E’ illegittimo prevedere discipline diverse di importo della T.A.R.S.U. tra gli alberghi e le abitazioni private senza motivare specificatamente i motivi della distinzione
T.A.R. Emilia Romagna – Bologna, Sez. II, sentenza 02/12/2015, n. 1056
in tema di: aumento della tariffa T.A.R.S.U.; deroga al principio di non motivazione per gli atti a contenuto generale.
Il T.A.R. per l’Emilia Romagna ha accolto il ricorso proposto dall’Avv. Masi e dall’Avv. Samuele de Sio, difensori dell’Associazione Albergatori di Riccione, con il quale si e’ chiesto l’annullamento delle Delibere del Consiglio e della Giunta comunale del Comune di Riccione, nel punto in cui prevedevano una misura differente dell’importo della T.A.R.S.U. (tassa dei rifiuti) tra gli alberghi e le abitazioni private.
L’Avv. Masi e l’Avv. de Sio hanno chiesto al Giudice Amministrativo di applicare la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, ormai consolidata, in applicazione del principio “chi inquina paga”.
Infatti, l’Amministrazione resistente ha fissato la misura degli importi senza tenere conto che la capacita’ di produrre rifiuti degli alberghi e’ pari o, addirittura, inferiore a quella delle abitazioni private: tuttavia, per la classe F “alberghi, pensioni, locande, ospedali, residenze turistiche alberghiere” la misura era di gran lunga superiore a quella fissata, per lo stesso anno, per la classe A “abitazioni, circoli, uffici pubblici, stazioni FS, ostelli”, senza alcuna distinzione tra locali ad uso abitativo e non abitativo.
Nella sentenza citata, il T.A.R. per l’Emilia Romagna ha accertato l’illegittimità delle Delibere rispetto al dettato del D.Lgs. 507/1993, in quanto “non risulta in base a quali studi, indagini o ricerche istruttorie, ne’ in base a quali dati siano fissate le tariffe (…) ovvero per quali ragioni di carattere politico-amministrativo siano state qantificate le tariffe per le diverse classi di contribuenza”.
Rispetto, infine, all’incremento delle tariffe T.A.R.S.U. rispetto all’anno precedente, il Collegio ha rilevato che “si tratta di una disposizione che prevede, in subjecta materia, una deroga al principio della non necessità della motivazione per gli atti a contenuto generale”.
Il T.A.R. per l’Emilia Romagna, annullando gli atti impugnati, ha disposto che l’Amministrazione eserciti nuovamente il proprio potere di fissare le tariffe T.A.R.S.U., tenendo conto dei vizi riscontrati nella sentenza.
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