Comodati enti non commerciali: esenzione IMU più ampia
La legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ai commi 739-783 dell’articolo 1 ha “riformato” l’Imposta municipale propria (ha disciplinato la “nuova IMU”).
Il comma 777 lettera c) ha previsto che i Comuni nei propri regolamenti possano “stabilire l’esenzione dell’immobile dato in comodato gratuito al Comune o ad altro ente territoriale o ad ente non commerciale esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari”.
Fino ad oggi gli immobili concessi in comodato agli enti non commerciali potevano fruire della esenzione IMU solo a determinate condizioni (se di proprietà di altri enti non commerciali; solo per le attività di cui all’art. 7 comma 1 lettera i) del d.lgs. n. 504/1992…).
La nuova norma, ferme restando le fattispecie di esenzione IMU previste dall’articolo 7 del D.lgs 504/1992 che sono confermate, allarga le ipotesi di possibile esenzione, a decorrere dall’anno d’imposta 2020:
– l’esenzione può riguardare anche immobili di proprietà di soggetti diversi dagli enti non commerciali (società, privati…);
– le attività svolte in tali immobili devono rientrare tra quelle istituzionali/statutarie degli enti non commerciali (non più solo quelle di cui all’art. 7 comma 1 lettera i) d.lgs. n. 504/1992).
Spetta ai Comuni recepire e disciplinare nei propri regolamenti tale possibilità prevista dalla “nuova Imu”.
Gli enti non commerciali possono sollecitare il recepimento a livello locale della opportunità prevista a livello nazionale e, soprattutto, chiedere una applicazione della stessa più ampia possibile.
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