Dal 2018 imposta di registro in misura fissa per gli immobili acquistati delle cooperative sociali
Una delle novità previste dal nuovo codice del terzo settore (d.lgs. 117/2017) è la reintroduzione della agevolazione in materia di imposte di registro/ipotecarie/catastali applicabili “in misura fissa” (anziché in misura ordinaria) per i diritti reali immobiliari acquistati a titolo oneroso dagli enti del terzo settore (art. 82 comma 4).
Per fruire di tale agevolazione è necessario che gli immobili siano utilizzati entro cinque anni in diretta attuazione degli scopi istituzionali.
Come tutta disciplina fiscale degli enti del terzo settore prevista dal nuovo Codice (Titolo X d.lgs. 117/2017) anche l’art. 82 entrerà in vigore (ex art. 104 comma 2) dopo l’ok della Commissione Europea e l’istituzione del Registro Unico degli enti del terzo settore(RUTS).
Senonchè per Organizzazioni di volontariato (odv), associazioni di promozione sociale (aps) e Onlus, “iscritte negli appositi registri”, alcune norme del Titolo X, tra le quali anche l’art. 82 citato, si applicano in via transitoria già dal primo gennaio 2018 (art. 104 comma 1).
Come chiarito anche in occasione di Telefisco 2018 le cooperative sociali, che sono Onlus di diritto ex art. 10 d.lgs. 460/97, essendo iscritte all’albo delle società cooperative gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico, nella speciale sottosezione delle cooperative sociali, rientrano nella categoria delle Onlus “iscritte negli appositi registri” di cui all’art. 104 comma 2 del d.lgs. 117/2017.
Ne consegue che anche le cooperative sociali dal 1 gennaio 2018 possono fruire della agevolazione prevista dall’art. 82 comma 4 in esame, essendo tenute a versare le imposte di registro/ipotecarie/catastali in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso di diritti reali immobiliari, per gli immobili direttamente utilizzati in attuazione degli scopi istituzionali.
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