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Registro unico del Terzo Settore: ok dalla Conferenza Stato-Regioni

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Registro unico del Terzo Settore: ok dalla Conferenza Stato-Regioni

Con la Conferenza Stato-Regioni dello scorso 10 settembre 2020 è stata sancita l’intesa sul Registro unico nazionale del Terzo Settore, che darà il via alla definitiva approvazione del relativo decreto ministeriale, in attuazione di quanto previsto dall’art. 53 del Codice del Terzo Settore (D.lgs.n.117/2017).

IN GAZZETTA ENTRO SETTEMBRE
Si attende, dunque, la registrazione alla Corte dei Conti e la pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale, a decorrere dalla quale scatterà il termine di sei mesi assegnato ad Unioncamere per la messa a punto della piattaforma telematica.

ISCRIZIONE E VANTAGGI
Giova ricordare che l’iscrizione al Registro Unico (RUNTS) non è obbligatoria.

Tuttavia, laddove si provveda, tale iscrizione rappresenta il requisito necessario per l’acquisizione della qualifica di “ETS”, nonché per l’accesso ai nuovi regimi fiscali agevolati previsti dalla riforma (come il regime forfettario per gli enti non commerciali, i regimi fiscali ad hoc per le ODV e le APS, cinque per mille dell’Irpef, che sarà riservato, nell’ambito del “volontariato”, ai soli enti iscritti al Registro unico).

CARATTERISTICHE
Come detto, dalla pubblicazione del decreto, inizieranno a decorrere i sei mesi previsti dalla riforma per la piena operatività del Registro.

Tale semestre servirà a implementare la piattaforma informatica (si tratterà, infatti, di un registro telematico) e a consentire alle Regioni di allinearsi sulle procedure di iscrizione e cancellazione degli enti.
Il RUNTS sarà nazionale ma, dal punto di vista operativo, sarà gestito su base regionale.
Si tratterà, inoltre, di un registro pubblico, accessibile e consultabile – in via telematica – da ogni singolo cittadino.
Ciascun ente, ai fini dell’iscrizione, dovrà disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec), necessario per tutte le comunicazioni con il Registro unico.

ACCESSO AL RUNTS “STEP BY STEP”
Come previsto dal Codice (art. 46), il Registro sarà composto da sette sezioni, di cui sei dedicate a specifiche tipologie di ETS (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, reti associative, società di mutuo soccorso), ed una residuale dedicata ad “altri Ets”, non ricompresi nelle precedenti categorie.
Ciò che rileva è che l’accesso degli enti al RUNTS, secondo quanto previsto dal decreto istitutivo, avverrà “per step”, ossia con tempistiche diverse ed adeguate alle singole tipologie di enti.
In particolare, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale saranno le prime ad accedere al Registro unico, in virtù della c.d. trasmigrazione “automatica” dei registri esistenti prevista dall’art. 54 del Codice del Terzo Settore (Cts).
Gli uffici che gestiscono gli attuali registri territoriali ODV/APS, provvederanno a comunicare al RUNTS i dati in loro possesso degli enti già iscritti ed esistenti al giorno antecedente l’operatività del Registro unico nazionale.
Conseguentemente, gli uffici del Registro unico, ricevute le informazioni contenute nei predetti registri, provvederanno entro centottanta giorni a richiedere agli enti le eventuali informazioni o documenti mancanti, verificando la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione (ad esempio, l’avvenuto adeguamento statutario alle norme del Cts da parte dell’ente associativo).

ONLUS
Diversamente, per quanto riguarda le Onlus attualmente iscritte nell’Anagrafe unica gestita dalla Agenzia delle Entrate, la migrazione non è automatica.
L’Amministrazione finanziaria pubblicherà l’elenco degli enti iscritti nell’apposito registro, spettando alla singola Onlus la trasmissione all’Ufficio del RUNTS di tutta la documentazione necessaria all’iscrizione nella sezione prescelta.

ALTRI ENTI
Con riferimento agli enti diversi da ODV, APS ed Onlus, sarà possibile procedere all’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore in un momento successivo.
Difatti, terminata questa prima fase iniziale, si consentirà l’accesso al Registro per tutti gli altri enti (diversi da ODV, APS e Onlus) che intendano adottare la qualifica di “ETS”.

ONERI
In ogni caso, l’accesso al Runts – oltre a garantire una serie di vantaggi – pone in capo agli enti anche alcuni obblighi derivanti dal generale principio di trasparenza:

  • ai fini dell’iscrizione ciascun ente dovrà presentare il bilancio dell’anno precedente (o dei due anni precedenti, se operativi da più tempo);
  • deposito, entro il 30 giugno di ogni anno, dei rendiconti, bilanci e rendiconti delle raccolte fondi degli enti iscritti;
  • pubblicazione ed aggiornamento di tutte le informazioni riguardanti l’Ets (a titolo esemplificativo, modifiche statutarie, deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, di scioglimento, estinzione…).

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