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RUNTS: In caso di inadempienti, concessione nuovo termine ad ODV e APS per integrazioni documentali

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RUNTS: In caso di inadempienti, concessione nuovo termine ad ODV e APS per integrazioni documentali

In data 7 novembre 2022 si è concluso – di fatto – il processo di trasmigrazione al RUNTS di ODV e APS già iscritte nei preesistenti registri regionali.
Ammonta a più di un migliaio il numero delle ODV e le APS che hanno fatto ingresso al RUNTS in assenza di alcun provvedimento espresso da parte degli Uffici del Registro (silenzio assenso).
Tali enti, per mantenere l’iscrizione nel RUNTS, saranno tenuti ad adempiere all’obbligo di integrazione documentale e di informazioni nonché di deposito del/dei bilancio/i entro i successivi 90 giorni dalla data di iscrizione (quest’ultima consultabile dall’elenco aggiornato degli “enti iscritti senza provvedimento” presente sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).
Come chiarito (Nota MLPS n. 1746/2022), il suddetto termine non è da ritenersi perentorio, poiché gli uffici del RUNTS – decorso tale lasso temporale – potranno diffidare gli enti risultati inadempienti assegnando un termine non superiore a 180 giorni, decorsi inutilmente i quali l’ente è cancellato dal Registro (art. 48, comma 4, CTS).
In altre parole, la mancata integrazione documentale o il mancato aggiornamento delle informazioni entro i 90 giorni suddetti, non determina – con effetto immediato – l’uscita dell’ente dal RUNTS.
Si precisa che il medesimo obbligo di aggiornamento (documenti/informazioni) e deposito del/dei bilancio/i, vale anche per tutti quegli enti (ODV e APS) che hanno ottenuto un provvedimento esplicito di iscrizione al RUNTS all’esito del procedimento di verifica dei requisiti.
Tra le informazioni da aggiornare vi saranno, a titolo esemplificativo, l’eventuale cambiamento del legale rappresentante e/o l’attestazione di affiliazione ad una rete associativa del Terzo Settore.
Con riferimento, invece, al bilancio di ODV e APS iscritte al RUNTS, queste saranno tenute a depositare l’ultimo o gli ultimi due bilanci (a seconda del momento di costituzione dell’ente) unitamente ai relativi verbali assembleari di approvazione, prestando particolare attenzione a quello relativo all’esercizio 2021 che deve necessariamente essere predisposto secondo gli schemi previsti dal D.M. 39/2020.

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