Mancato superamento del periodo di prova
Il mancato superamento del periodo di prova equivale a dispensa dal servizio per persistente insufficiente rendimento?
L’art. 2 del D.P.R. 09/05/1994, n. 487 recante “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”, Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 agosto 1994, n. 185, S.O., al comma 3 prevede che:
“Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3″.
Secondo la Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia-Romagna della Corte dei Conti, intervenuta con Deliberazione n. 15/2020/PREV Adunanza dell’8 gennaio 2020, il mancato superamento del periodo di prova di precedente rapporto di lavoro pubblico rientra nella categoria generale di dispensa dal servizio per persistente insufficiente rendimento.
“Il raffronto tra l’istituto richiamato dalla norma generale (la “dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento” di cui all’art. 2, terzo comma, del d.P.R. n. 487/1994) e quello previsto dalla disciplina di settore (la “dispensa dal servizio” per “l’esito sfavorevole della prova” ai sensi dell’art. 439 del d.lgs. n. 297/1994) emerge – oltre all’evidente identità terminologica delle due fattispecie di risoluzione unilaterale del rapporto di pubblico impiego – anche l’identità della ratio dei due istituti che si differenziano principalmente per la collocazione temporale nelle diverse fasi del rapporto, essendo la disciplina prevista per il periodo di prova una specificazione delle regole generali vigenti in materia di pubblico impiego.
La diversa disciplina procedurale applicabile alla risoluzione unilaterale del rapporto da parte della pubblica amministrazione durante il periodo di prova non fa venire meno la sostanziale coincidenza dei presupposti con la fattispecie del “persistente insufficiente rendimento”.
In entrambi i casi, il presupposto per la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte della pubblica amministrazione non è legato ad una specifica violazione degli obblighi di servizio – tipica del licenziamento disciplinare che porta alla “destituzione” dall’impiego – ma è rappresentato dall’oggettiva inadeguatezza dell’apporto lavorativo del dipendente alle esigenze dell’amministrazione medesima per un apprezzabile lasso di tempo, ben sintetizzata dall’espressione “persistente insufficiente rendimento”.
In conclusione, secondo la Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia-Romagna, anche per il caso del licenziamento a causa del mancato superamento del periodo di prova, trova applicazione la disciplina di cui all’art. 2, terzo comma, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, trattandosi di una fattispecie particolare che rientra nella categoria generale di dispensa dal servizio per persistente insufficiente rendimento.
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