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Le nuove misure anti-Covid nelle aziende e la possibilità di vaccinazione da parte del datore di lavoro

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Le nuove misure anti-Covid nelle aziende e la possibilità di vaccinazione da parte del datore di lavoro

A cura dell’Avv. Valerio Girani*
Premessa:
In data 6 aprile 2021, stante il perdurare dell’emergenza epidemiologica, il Governo e le Parti Sociali hanno adottato due nuovi Protocolli che dettano disposizioni volte al contrasto del virus Covid-19 nei luoghi di lavoro: il primo, dal titolo “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”, che aggiorna e rinnova le linee guida contenute nei precedenti Protocolli condivisi del 14 marzo 2020 e del 24 aprile 2020; il secondo protocollo, dal titolo “Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro”, che persegue l’obiettivo di istituire punti di vaccinazione aggiuntivi, straordinari e temporanei nei luoghi di lavoro, nonché di regolare le attività di vaccinazione.

IL NUOVO PROTOCOLLO ANTI-COVID PER IL DATORE DI LAVORO:

a) l’aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro.
Il nuovo Protocollo del 6 aprile 2021, in continuità con le misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro già previste nei Protocolli sottoscritti tra Governo e Parti Sociali il 14 marzo 2020 e il 14 aprile 2020, ha l’obiettivo di fornire linee guida aggiornate e condivise tra le Parti, per agevolare le imprese e le attività produttive nell’adozione di misure di sicurezza anti-contagio.
Il nuovo Protocollo tiene conto dei precedenti provvedimenti adottati dal Governo, del DPCM 2 marzo 2021 e di quanto emanato dal Ministero della Salute, implementando l’efficacia delle misure di contenimento precauzionali adottate per contrastare l’epidemia di Covid-19, secondo le seguenti novità:

  1. Per le mansioni lavorative che presentano rischi specifici, è raccomandato l’utilizzo di strumenti di protezione individuale di tutela superiore (es. facciali filtranti FFP2 o FFP3 o altre);
  2. Per la riammissione al lavoro dopo l’infezione da Covid-19, devono essere seguite le modalità previste dalla circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 ed eventuali istruzioni successive, come nel caso della circolare n. 15127 del Ministero della Salute del 12 aprile 2021, sulla riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia da Covid-19 e sulla certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro. Inoltre, per i lavoratori positivi oltre i 21 giorni, è richiesto l’esito negativo del tampone molecolare o antigenico;
  3. Per prevenire ogni forma di affollamento e di rischio di contagio, devono essere applicati i Protocolli di settore per le attività produttive di cui all’allegato 9 al DPCM 2 marzo 2021 (“Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020”);
  4. Per le attività lavorative che si svolgono in condizioni di isolamento, non è necessario l’uso dei DPI;
  5. Per le trasferte nazionali ed internazionali, il datore di lavoro, in collaborazione con il MC e il RSPP, deve tenere conto del contesto e dell’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione;
  6. Per quanto riguarda la formazione, possono svolgersi in presenza, ai sensi dell’art. 25, comma 7, DPCM 2 marzo 2021le seguenti attività: gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP; la formazione in azienda, solo per i lavoratori dell’azienda stessa; i corsi di formazione in materia di protezione civile, salute e sicurezza; i corsi di formazione individuali; l’attività di laboratorio. In tali casi, devono essere attuate le misure di contenimento del rischio di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato da INAIL nell’aprile 2020;
  7. Per quanto riguarda le misure di sorveglianza sanitaria, il medico competente attua, ai sensi dell’art. 83, D.L. 34/2020, conv. con modd. dalla L. 77/2020, la sorveglianza sanitaria eccezionale per la tutela dei lavoratori fragili, secondo le modalità della circolare del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e politiche sociali del 4 settembre 2020. Inoltre, il medico competente è tenuto a collaborare con l’Autorità sanitaria per identificare i “contatti stretti” di un lavoratore positivo al tampone.

b) il complesso delle misure e degli obblighi in capo ai datori di lavoro:
Richiamate le novità più rilevanti, si può quindi ripercorrere il Protocollo, nella sua interezza:

