Registro unico del Terzo Settore ed enti gestori di scuole paritarie
Dal 24 novembre us gli enti no profit (associazioni e fondazioni), in possesso dei requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore (CTS d.lgs. n. 117/2017), possono chiedere la iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e, una volta iscritti, fregiarsi della qualifica di “enti del terzo settore” (ets).
Gli enti senza scopo di lucro che gestiscono scuole paritarie sono, di norma, in possesso dei requisiti previsti dal CTS per rientrare fra gli ets.
L’istruzione scolastica è infatti riconosciuta dalla norma (art. 5 CTS) come una delle attività di interesse generale che gli enti devono svolgere, in via esclusiva o principale, per essere riconosciuti come ets.
Il Codice del Terzo Settore condizionava la piena operatività della riforma a due avvenimenti: la piena operatività del RUNTS e l’OK della Commissione Europea sulla disciplina fiscale (Titolo X) prevista dalla nuova norma.
La prima condizione si è avverata: dal 23 novembre 2021 il RUNTS è operativo.
La seconda condizione “sospensiva” non è intervenuta: ad oggi la CE non ha ancora autorizzato la disciplina fiscale agevolativa prevista dalla riforma.
Ma quel che è più grave (a più di quattro anni dal varo della riforma) è che l’Italia non ha ancora avanzato la formale richiesta di autorizzazione alla CE (da più parti si sostiene che prima occorra modificare l’attuale formulazione del Titolo X del CTS).
Come previsto dall’art. 104 comma 2 del CTS, il Titolo X della norma (“Regime fiscale degli ets”) entrerà in vigore l’anno di imposta successivo all’autorizzazione della CE; per cui se l’Ok dell’Europa arriverà nel corso del 2022 la nuova disciplina fiscale sarà applicabile agli ets dal 2023.
Il tassello della riforma ancora mancante non è di carattere secondario: il trattamento fiscale che verrà riservato agli ets è certamente un elemento decisivo per decidere se acquisire o meno la relativa qualifica (si pensi all’Impresa sociale: prevista dal 2005 e fino ad oggi scarsamente utilizzata per la presenza di importanti vincoli e la assenza di agevolazioni fiscali; anche per l’Impresa sociale “riformata” si attende l’autorizzazione della CE sulla parte fiscale).
Gli enti no profit che gestiscono scuole paritarie devono seguire con grande interesse il completamento della riforma, dato che molti tra loro potranno iscriversi al RUNTS.
Ma è bene che attendano l’OK della CE sul “regime fiscale” prima di presentare formale domanda di iscrizione al RUNTS.
Nel corso del 2022 dovrebbe intervenire l’auspicata autorizzazione europea; una volta definito anche il regime fiscale ogni ente potrà fare le proprie valutazioni e decidere se entrare, o meno, nel perimetro del RUNTS.
Analogo ragionamento vale per gli enti ecclesiastici che, gestendo scuole paritarie, potrebbero istituire il “ramo ets” (o il “ramo impresa sociale”).
Come già più volte precisato, le cooperative sociali sono già “di diritto” sia imprese sociali che enti del terzo settore, rimanendo disciplinate in primis dalle norme ad esse riservate dal Codice Civile e dalla legge 381/1991.
L’unica controindicazione, rispetto al consigliato atteggiamento attendista, è rappresentata dal fatto che per le norme oggi vigenti il 5×1000 dal 2022 risulta riservato agli ets, per cui una fondazione/associazione che ne beneficiava, se non si iscrive al RUNTS, dal 2022 non dovrebbe più rientrare tra gli enti beneficiari del 5×1000. Sul punto l’auspicio è che a breve intervenga una norma che permetta di riallineare le varie scadenze (con il rinvio anche della riforma del 5×1000 all’anno di imposta successivo all’Ok della CE).
Una considerazione finale.
È bene che, nelle more del completamento della riforma del terzo settore, ogni ente approfondisca i temi connessi alla eventuale acquisizione della qualifica di ets, come quelli relativi alla adeguatezza della propria forma giuridica, alla disciplina della governance, all’aggiornamento dell’oggetto sociale… anche alla luce dei mutamenti intercorsi e di quelli che ci aspettano nel prossimo futuro.
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