).

Nello specifico, si definisce “società benefit”, quella società “che nell’esercizio di un’attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse (art. 1, comma 376, L. n. 208 del 28 dicembre 2015).

Pertanto l’obiettivo di questa “tipologia” di società è legato non solo alla realizzazione di un profitto, ma anche alla tutela e al sostegno di interessi ritenuti meritevoli all’interno della comunità in cui lo stesso ente opera.

 

Cosa si intende per Beneficio Comune?

Ai sensi della normativa sopra citata (L. 208/2015), per “beneficio comune” si intende “il perseguimento, nell’esercizio dell’attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi” con riferimento al sostenimento di persone, comunità, territori, ambiente, attività culturali e sociali (art. 1, comma 378).

Le finalità benefiche perseguite dalla società devono essere specificatamente indicate nell’oggetto sociale, e devono essere in concreto perseguite mediante una gestione che realizzi un sostanziale bilanciamento tra l’interesse dei soci e quello dei soggetti sui quali l’attività sociale possa andare ad impattare.

Le società che intendano acquisire la qualifica di “società benefit” – perseguendo, dunque, anche finalità di beneficio comune – sono tenute a modificare l’atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo di società (L. 208/2015, art. 1, comma 379).

Si precisa che il perseguimento del beneficio comune non deve necessariamente essere connesso all’attività principale realizzata dall’impresa. Può infatti trattarsi anche di un interesse generico (ad es. crescita del benessere sociale o di una comunità, la conservazione e recupero di beni del patrimonio artistico e culturale, il sostenimento di associazioni presenti sul territorio, la protezione dell’ambiente o della salute umana, etc).

 

Quali tipologie di società benefit esistono?

Le società benefit non costituiscono un genere autonomo con causa propria, ma appartengono alle società tipiche disciplinate dai Titoli V e VI del Libro V del Codice Civile.

Possono assumere la qualifica di società benefit:

– società a scopo di lucro (art. 2247 c.c.):

  • società semplice;
  • società in nome collettivo;
  • società in accomandita semplice;
  • società per azioni;
  • società a responsabilità limitata;
  • società in accomandita per azioni;

– società a scopo mutualistico (art. 2511 c.c.)

  • società cooperative.

– Non possono assumere la qualifica di società benefit:

  • le società a responsabilità limitata semplificate (SrlS), in quanto l’atto costitutivo è redatto in conformità al modello standardizzato, che non ne consente la modifica.
  • le società cooperative sociali e le imprese sociali.

 

Società cooperative sociali e Imprese sociali: precisazioni

Con riferimento alle Società cooperative sociali (Legge. 381/1991) e alle Imprese sociali (D. lgs. n. 112/2017), pur non essendo rinvenibili previsioni espresse al riguardo, si tende ad escludere la compatibilità del modello SB.

In merito alle prime, anche se la forma organizzativa utilizzata è quella della società cooperativa, si tratta di particolari società cooperative che hanno come oggetto esclusivo quello di “perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso: a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi […];b) lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate” (art. 1, comma 1, L. 381/1991).

Inoltre, trattandosi di società non profit, si collocano fuori della ratio alla base delle società benefit (SB) che è quella di coniugare il duplice scopo: quello di lucro e quello del beneficio comune.

Ciò detto, nulla vieta alle cooperative sociali di mutare completamente forma organizzativa (seguendo tutte le disposizioni speciali che regolano tale aspetto) e di divenire SB, ma in questo caso non si tratterebbe di “cooperative sociali SB”, ma di normali società (for profit) SB.

Da ultimo, rispetto alle Imprese sociali, vale lo stesso ragionamento fin qui svolto e riferito alle coop. sociali.

Si tratta, difatti, di enti che hanno un oggetto sociale specifico, ossia che “esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.” (art. 1, comma 1, D. lgs. n. 112/2017)

Anche in questo caso, siamo di fronte a forme societarie senza scopo di lucro (cfr. art. 3 d.lgs. 112/2017) e dunque al di fuori della ratio alla base delle società benefit.

Come per le coop. sociali, nulla vieta alle imprese sociali di divenire SB e quindi di mutare forma organizzativa (seguendo le specifiche disposizioni di legge a riguardo), ma non si tratterebbe di “imprese sociali SB”, ma di normali società for profit SB.

 

I vantaggi di diventare una “società benefit”

Diventare una società benefit comporta dei vantaggi per tutti i soggetti (stakeholder) direttamente o indirettamente coinvolti nell’attività dell’azienda, per clienti e fornitori, per i talenti, per gli azionisti e il management.

La forma di società benefit offre una “protezione legale” per bilanciare gli interessi finanziari e non finanziari quando si prendono decisioni, anche di fronte a una ipotesi di vendita, o per società quotate in borsa.

Tale qualifica dà agli impact investor (investitori finanziari legati ad obiettivi sociali o ambientali misurabili e intenzionali e che puntano a generare un rendimento) la certezza che un’azienda mantenga la responsabilità di perseguire la propria missione nel futuro. Questo può aiutare le aziende ad attrarre capitali di investimento ad impatto.

In conclusione, essere una Società Benefit attribuisce all’ente maggiore attrattività con riferimento agli investitori, in quanto offre maggiori tutele legali, responsabilità e trasparenza nel perseguire la propria missione.

Le SB, infatti, producono e pubblicano (sul proprio sito internet) una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune contenente la descrizione degli obiettivi specifici, la valutazione di impatto generato nonché la descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell’esercizio successivo (art. 1, commi 382 e 383, L. 208/2015).

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