Semplificazioni Terzo Settore
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.168 del 19-07-2024) la Legge 4 luglio 2024, n. 104 riportante “Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore” (entrata in vigore 3/08/2024) con la quale – all’articolo 4 – si introducono rilevanti modifiche ad alcune disposizioni del Codice del Terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017), i cui contenuti si riportano di seguito.
Attività diverse e sponsorizzazioni (integrazione art. 6, comma 1, del CTS)
La modifica riguarda gli Enti del Terzo Settore anche iscritti anche al RASD (Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche).
Anch’essi, come le ASD e le SSD (in attuazione dell’art. 9, comma 1bis, D. Lgs. n. 36/2021, ossia disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici), possono escludere dal computo dei criteri e dei limiti con i quali possono svolgere attività diverse da quelle di interesse generale i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive purché tali proventi siano impiegati in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche.
Acquisto della personalità giuridica per le imprese sociali in forma di associazione o fondazione (integrazione art. 11, comma 3, del CTS)
Oltre alla previsione – già presente per le imprese sociali in generale – secondo cui l’iscrizione nella relativa sezione del Registro Imprese soddisfa anche il requisito dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), si precisa che per le Imprese Sociali “costituite in forma di associazione o fondazione – l’iscrizione nella relativa sezione del Registro Imprese – è efficace anche ai fini dell’acquisto della personalità giuridica ai sensi dell’articolo 22 del presente codice”.
Di conseguenza “I controlli e i poteri di cui agli articoli 25, 26 e 28 del Codice civile” (funzione di controllo e vigilanza dell’autorità governativa sulle fondazioni) nei confronti delle fondazioni aventi la qualifica di Impresa Sociale sono esercitati dagli Uffici del Registro delle Imprese.
Semplificazioni per enti di piccole dimensioni (art. 13 del CTS, modifica al comma 2; introduzione del comma 2bis; modifica al comma 3; integrazione al comma 5)
La legge in commento introduce, poi, delle importanti semplificazioni per gli ETS di piccole dimensioni, in particolare:
- viene aumentato il limite dei ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, che passa da 220.000,00 a 300.000,00 euro, sotto il quale gli ETS “privi di personalità giuridica” (modifica introdotta dalla legge) possono redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa in luogo del bilancio di competenza (comma 2);
–> pertanto, un ETS con personalità giuridica che riporti ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 300.000,00 euro è comunque tenuto alla redazione del bilancio nelle forme ordinarie. - inoltre, per tutti gli enti del Terzo settore, in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000,00 euro, il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata mediante l’utilizzo di un apposito modello di bilancio di approvazione ministeriale (comma 2bis e comma 3);
- per gli ETS che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale (diversi dagli enti con qualifica di Impresa Sociale, comprese, quindi, le Cooperative Sociali che rivestono la qualifica di I. S. di diritto), è introdotta la facoltà di redigere il bilancio in conformità alla modulistica per gli ETS, in luogo della tenuta delle scritture contabili previste dal Codice civile (comma 5).
Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e voto per via elettronica (modifica art. 24 CTS, comma 4)
Rispetto all’intervento in assemblea a distanza, mediante l’utilizzo di strumenti telematici, vengono introdotte delle precisazioni rispetto alle modalità di svolgimento dell’adunanza, in particolare – salvo che l’atto costitutivo o lo statuto non lo vietino espressamente – “gli associati possono intervenire all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota e nel rispetto dei princìpi di buona fede e di parità di trattamento. L’atto costitutivo o lo statuto possono prevedere, alle medesime condizioni, l’espressione del voto per corrispondenza”.
Pertanto, la modifica introdotta permette – nel silenzio delle norme statutarie – lo svolgimento a distanza delle adunanze assembleari mediante l’utilizzo di strumenti informatici e l’esercizio simultaneo del diritto di voto, purché siano rispettate le condizioni previste dalla legge.
Diversamente, con specifico riferimento all’esercizio del diritto di voto per corrispondenza, tale possibilità deve essere espressamente prevista in Statuto.
Organo di controllo e revisione legale dei conti (modifica art. 30 “Organo di controllo” CTS, comma 2, e art. 31 “Revisione legale dei conti” CTS, comma 1)
Sono, poi, apportate modifiche in riferimento alle ipotesi che determinano l’obbligo di nomina dell’Organo di controllo (OdC) nelle associazioni, riconosciute e non riconosciute, del Terzo settore nonché alle ipotesi che determinano l’obbligo di nomina di un Revisore legale dei conti o di una società di revisione legale (RLC) nelle predette associazioni e nelle fondazioni del Terzo settore.
In particolare, sono aumentate le “soglie” sotto le quali non vi è l’obbligo di nomina dei predetti Organi sociali.
