Taking too long? Close loading screen.

Affidamento esclusivo: modalità di affidamento dei minori ormai dimenticata?

Affidamento esclusivo: modalità di affidamento dei minori ormai dimenticata?

Regime di affidamento dei minori in caso di relazione more uxorio.

Segnalo un decreto di accoglimento ex artt. 337 bis e ss. c.c e 737 c.p.c. emesso dal Tribunale di Bologna, sezione prima civile, su ricorso presentato dall’Avv. Francesca Spada e dall’Avv. Stefano Borsari per la regolamentazione dei rapporti relativi al figlio minore ex art. 337 bis c.c. con richiesta di affidamento esclusivo della figlia minore alla madre.
E’ necessario fare un excursus giudiziario. I genitori della minore riconosciuta da entrambi, intrattenuta una relazione more uxorio ormai da tempo in crisi, avevano inizialmente, di comune accordo, depositato presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna un ricorso ex art. 155 bis c.c. (prima di competenza del Tribunale per i Minorenni) con la richiesta di affidamento esclusivo della bambina alla madre, poiché il padre non nutriva alcun interesse nel partecipare alla vita della figlia minore, non contribuendo più al suo mantenimento. Nel coro del processo veniva trasformata la domanda di affido esclusivo in affido condiviso, dando un’altra possibilità al padre nel tentare di costruire un legame con la propria figlia.
Da quel momento in poi iniziava la strada “in salita” della madre che si ritrovava con un affido condiviso fittizio, in quanto nella realtà la figlia veniva affidata esclusivamente alle sue cure, trovandosi continuamente in difficoltà nella gestione “burocratica” della vita scolastica e sociale della figlia (es. necessità di entrambe le firme per il consenso alla gita scolastica; necessità di prendere delle decisioni mediche o relative ad un viaggio scolastico o di piacere). Il distacco del padre era divenuto ancor più netto. Tutte le decisioni di maggior rilievo attinenti alla vita della bambina venivano assunte, con grande difficoltà, solo dalla madre, nella pressoché totale latitanza del padre che ormai viveva all’estero con una nuova compagna dalla quale aspettava un bambino.

A tal fine la madre, a mezzo dei suoi procuratori, depositava il ricorso di cui sopra presso il Tribunale ordinario di Bologna, con la richiesta di affidamento esclusivo della figlia con collocamento presso la stessa e con la possibilità di assumere singolarmente tutte le decisioni (sia ordinarie che straordinarie) riguardanti la vita della minore. Ricorso che veniva integralmente accolto dal Collegio per la sostanziale fondatezza delle domande azionate, partendo dalla dimostrazione della ricostruzione storica dei fatti allegati posti a fondamento delle domande, ed in particolare prendendo in considerazione il totale disinteresse del padre nei confronti della figlia, senza contribuire in alcun modo alla “cura, educazione, istruzione, assistenza morale” della minore, secondo il dettato dell’art. 337 ter, 1°co. c.c.

Nel caso in esame l’affidamento esclusivo (eccezione della regola generale sancita dall’art. 337 quater c.c.) appare giustificato, in quanto viene tutelato l’interesse della minore. Una condizione stabile che comporti una così notevole distanza tra genitore e figlia e la conseguente ovvia impossibilità di una presenza del genitore nella vita di una figlia minore, comporta un’abdicazione, da parte del padre, che ha assunto scientemente una simile determinazione, ai suoi più elementari impegni genitoriali (di natura sia materiale che morale). La lontananza del padre è tale da impedire una regolare frequentazione con la figlie ed è ostativa ad un regime di affidamento condiviso in quanto renderebbe impossibile quella che sarebbe l’essenza stessa di tale forma di affidamento, vale a dire l’indispensabile paritetica corresponsabilità e compartecipazione alla cura, all’educazione e all’istruzione del minore.

Il decreto emesso dal Collegio dispone, inoltre, un contributo economico a carico del padre della minore; 50% delle spese straordinarie; una regolamentazione delle visite del padre con la figlia consentendogli una frequentazione con la bambina, nonostante l’affido previsto sia quello esclusivo nei confronti della madre, anche se in termini di massima, vista la sua lontananza, ma prendendo sempre in considerazione le necessità della minore rispetto alla figura paterna come soggetto di riferimento e la possibilità di mantenere comunque un contatto con la stessa.
Nel caso de quo l’affidamento esclusivo è stato disposto sulla base del pregiudizio del minore derivante dalle forti carenze sul piano affettivo di un genitore e dall’enorme difficoltà gestionale della madre nella vita scolastica e sociale della figlia, difficoltà che aggravano ancor di più la condizione di abbandono in cui la minore si sente e si trova.

La scelta del regime dell’affidamento esclusivo non deve basarsi più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore e, quindi, sulla relazione genitore-figlio che, nel caso concreto, evidenzia un’effettiva inidoneità del primo ad occuparsi totalmente della minore.

A mio parere, bisogna principalmente perseguire la strada dell’affidamento condiviso, in quanto i figli soprattutto minori hanno diritto e bisogno di crescere accanto ai due genitori come loro punto di riferimento, indipendentemente dallo loro status e dai loro rapporti personali; ma non bisogna dimenticare, nell’interesse dei minori e nel caso di un loro gravissimo pregiudizio fisico e morale, ovvero di un minore ma esistente e concreto pregiudizio che possa compromettere la loro crescita, la possibilità di affidare i minori in modalità esclusiva ad uno dei due genitori.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *