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Bigenitorialità: affido condiviso

Bigenitorialità: affido condiviso

Brevi note al decreto Tribunale di Bologna

Nell’ambito di un procedimento in tema di esercizio della della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio
Si segnala un interessante decreto del Tribunale di Bologna pronunciato in Camera di Consiglio il 283.03.2017.
Si tratta di un padre che nell’impossibilità di vedere i figli, chiede al Tribunale di pronunciarsi e individuare quale possa essere il percorso per superare queste difficoltà.
Il tribunale da ingresso a una consulenza volta ad accertare la capacità genitoriale e a disciplinare il diritto di visita del padre.
Viene ribadito il principio dell’affido condiviso e della collocazione dei figli presso la madre.
Il consulente poi afferma e il Tribunale recepisce, che, quanto alle visite paterne, vista la situazione estremamente fragile e delicata del rapporto padre-figli, esse dovranno essere rispettose dei tempi e dei desideri dei ragazzi, e, al fine di individuare una esatta modalità di frequentazione degli stessi, ritiene opportuno conferire mandato per un periodo di due anni, ai Servizi sociali territorialmente competenti, al fine di promuovere un riavvicinamento del padre con i figli, regolamentando gli incontri fra padre e figli, secondo le modalità ritenute più tutelanti per gli stessi, fornendo comunque ogni sostegno anche psicologico ai minori, ove ritenuto necessario e dando ai genitori tutte le più opportune prescrizioni comportamentali.
Viene quindi da un lato confermato il principio dell’affido condiviso, ma dall’altro quello che deve essere favorito il principio della bigenitorialità; non si può quindi escludere dalla vita dei figli uno dei genitori, se non in presenza di gravi e comprovati motivi che possano minore la crescita equilibrata dei minori.
Bigenitorialità non significa trascorre uguale tempo con i genitori, ma significa partecipazione attiva da parte di entrambi nel progetto educativo, di crescita, di assistenza della prole, in modo da creare un rapporto equilibrato che in nessun modo risenta dell’evento separazione.
Spetta dunque al giudice valutare la rispondenza o meno dell’affido condiviso nell’interesse del minore; la scelta del giudice sarà sempre rivolta verso la bigenitorialità.
Solo nell’ipotesi in cui dalla sua valutazione ritiene che l’affido condiviso ostacola la crescita serena ed equilibrata del minore dovrà optare necessariamente sulla scelta residuale, ovvero della monogeitorialità.

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