- Con riferimento all’OdC:
a) il totale dell’attivo dello stato patrimoniale passa da 110.000,00 euro a 150.000,00 euro;
b) il valore dei ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate passa da 220.000,00 euro a 300.000,00 euro;
c) il numero dei dipendenti occupati in media durante l’esercizio passa da 5 unità a 7 unità. - Con riferimento al RLC:
a) il totale dell’attivo dello stato patrimoniale passa 1.100.000,00 euro a 1.500.000,00 euro;
b) il valore dei ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate passa da 2.200.000,00 euro a 3.000.000,00 euro;
c) il numero dei dipendenti occupati in media durante l’esercizio passa da 12 unità a 20 unità.
Resta invariata la disposizione per cui la nomina dell’OdC o del RLC è obbligatoria quando siano superati, per due esercizi consecutivi, almeno due dei relativi limiti sopra riportati.
Rapporti di lavoro nelle Associazioni di Promozione Sociale (modifica ed integrazione art. 36 CTS, comma 1)
In base alle modifiche apportate, per le APS, è elevato da cinque (5) a venti (20) punti percentuali il limite massimo del rapporto tra il numero dei lavoratori impiegati nelle attività e il numero degli associati.
A valle della suddetta modifica, viene comunque precisato che, nell’ambito dello svolgimento delle attività di interesse generale, l’APS deve rispettare il criterio della “prevalenza dell’attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati”, come già previsto dall’art. 35 CTS, comma 1.
In particolare “[…] il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall’articolo 35, comma 1, relativamente alla prevalenza dell’attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati” (art. 36, comma 1).
Reti associative (modifica art. 41 CTS, introduzione comma 2bis)
Rispetto al numero minimo di associati previsto dalla normativa per gli enti iscritti al RUNTS nell’apposita sezione delle Reti Associative, si precisa che se il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale la rete associativa è cancellata dalla sezione del registro.
Delega ad un soggetto “esterno” per l’aggiornamento dei dati e il deposito di documenti al RUNTS (modifica art. 47 CTS, comma 1)
Novità rilevante sotto il profilo operativo e gestionale, è l’introduzione della facoltà per il Legale Rappresentante di un ente (ad es. il Presidente di una Associazione non riconosciuta) di poter delegare un soggetto esterno (ad. es. un professionista) ad operare nel Registro per la presentazione della domanda di iscrizione per conto dell’ente.
Termine per il deposito dei rendiconti e dei bilanci al RUNTS (modifica art. 48, commi 3 e 4)
Rispetto al termine per il deposito/pubblicazione dei bilanci/rendiconti annuali, si prevede che:
- gli enti del Terzo settore tenuti al deposito nel RUNTS, debbano procedere – ogni anno – entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale (comma 3);
- gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, deposito nel Registro Imprese che deve avvenire entro 60 giorni dalla approvazione del bilancio/rendiconto (comma 3).
Viene, pertanto, eliminato il termine annuale del 30 giugno previsto per tutti gli enti del terzo settore ai fini del deposito dei rendiconti e bilanci.
In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie da comunicare al RUNTS, si prevede che l’Ufficio competente diffida l’ente del Terzo settore a adempiere all’obbligo suddetto, assegnando un termine non inferiore a 30 giorni e non superiore a 180 giorni, decorsi inutilmente i quali l’ente è cancellato dal Registro (comma 4).
Associazioni Militari in congedo (modifica art. 89 del CTS)
È prevista la possibilità di iscrizione al RUNTS per le associazioni fra militari delle categorie in congedo o pensionati, purché svolgano, in via principale, una o più delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del CTS.
Norme transitorie e Onlus (modifica art. 101 CTS, integrazione comma 8)
Con le integrazioni introdotte al comma 8 dell’articolo 101 del CTS, si ampliano le ipotesi in cui la perdita della qualifica di ONLUS – a decorrere dall’efficacia dell’abrogazione della relativa disciplina – non integra l’ipotesi di scioglimento dell’ente.
In particolare – a decorrere dall’efficacia dell’abrogazione della disciplina fiscale sulle ONLUS – non si configura un’ipotesi di scioglimento per quegli enti (ONLUS) che non possono acquisire la qualifica di ETS e dunque non possono procedere con l’iscrizione al RUNTS, ossia:
- per i trust aventi qualifica di ONLUS;
- gli enti aventi qualifica di ONLUS che, a causa della direzione e del coordinamento o del controllo da parte di amministrazioni pubbliche, formazioni e associazioni politiche, sindacati, di associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche nonché di associazioni di datori, non possano assumere la qualifica di ente del Terzo settore;
- In ogni caso, la condizione affinché i predetti enti possano usufruire della previsione normativa introdotta è che “gli statuti delle ONLUS medesime prevedano – comunque – espressamente lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del CTS, senza finalità di lucro, e che i beni siano destinati stabilmente allo svolgimento delle predette attività.”
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