  1. INFORMAZIONE: tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda deve essere informato circa le disposizioni dell’Autorità, con ogni modalità idonea ed efficace, consegnando e/o affiggendo all’entrata e nei luoghi di maggiore visibilità appositi depliants informativi, con un contenuto stabilito. Il datore di lavoro deve, inoltre, fornire un’adeguata informazione circa le misure cui il personale deve attenersi e sul corretto utilizzo dei DPI. Per le attività lavorative che presentano rischi specifici, è raccomandato l’utilizzo di DPI di tutela superiore (FFP2, FFP3, ecc.);
  2. MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA: i lavoratori, prima dell’accesso in azienda, possono essere sottoposti al controllo della temperatura corporea, nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina in materia di trattamento dei dati personali e privacy. È precluso l’accesso in azienda di chiunque, negli ultimi 14 giorni, sia entrato a contatto con soggetti positivi al covid-19 o provenga da zone a rischio. La riammissione al lavoro dopo l’infezione dal virus avviene secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 e istruzioni successive. I lavoratori positivi oltre i 21 giorni sono riammessi solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico. Per prevenire situazioni di affollamento, è disposta l’applicazione dei protocolli di cui all’allegato 9 al DPCM 2 marzo 2021;
  3. MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI: per l’accesso di fornitori, trasportatori o altro personale esterno, devono essere previste procedure di ingresso, transito e uscita, oltre all’installazione di servizi igienici appositi. Sono previsti obblighi di collaborazione tra imprese appaltatrici e committenti, in caso di lavoratori terzi in azienda. Nel caso in cui risultino lavoratori positivi al covid-19, l’appaltatore è tenuto ad informare immediatamente il committente per il tramite del medico competente, ed entrambi devono collaborare con l’autorità sanitaria per individuare eventuali contatti stretti;
  4. PULIZIA E SANIFICAZIOE IN AZIENDA: l’azienda deve assicurare pulizia giornaliera e sanificazione periodica, anche per gli strumenti di lavoro. Inoltre, deve essere prevista la sanificazione straordinaria dei luoghi di lavoro nelle aree geografiche maggiormente colpite dal virus, e nelle aziende in cui si sono verificati casi sospetti di covid-19;
  5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI: è obbligatoria l’adozione di precauzioni igieniche in azienda, in particolare per  la pulizia delle mani. L’azienda deve mettere a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti per le mani;
  6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: è raccomandato l’utilizzo di idonei DPI secondo la disciplina vigente. In particolare, è obbligatorio l’uso di DPI negli ambienti condivisi, al chiuso o all’aperto, mentre l’uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento, secondo quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021;
  7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK…): l’accesso agli spazi comuni deve essere contingentato, deve essere prevista una ventilazione continua dei locali e la loro pulizia giornaliera, un tempo ridotto di sosta ed il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
  8. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E LAVORO AGILE E DA REMOTO, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI): le imprese possono disporre la chiusura dei locali diversi dalla produzione e dei locali per i quali è possibile il ricorso al lavoro agile e da remoto, nonché rimodulare i livelli produttivi, prevedere un piano di turnazione dei lavoratori e utilizzare ammortizzatori sociali. Si ribadisce la preferenza del lavoro agile e da remoto, anche nella fase di ripresa delle attività. In caso di trasferte nazionali ed internazionali, il datore di lavoro, in collaborazione con MC e RSPP, deve tenere conto del contesto e dell’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione. È necessario il rispetto del distanziamento sociale ed è essenziale evitare aggregazioni sociali, anche in merito agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa;
  9. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI: occorre favorire orari di ingresso e di uscita scaglionati, per evitare contatti nelle zone comuni, se possibile dedicando una porta all’entrata e una all’uscita;
  10. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE: gli spostamenti interni all’azienda devono  essere limitati al minimo. Non sono consentite riunioni in presenza, salvo quelle necessarie e urgenti nell’impossibilità di un collegamento a distanza, con distanziamento interpersonale e uso di DPI. Sono sospesi eventi interni e attività di formazione. Sono consentite in presenza le attività di formazione di cui all’art. 25, comma 7, DPCM 2 marzo 2021;
  11. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA: se un lavoratore presenta febbre superiore a 37,5° e sintomi di infezione respiratoria, deve dichiararlo immediatamente all’ufficio del personale ed essere isolato. L’azienda deve avvertire le autorità sanitarie competenti e collaborare con le stesse per identificare eventuali “contatti stretti”, anche con il coinvolgimento del medico competente;
  12. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS: la sorveglianza sanitaria deve tendere al completo ripristino delle visite mediche previste, nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della Salute e dall’OMS. Il medico competente deve attuare la sorveglianza sanitaria eccezionale ai fini della tutela dei lavoratori fragili. Il medico competente, inoltre, può suggerire l’adozione di strategie di testing/screening ritenute utili per il contenimento della diffusione del virus, ed è tenuto a collaborare con l’autorità sanitaria per l’identificazione di eventuali “contatti stretti” dei  lavoratori positivi al tampone. Dopo l’infezione da covid-19, la riammissione al lavoro deve avvenire in osservanza della normativa di riferimento e il medico competente deve effettuare la visita medica prevista dall’art. 41, comma 2, lett. e-ter, d.lgs. 81/20018 e ss modd, al fine di verificare l’idoneità alla mansione;
  13. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE: è prevista la costituzione in azienda di un Comitato per l’applicazione e verifica delle regole del Protocollo, con la partecipazione di rappresentanze sindacali e RLS. In alternativa, le imprese possono istituire un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, con partecipazione degli RLST e rappresentanti delle Parti Sociali. Inoltre, possono essere costituiti appositi comitati ad iniziativa dei soggetti firmatari, anche con il coinvolgimento delle ASL.
    Fin qui il protocollo.
    Si segnala, infine, la recentissima emanazione della circolare n. 15127 del Ministero della Salute del 12 aprile 2021, che detta indicazioni procedurali sulla riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia da Covid-19 e sulla certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro. La suddetta circolare, successiva a quella del 12 ottobre 2020, detta modalità più specifiche per il rientro sul luogo di lavoro, distinguendo a seconda della tipologia di malattia (con sintomi gravi e ricovero, con sintomi, senza sintomi, con positività a lungo termine, contatto stretto senza sintomi) e con il coinvolgimento del medico competente.

