Terzo settore e Corte Costituzionale: una sentenza con l’anima
Con la recente sentenza n.131 del 26/6/2020 la Corte Costituzionale (relatore Prof. Luca Antonini, presidente Prof.sa Marta Cartabia) ha riconosciuto la costituzionalità della legge della Regione Umbria n. 2/2019, per la parte relativa alla disciplina dei rapporti tra le pubbliche amministrazioni e le cooperative di comunità.
È particolarmente interessante la ricostruzione che la sentenza fa della esperienza del terzo settore nel nostro paese.
A partire “dal riconoscimento della “profonda socialità” che connota la persona umana (sentenza n. 228 del 2004) e della sua possibilità di realizzare una “azione positiva e responsabile” (sentenza n. 75 del 1992)”.
La Corte ricostruisce poi la genesi della solidarietà sociale in Italia: “fin da tempi molto risalenti, del resto, le relazioni di solidarietà sono state all’origine di una fitta rete di libera e autonoma mutualità che, ricollegandosi a diverse anime culturali della nostra tradizione, ha inciso sullo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese. Prima ancora che venissero alla luce i sistemi pubblici di welfare, la creatività dei singoli si è espressa in una molteplicità di forme associative (società di mutuo soccorso, opere caritatevoli, monti di pietà…) che hanno quindi saputo garantire assistenza, solidarietà e istruzione a chi, nei momenti più difficili della nostra storia, rimaneva escluso.”
La Corte ritiene che valorizzando “l’originaria socialità dell’uomo” si è “voluto superare l’idea per cui solo l’azione del sistema pubblico è intrinsicamente idonea allo svolgimento di attività di interesse generale e si è riconosciuto che tali attività ben possono invece essere perseguite anche da una “autonoma iniziativa dei cittadini””.
Questo riconoscimento del valore “pubblico” delle autonome iniziative sociali dei cittadini, espressione del principio di sussidiarietà, è oggi anche formalmente sancito nella Carta Costituzionale all’art. 118 ultimo comma.
Secondo la Corte l’art. 55 del Codice del Terzo Settore (d.lgs. n. 117/2017) “rappresenta una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall’art. 118 quarto comma Cost.” e “realizza per la prima volta in termini generali una vera e propria procedimentalizzazione dell’azione sussidiaria”.
In base a tali principi la Corte, con la sentenza n. 131/2020, ha ritenuto costituzionalmente legittime le previsioni della legge regionale umbra n. 2/2009 tese a valorizzare l’apporto delle cooperative di comunità nel perseguimento delle finalità di interesse generale di contrasto a fenomeni di spopolamento, declino economico e degrado sociale in determinati territori.
Si tratta di una sentenza storica, dell’organo giurisdizionale più alto, che riconosce e valorizza la vocazione sociale della persona e l’originaria funzione pubblica delle realtà del terzo settore.
Per la Corte le realtà sociali contribuiscono al perseguimento dell’interesse generale non per “concessione” di una qualche Pubblica Amministrazione, ma per vocazione originaria che chiede alle istituzioni di essere sostenuta, in attuazione dei principi costituzionali di sussidiarietà e buona amministrazione.
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