Parere in tema di istruzione parentale nei confronti di minori, cittadini italiani, all’estero.
E’ stato chiesto allo Studio un parere sulla possibilità per un minore, cittadino italiano in istruzione parentale, di svolgere l’esame di idoneità di fine anno scolastico all’estero.
La questione posta tocca diversi istituti giudici, in particolare: il diritto all’istruzione parentale, il regime giuridico degli italiani all’estero e gli obblighi scolastici connessi.
Ai sensi del D. Lgs. 16 Aprile 1994 n.297 all’art 111 secondo comma viene stabilito che l’obbligo scolastico possa essere adempiuto anche privatamente; in particolare “i genitori dell’obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dell’obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità”.
La più recente novella –D. Lgs. 13 Aprile 2017 n.62 – ha introdotto, però, all’art. 23 un nuovo obbligo: “in caso di istruzione parentale, i genitori dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione”.
Pertanto dall’a.s. 2017/2018 è obbligatorio che i minori in regime di istruzione parentale sostengano alla fine di ogni anno scolastico un esame di idoneità in una scuola statale o parificata. In ultimo, il Legislatore all’art. 25 della norma cit. ha sancito che “per le alunne e gli alunni che frequentano le scuole italiane all’estero si applicano le norme del presente decreto […]”.
Per determinare come possa essere esercitato il diritto di istruzione parentale nei confronti di minori cittadini italiani che vivono all’estero con le proprie famiglie, è bene considerare tre
ipotesi: minori italiani all’estero ma residenti in Italia; minori italiani all’estero residenti in uno Stato Europeo e minori italiani all’estero residenti in uno Stato extraeuropeo.
- I minori italiani all’estero (ad es. per brevi periodi o per un periodo non superiore a 12 mesi) ma residenti in Italia potranno sì essere soggetti ad istruzione parentale ma dovranno svolgere l’esame di idoneità annualmente presso la scuola della città di residenza in Italia oppure presso una Scuola Italiana all’estero nello Stato in cui si trovano (ove presente) o altra scuola italiana, ma dandone comunicazione al Dirigente Scolastico del territorio di residenza.
- I minori italiani all’estero residenti in uno Stato UE e registrati all’AIRE (Anagrafe italiani residenti all’estero) potranno essere soggetti ad istruzione parentale, compatibilmente con quanto disposto dagli ordinamenti nazionali del Paese ospitante. Non vi è un obbligo di istruzione scolastica italiana, ma i genitori a loro discrezione potranno far svolgere l’esame di idoneità presso la scuola italiana ove presente nello Stato di residenza, previa domanda all’istituto scolastico scelto, oppure nell’istituto scolastico del comune italiano dove si è registrati come residenti all’estero o in altro istituto scolastico italiano previa iscrizione presso l’istituto scolastico scelto. Si segnala, in ogni caso, che la frequenza di una scuola in uno Stato europeo è riconosciuta in Italia previa presentazione dei documenti attestanti la frequenza.
- I minori italiani all’estero residenti in uno Stato extra UE e registrati all’AIRE potranno essere soggetti ad istruzione parentale, compatibilmente con quanto disposto dagli ordinamenti nazionali del Paese ospitante. Anche in questo caso non vi è alcun obbligo di istruzione scolastica italiana, ma i genitori del minore – a loro discrezione – potranno far svolgere l’esame di idoneità presso una scuola italiana ove presente nello Stato di residenza, previa iscrizione, oppure in uno degli istituti scolastici del comune italiano dove il minore è registrato nell’AIRE o in altri istituti scolastici.
In ogni caso, l’eventuale frequenza di una scuola in uno Stato extraeuropeo potrebbe essere riconosciuta in Italia previo accertamento della equipollenza dei percorsi.
Lascia un commento