Esami di recupero a settembre: la valutazione collegiale del consiglio di classe in sede di scrutinio finale
In sede di scrutinio finale, il processo di valutazione di ammissione o meno alla classe successiva di un alunno, per essere corretto nella forma e nella sostanza, deve potersi fregiare del più alto senso di collegialità, esternata nella sua delibera, incarnazione diretta della volontà dell’organo, che non può esimersi dall’essere debitamente motivata e circostanziata in ogni sua fattispecie.
Il Consiglio di classe deve quindi obbligatoriamente mantenere la medesima composizione di quello che ha preceduto le operazioni finali.
Il Consiglio di classe esprime valutazioni di profitto e di comportamento che diventano insindacabili qualora “siano state rispettate le regole formali del procedimento” e nel caso in cui “coloro che hanno espresso il giudizio hanno valutato tutti i dati obiettivi secondo le indicazioni fornite dalla disciplina applicabile, poiché oltre tale limite, si apre un’area esclusivamente interessata da apprezzamenti di valore che, non essendo disciplinata da norme di diritto, non è sindacabile in sede di legittimità” (Consiglio di Stato n.4154 del 2002).
Spetta, infatti a tutti i componenti del Consiglio, proporre un voto, discutere tale voto e sulla base della discussione deliberare quanto deciso.
L’art. 8/6 dell’O.M. n. 92/2007 già citata recita: “la competenza alla verifica degli esiti nonché alla integrazione dello scrutinio finale appartiene al consiglio di classe nella medesima composizione di quello che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale. Nel caso in cui le operazioni di verifica e di integrazione dello scrutinio finale abbiano luogo, in via eccezionale, dopo la fine dell’anno scolastico di riferimento, ai componenti il consiglio di classe eventualmente trasferiti in altra sede scolastica o collocati in altra posizione o posti in quiescenza, è assicurato il rimborso delle spese.”
La stessa Ordinanza poi prosegue affermando che se le operazioni si svolgono dopo il 31/8 (l’anno scolastico di riferimento è dunque terminato) e nel Consiglio di classe vi sono docenti che sono stati collocati in pensione o trasferiti ad altra sede, questi hanno titolo alla partecipazione delle operazioni finali ottenendo solo un eventuale rimborso spese (tali docenti, in pensione o trasferiti, non andranno dunque retribuiti ma solo rimborsati per eventuali spese come può essere quella del viaggio).
La nota n. 10327/2008 indica che: “Nei casi di operazioni suppletive di scrutinio necessarie nelle scuole secondarie di II grado nei mesi di luglio o agosto al termine dei corsi di recupero dei debiti formativi, ove si debba ricorrere a personale supplente temporaneo, si disporrà nei riguardi di quest’ultimo con un apposito contratto di supplenza temporanea per il periodo dal primo all’ultimo giorno degli scrutini suppletivi cui partecipa, per un numero di ore settimanali pari a quelle dell’ultimo contratto con cui ha insegnato nella scuola medesima o, comunque, pari a quelle dell’insegnante per cui opera in sostituzione.”
La nota MIUR n. 7783/2008 regola e prevede il caso del rifiuto: “L’art. 8, comma 6, dell’O.M. n. 92/2007 prevede, altresì, l’ipotesi in cui alcuni componenti del consiglio di classe siano stati trasferiti ad altra sede scolastica o collocati in altra posizione ovvero posti in quiescenza. In tal caso essi possono essere richiamati e compete loro il rimborso spese. Nel caso in cui, però, tali componenti non possano o, comunque, non intendano accettare tale incarico, acquisita agli atti della scuola la loro espressa volontà, si dà luogo alla nomina di altro docente della stessa disciplina, secondo la normativa vigente.”
I docenti che devono valutare la capacità dell’alunno di poter proficuamente affrontare la classe successiva devono essere i medesimi del Consiglio di Classe di fine anno scolastico, salvo eventuali assenze giustificate.
In caso contrario il giudizio di non ammissione alla classe successiva potrebbe essere illegittimo.
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