Spetta al TAR decidere sul risarcimento danni da mancata promozione di un alunno di scuola paritaria
Tribunale Ordinario di Milano
in tema di: giurisdizione del Giudice Amministrativo per i giudizi di non ammissione emessi da scuola paritaria.
Con la sentenza n. 4265 del 2 aprile 2015 il Tribunale Ordinario di Milano (Giudice Dr.ssa Beatrice Siccardi) ha ribadito che la materia del risarcimento danni da mancata promozione scolastica è devoluta alla giurisdizione del Giudice Amministrativo e non a quella del Giudice Ordinario, e ciò anche se il giudizio di non ammissione alla classe successiva è stato emesso da una scuola paritaria a gestione privata.
Il Giudice, con tale sentenza, ha accolto la tesi prospettata dalla scuola paritaria, difesa dall’Avv. Marco Masi, che ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, in quanto la richiesta di risarcimento danni formulata da parte attrice era direttamente conseguente alla valutazione sulla legittimità del provvedimento di non ammissione dell’alunno alla classe successiva.
Tale valutazione spetta al Giudice Amministrativo, in quanto nel nostro ordinamento il giudizio solastico, di ammissione o non ammissione alla classe successiva, ha natura di provvedimento amministrativo.
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