DATORE DI LAVORO A VACCINI: Il Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro.

a) la campagna vaccinale:
In data 6 aprile 2021, il Governo e le Parti Sociali hanno adottato il “Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro”, con l’obiettivo di realizzare rapidamente la campagna vaccinale contro il virus covid-19, anche attraverso il coinvolgimento delle attività produttive del territorio nazionale.
In particolare, nel Protocollo è stato espresso l’obiettivo di coinvolgere tutto il Paese nella rapida realizzazione della campagna vaccinale, valorizzando le sinergie tra tutti gli attori coinvolti, anche realizzando punti di vaccinazione aggiuntivi a livello territoriale.
Al fine di regolare le attività vaccinali nei luoghi di lavoro, il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, con il Commissario Straordinario per il contrasto dell’emergenza epidemiologica e con il contributo tecnico-scientifico dell’Inail, hanno adottato uno specifico documento, dal titolo “Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro”, da applicare sull’intero territorio nazionale per la costituzione, l’allestimento e la gestione dei punti vaccinali straordinari e temporanei nei luoghi di lavoro, in coerenza con le indicazioni del “Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2” e delle “Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19” di cui al decreto del Ministero della salute del 12 marzo 2021.
Il protocollo del 6 aprile tiene, quindi, conto di quanto sopra richiamato nonché di quanto previsto dall’art. 3, D.L. 1 aprile 2021, n. 44, con il quale è stata espressamente esclusa la responsabilità penale degli operatori sanitari per eventi avversi, nelle ipotesi di uso conforme del vaccino anti covid-19.

b) i contenuti del Protocollo:
A questo si possono ripercorre le previsioni del protocollo come attualmente in vigore:

