I volontari degli ets vanno iscritti nell’apposito registro e vanno assicurati
Tutti gli enti del terzo settore (ets), comprese le fondazioni, possono oggi avvalersi dei volontari (art. 17 CTS).
I volontari prestano la propria opera in modo spontaneo, personale e gratuito.
L’ente che si avvale di volontari deve provvedere ad assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività, nonché per la responsabilità civile verso i terzi (art. 18 CTS).
Con il DM 6 ottobre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 novembre 2021, sono stati definiti i meccanismi assicurativi semplificati per i volontari degli ets (sulla falsariga di quelli già previsti per le odv ex legge n. 266/1991).
Le polizze assicurative possono essere collettive o numeriche e sono predisposte dalle Compagnie di assicurazione in modo da garantire la massima trasparenza.
L’ente deve iscrivere i volontari non occasionali in un apposito registro e deve garantirne la corretta tenuta (nel registro si può prevedere una apposita sezione anche per i volontari occasionali).
Il registro deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e deve essere bollato in ogni foglio da un notaio o da un pubblico ufficiale a ciò abilitato, che dichiara nell’ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono (art. 3 DM 6/10/2021).
Gli enti possono avvalersi anche di registri tenuti con sistemi elettronici e/o telematici che assicurino l’inalterabilità delle scritture e la data in cui le stesse sono apposte anche con le modalità di cui all’art. 2115 bis cc (mediante apposizione della marcatura temporale e della firma digitale del responsabile).
Per ciascun volontario nel registro vanni indicati il codice fiscale, la residenza e la data di inizio e di cessazione della attività di volontariato presso l’ente.
La corretta tenuta del registro dei volontari è condizione di efficacia della tutela assicurativa prevista dalle polizze collettive o numeriche (semplificate) di cui al DM.
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