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Scuole paritarie esenti da IMU se retta inferiore a costo medio alunno statale

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Scuole paritarie esenti da IMU se retta inferiore a costo medio alunno statale

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio con la sentenza n. 9/2021 ha di recente ribadito la validità del principio sancito dalle disposizioni ministeriali oggi vigenti (DM 200/2012 e DM 26/6/2014).

Per fruire della esenzione IMU ex art. 7 d.lgs. n. 504/1992 occorrono due requisiti: uno soggettivo (essere un ente non commerciale) e uno oggettivo (utilizzare i locali per lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività meritorie, tra le quali quelle didattiche).

La gestione di una scuola paritaria da parte di un ente non commerciale presenta quasi tutti i requisiti prescritti dalle norme per fruire della esenzione.
La richiesta di una retta, pagata dalle famiglie per fruire del servizio scolastico, non preclude il diritto alla esenzione.
È necessario però che la retta rispetti i parametri fissati dall’art. 4 del DM 200/2012 e dal DM 26/6/2014.
In base a tali disposizioni, infatti, la retta media percepita dalla scuola (CM) non deve superare il costo medio di un alunno di scuola statale (CMS), reso pubblico periodicamente dal Ministero dell’Istruzione.

Nel caso esaminato dalla CTR Lazio la retta annuale media corrisposta dalle famiglie era di 1.900,00 euro, mentre il costo medio di un alunno di scuola statale per il medesimo grado scolastico era di 5.739,17 euro.
Riconoscendo la legittimità della impostazione e dei criteri indicati dai DDMM citati, la sentenza 9/2021 ha accertato che “il limite di cui al detto parametro non è stato superato, posto che per l’anno in questione risulta che il corrispettivo annuo per la frequenza è di euro 1.900,00 euro, significativamente inferiore rispetto al costo medio per studente pubblicato dal MIUR (euro 5.739,17)”.

La CTR ha quindi accolto l’appello proposto dal gestore della scuola paritaria e ha annullato gli avvisi di accertamento IMU impugnati.

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