  1. l’iniziativa oggetto del Protocollo, volta a realizzare l’impegno delle aziende e dei datori di lavoro alla vaccinazione diretta dei propri lavoratori, costituisce attività di sanità pubblica, collocata nell’ambito del Piano Strategico nazionale per la vaccinazione anti Covid-19 predisposto dal Commissario straordinario per il contrasto dell’emergenza epidemiologica;
  2. I datori di lavoro (anche in forma aggregata e indipendentemente dal numero di dipendenti), con il supporto delle Associazioni di categoria di riferimento e del medico competente, possono dichiararsi disponibili a realizzare piani aziendali per predisporre punti straordinari di vaccinazione anti Covid-19 nei luoghi di lavoro, volti a somministrare il vaccino ai lavoratori che ne facciano richiesta, nonché agli stessi datori di lavoro. A tale scopo, i datori di lavoro devono attenersi al rispetto delle “Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro” e ad ogni altra prescrizione dettata dalle Autorità competenti;
  3. Nell’elaborazione dei piani aziendali, i datori di lavoro devono confrontarsi con il Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole contenute nel Protocollo del 24 aprile 2020 e ss. mod., tenendo conto delle caratteristiche dell’azienda e con il supporto del medico competente;
  4. I piani aziendali vengono proposti all’Azienda Sanitaria di riferimento, nel rispetto delle Indicazioni ad interim e di ogni altra indicazione emanata dalla Regione o Provincia Autonoma di appartenenza;
  5. Al momento della presentazione del piano aziendale, il datore di lavoro deve specificare il numero dei lavoratori disponibili a ricevere la dose vaccinale;
  6. I costi per la realizzazione e gestione dei piani aziendali e per la somministrazione dei vaccini sono interamente a carico del datore di lavoro, mentre la fornitura dei vaccini, di siringhe/aghi e la messa a disposizione degli strumenti formativi previsti e degli strumenti per registrare le vaccinazioni eseguite, è a carico dei Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti;
  7. Le Parti Sociali firmatarie del Protocollo si impegnano a fornire tutte le indicazioni ai lavoratori, supportate dagli attori della sicurezza e dal medico competente, anche promuovendo iniziative di informazione e comunicazione sulla vaccinazione;
  8. Le procedure volte alla raccolta delle adesioni dei lavoratori interessati al vaccino devono essere realizzate e gestite nel rispetto delle loro scelte volontarie e delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza, nonché evitando discriminazioni;
  9. Il medico competente informa i lavoratori su vantaggi e rischi del vaccino e sulla specifica tipologia dello stesso, acquisendo il consenso informato dell’interessato ed il triage preventivo sul suo stato di salute, assicurando la tutela della riservatezza dei dati;
  10. La somministrazione del vaccino viene effettuata da operatori sanitari che garantiscono il rispetto delle prescrizioni sanitarie, i quali sono adeguatamente formati per la vaccinazione anti covid-19, da eseguirsi in locali idonei che rispettino le Indicazioni ad Interim;
  11. Il medico competente registra le vaccinazioni eseguite con gli strumenti forniti dai Servizi Sanitari Regionali di cui al punto 6, nel rispetto della riservatezza dei dati personali;
  12. In alternativa alla vaccinazione diretta, i datori di lavoro possono concludere una specifica convenzione con strutture sanitarie private in possesso dei requisiti per la vaccinazione, con oneri a carico del datore, ad eccezione della fornitura dei vaccini che è assicurata dai Servizi Sanitari Regionali competenti;
  13. I datori di lavoro che, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. a), d.lgs. 81/2008, non sono tenuti a nominare il medico competente o non possono ricorrere a strutture sanitarie private, possono avvalersi delle strutture sanitarie dell’INAIL, con oneri a carico di quest’ultima;
  14. Nei casi di cui ai punti 12 e 13, il datore di lavoro, anche attraverso il medico competente se presente, comunica alla struttura sanitaria privata o alla struttura sanitaria dell’INAIL il numero dei lavoratori intenzionati a vaccinarsi. Sarà poi la struttura a curare ogni adempimento circa la somministrazione e registrazione delle vaccinazioni eseguite;
  15. Il tempo per eseguire la vaccinazione durante l’orario di lavoro, viene equiparato a tutti gli effetti all’orario di lavoro;
  16. Ai medici competenti ed al personale sanitario coinvolto nelle vaccinazioni è offerto, tramite piattaforma ISS, lo specifico corso di formazione realizzato anche con il coinvolgimento dell’INAIL che contribuisce, con la collaborazione del Ministero della Salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a predisporre materiale informativo destinato ai datori di lavoro e ai lavoratori.

Forlì, aprile 2021
Avv. Valerio Girani

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