Obbligo di mantenimento dei figli
Corte d’Appello di Bologna in tema di: contributo al mantenimento dei figli
Interessante sentenza della Corte d’Appello di Bologna, Sezione I Civile (decisione n. 150 depositata il 24 gennaio 2012) che stabilisce il principio secondo il quale, per un soggetto nel pieno della propria vita lavorativa, senza patologie invalidanti, la possibilità di contribuire al mantenimento dei figli prescinde dal dato fiscale, a volte modestissimo come nel caso di specie, in quanto si trattava di imprenditore agricolo, che – però – fruisce di detrazioni, facilitazioni di settore e altro.
Avv. Stefano Borsari: “La Sentenza giunge a chiarire che la concorrente presenza di significativi elementi (quali, età, salute, mestiere, impresa agricola attiva) fa ritenere possibile che il genitore sia in grado di procurarsi un reddito effettivo, certamente idoneo a sopportare un peso adeguato alle necessità dei figli”.
Avv. Stefano Borsari: “Viene, quindi, giustamente valorizzato il profilo sostanziale e presuntivo, rispetto ad un semplice dato oggettivo, quale si limita ad essere la Dichiarazione dei Redditi prodotta in giudizio”.
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