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La trasformazione di una Società Cooperativa in Fondazione: iter da seguire

La trasformazione di una Società Cooperativa in Fondazione: iter da seguire

Le norme del Codice civile prevedono la possibilità di trasformare una Società Cooperativa in Fondazione, anche del Terzo Settore, mediante un’operazione c.d. di trasformazione eterogenea.
La trasformazione eterogenea comporta una radicale modificazione del contratto sociale, essendo tale operazione straordinaria destinata ad incidere sulla causa o sul modello organizzativo inizialmente prescelto dai “partecipanti” all’ente che si trasforma.
Ai sensi dell’art. 2500 septies C. c. si prevede che:
“Le società disciplinate nei capi V, VI, VII del presente titolo possono trasformarsi in […]  fondazioni. Si applica l’articolo 2500-sexies, in quanto compatibile. La deliberazione di trasformazione in fondazione produce gli effetti […] – dell’– atto di fondazione o alla volontà del fondatore”.

Ancora, l’art. 2500 sexies, secondo comma, C. c. dispone che:
“Gli amministratori devono predisporre una relazione che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione. Copia della relazione deve restare depositata presso la sede sociale durante i trenta giorni che precedono l’assemblea convocata per deliberare la trasformazione; i soci hanno diritto di prenderne visione e di ottenerne gratuitamente copia.”

Oltre alle richiamate norme di portata generale, nel caso di trasformazione di una Società Cooperativa in Fondazione, trovano applicazione le norme particolari contenute nella sezione del Codice civile dedicata alle modifiche dell’atto costituivo di società cooperativa, ossia gli artt. 2545 decies (“Trasformazione”) e 2545 undecies (“Devoluzione del patrimonio e bilancio di trasformazione”).

Alla stregua delle norme generali e particolari sopra citate:

  1. possono procedere alla trasformazione le società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente (art. 2545 decies, comma primo, C.c.);
  2. la deliberazione di trasformazione, se i soci sono meno di cinquanta (50), deve essere adottata con il voto favorevole dei due terzi di essi (art. 2545 decies, comma secondo, C.c.);
  3. in sede di delibera assembleare di trasformazione, la società cooperativa deve devolvere il valore effettivo del patrimonio ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti nonché dedotto il patrimonio minimo necessario per la “costituzione” della Fondazione risultante dalla trasformazione (art. 2545 undecies C.c., primo comma);
  4. alla proposta di deliberazione di trasformazione da sottoporre alla Assemblea dei Soci, gli amministratori allegano una relazione giurata di un esperto designato dal Tribunale ove è istituita la competente sezione specializzata in materia di impresa, attestante il valore effettivo del patrimonio dell’impresa – c.d. bilancio di trasformazione (art. 2545 undecies, secondo comma, C.c.);
  5. l’Assemblea dei Soci non può procedere alla deliberazione di trasformazione, qualora la cooperativa non sia stata sottoposta a revisione da parte dell’autorità di vigilanza nell’anno precedente all’operazione (art. 2545 undecies, ultimo comma, C.c.).

Pertanto, con riferimento all’iter da seguire per la trasformazione di una Società Cooperativa in Fondazione, sono previste le seguenti fasi:

  • presentazione del ricorso presso il competente Tribunale, sezione specializzata imprese, per la nomina di un esperto che rediga la relazione giurata avente ad oggetto la stima del patrimonio effettivo della Società Cooperativa;
  • predisposizione e approvazione da parte dell’organo amministrativo della Società Cooperativa di una relazione che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione in Fondazione, cui vanno allegati la bozza dello Statuto della Fondazione risultante dalla trasformazione e il bilancio aggiornato della Società Cooperativa che si trasforma;
  • deposito della suddetta relazione e allegati presso la sede sociale della Società Cooperativa durante i trenta giorni che precedono l’Assemblea dei Soci convocata per deliberare la trasformazione, con contestuale diritto dei soci di prendere visione della relazione e di ottenerne gratuitamente copia;
  • deliberazione di trasformazione in Fondazione da parte della Assemblea dei Soci della Società Cooperativa assunta per atto pubblico, ossia alla presenza del Notaio.

Si segnala che, ai sensi dell’art. 2545 decies C.c., possono procedere alla trasformazione solo le società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente.
Pertanto – come ormai pacificamente ammesso dalla dottrina – nell’ambito della medesima Assemblea dei Soci si potrà procedere alla adozione di delibere distinte, nell’ordine:

  1. la perdita della mutualità prevalente con conseguente adozione delle modifiche statutarie aventi ad oggetto la soppressione delle previsioni di cui all’art. 2514 C.c.;
  2. la approvazione della Relazione per la trasformazione e – conseguentemente – la trasformazione della Società Cooperativa in Fondazione;
  3. la presa d’atto del patrimonio effettivo dell’Ente, come riportato nella relazione giurata redatta dall’esperto nominato dal Tribunale competente, e – conseguentemente – la devoluzione del patrimonio; il valore del patrimonio da devolvere potrà, poi, essere decurtato per consentire all’Ente di possedere un patrimonio netto sufficiente a garantire la capitalizzazione minima richiesta per la costituzione del “nuovo ente di arrivo” ossia la Fondazione (per le Fondazioni del Terzo Settore il patrimonio minimo richiesto è pari ad euro 30.000,00);
  4. la approvazione dello Statuto della Fondazione risultante;
  5. la costituzione del Fondo Patrimoniale di Garanzia della Fondazione ai fini della acquisizione della personalità giuridica ex lege;
  6. la richiesta di iscrizione della Fondazione nel competente Registro delle Persone Giuridiche (regionale o della Prefettura) o – per le Fondazioni del Terzo Settore – nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

La delibera di trasformazione, redatta per atto pubblico, deve essere quindi depositata per l’iscrizione nel Registro delle Persone giuridiche (della Regione o dalla Prefettura) o nel RUNTS della Fondazione risultante dalla trasformazione.
La trasformazione diventa efficace solo decorsi 60 giorni dalla suddetta iscrizione nel Registro delle persone giuridiche (art. 2500 novies cc).
Con la trasformazione l’Ente trasformato – quindi la Fondazione – conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell’Ente – quindi della Società Cooperativa – che ha effettuato la trasformazione (art. 2498 cc).

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