Ricostruzione della carriera dei docenti statali di scuola primaria che hanno prestato servizio anche nella scuola paritaria
Ricostruzione della carriera dei docenti statali di scuola primaria che hanno prestato servizio anche nella scuola paritaria
L’Avv. Marco Masi segnala questa importante Sentenza del Tribunale di Rimini
I docenti statali di scuola primaria hanno diritto a vedersi riconosciuto, ai fini della carriera, il servizio prestato nelle scuole primarie paritarie .
Lo ha ribadito una recente Sentenza del Tribunale del Lavoro di Rimini (sentenza n. 64 del 2014).
L’art. 485 del T.U. 297 / 1994 riconosceva come utile, ai fini della carriera del docente statale, il servizio prestato in scuole elementari parificate.
La Legge 62 / 2000 sulla parità scolastica ha previsto il superamento delle scuole parificate, riconducendo le scuole non statali solamente a due categorie: paritarie e non paritarie.
Senonchè l’istituto della parifica è stato definitivamente superato solo con la Legge 27 / 2006, che ha previsto il convenzionamento delle primarie paritarie (poi attuato con il D.P.R. 23 / 2008 e con il D.M. 84 / 2008) e la sostituzione delle convenzioni di parifica (a decorrere dal 1° settembre 2008).
Come riconosciuto dalla Sentenza del Tribunale di Rimini n. 64 del 2014 anche il servizio prestato nelle primarie divenute paritarie dal 1° settembre 2000 fino al 31 agosto 2008 deve essere utilmente considerato ai fini della ricostruzione di carriera ai sensi dell’art. 485 del T.U. 297 / 1994.
In molti casi, l’Amministrazione scolastica ha correttamente riconosciuto tale beneficio ai docenti statali che in precedenza avevano lavorato nelle scuole paritarie; per i docenti, invece, ai quali tale beneficio non è stato integralmente riconosciuto, la recente Sentenza di Rimini rappresenta un importante precedente.
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