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La scuola e gli alunni maggiorenni

La scuola e gli alunni maggiorenni

L’articolo affronta il tema del rapporto fra due diritti fondamentali in potenziale conflitto: da un lato il diritto allo studio degli alunni maggiorenni ma non economicamente indipendenti dai genitori e dall’altro il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.

Ai sensi dell’articolo 2 del codice civile “la maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un’età diversa”.
La capacità di agire è l’idoneità del soggetto a porre in essere in proprio atti negoziali destinati a produrre effetti nella propria sfera giuridica, ivi compresa l’idoneità ad esercitare in proprio i diritti di cui è titolare, ad esempio il diritto allo studio.
Tale diritto implica la possibilità, per lo studente maggiorenne, di iscriversi da solo a scuola, di frequentarla e di interloquire autonomamente con docenti e dirigenti scolastici.
Occorre precisare che il regolamento scolastico, ossia un atto di rango secondario, non può stabilire deroghe all’articolo 2 del codice civile, a meno che non sia una fonte primaria a permetterlo.
Il regolamento scolastico può, invece, stabilire un contemperamento fra il predetto diritto allo studio ed il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30 Cost.), anche se maggiorenni, fino alla loro autosufficienza economica, ad esempio assicurando che i genitori vengano informati delle assenze dei figli (Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sentenza n. 633 del 01/07/2013).

Comments (3)

  • Chiara rispondere

    Buongiorno, mi scusi, le volevo porre una domanda riguardo, appunto, ai diritti che sia assumono con la maggiore età, ho 19 anni e frequento un istituto superiore, quest’anno la preside ha iniziato ad obbligarci a far firmare qualsiasi modulo per uscite didattiche e assemblee ai genitori, per giustificarsi si riferisce al regolamento d’istituto; tutto ciò è legale?

    5 Aprile 2018 a 11:38
    • Marco Masi rispondere

      L’art. 2 della Costituzione stabilisce che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo e quindi i diritti menzionati nella Costituzione, ivi compreso, all’art. 33, il diritto allo studio; lo studente maggiorenne esercita tale diritto in proprio, potendo iscriversi da solo e interloquire autonomamente con docenti e dirigenti scolastici. Ritenuto che i diritto della persona umana e la capacità giuridica e di agire sono coperti da riserva di legge, le deroghe alla regola generale secondo cui la capacità di agire si acquista con il compimento del 18° anno di età, possono essere stabilite solo con legge. Ne discende che il regolamento scolastico non può, in difetto di una fonte primaria che autorizzi deroghe, stabilire una limitazione della capacità di agire dello studente maggiorenne, imponendo, per l’esercizio del diritto allo studio, l’intervento dei genitori dello studente medesimo (Cons. Giust. Amm. Sic., 01-07-2013, n. 633).

      Si ricorda, però, che anche nei confronti degli studenti maggiorenni, la scuola ha un obbligo di vigilanza e di formazione. La domanda e l’accoglimento di iscrizione alla frequentazione di una scuola – nella specie statale – fondano un vincolo giuridico tra l’allievo e l’istituto, da cui scaturisce, accanto all’obbligo principale di istruire ed educare, quello accessorio di proteggere e vigilare sull’incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi, adottando tutte le precauzioni del caso, fornendo le relative indicazioni ed impartendo le conseguenti prescrizioni, senza il limite del raggiungimento della maggiore età dell’allievo (Cass. civ. Sez. III, Sent., 15/05/2013, n. 11751).

      Pertanto, il regolamento non può limitare la capacità di agire del maggiorenne in alcun modo ma nel regolamento possono essere previsti gli strumenti atti a garantire il bilanciamento tra autodeterminazione dello studente maggiorenne e dovere di vigilanza nei confronti dello stesso, prevedendo – ad esempio – delle modalità di comunicazione ai genitori delle assenze o uscite anticipate da scuola oppure limitando la libertà di uscita autonoma da scuola del maggiorenne nel caso in cui lo stesso sia infortunato o accusi problemi di salute.

      18 Aprile 2018 a 10:39
  • Alan rispondere

    Buongiorno sono un ragazzo di 19 anni le volevo chiedere
    Nella mia scuola non è permesso spostarsi in macchina da una sede all’altra lontana 1,5 km perché la preside dice che non è ammesso riferendosi al regolamento scolastico in cui non si parla di maggiorenni
    La domanda è…è possibile sapere se sia legale o no impedire ad un maggiorenne di non usare la macchina per spostarsi durante l’orario scolastico?

    3 Maggio 2018 a 9:38

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