Impresa sociale: completata la riforma
Sabato 11 agosto 2018 (il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) è entrato in vigore il d.lgs. n. 95/2018 “correttivo” del d.lgs. n. 112/2017.
Si così completata, nell’ambito della riforma del terzo settore (legge 106/2016), la revisione della disciplina della “impresa sociale” introdotta nel nostro ordinamento dal d.lgs. n. 155/2006.
L’impresa sociale (se si escluda la cooperativa sociale che oggi ne fa parte a pieno titolo, ma che è normata da una disciplina ad hoc) in Italia fino ad oggi ha avuto poco successo.
Le ragioni di tale insuccesso sono semplici: a fronte di numerosi obblighi (in primis divieto di distribuzione degli utili e obbligo di devoluzione del patrimonio) non era prevista alcuna agevolazione fiscale.
Sono quindi le “novità” fiscali la parte più interessante della nuova impresa sociale (parte che deve ancora ricevere l’ok della Unione Europea per entrare in vigore).
Tra queste le più rilevanti riguardano:
- la non imponibilità degli utili accantonati a riserva (art. 18 commi 1 e 2 d.lgs. n. 112/2017);
- le agevolazioni previste per chi investe nel capitale delle imprese sociali (art. 18 commi 3 e 4 d.lgs. n. 112/2017).
Le imprese sociali già esistenti devono adeguare i propri statuti alla nuova disciplina entro il 3/2/2019.
Le imprese sociali sono enti di terzo settore (art. 40 d.lgs. n. 117/2017) e verranno iscritte nell’apposita Sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (oltre che nel Registro Imprese).
Le cooperative sociali sono oggi considerate “di diritto” sia imprese sociali (art. 1 comma 4 del d.lgs. n. 112/2017 ) che enti del terzo settore (art.40 d.lgs. n. 117/2017).
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