Le Società Benefit
Dalla responsabilità sociale d’impresa alle Società Benefit
La Società Benefit è stata introdotta in Italia dalla Legge n. 208, 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità 2016, articolo uno, commi da 376 a 384. Ed è la risposta normativa, del legislatore italiano, ad esigenze sociali ed ambientali che, in seguito alla crisi finanziaria del 2007, hanno esasperato – in negativo – la percezione collettiva delle imprese, additate come incuranti degli effetti delle proprie attività produttive. La Società Benefit nasce dall’esigenza di una maggiore responsabilizzazione delle imprese, allo scopo di realizzare nell’esercizio dei processi di produzione una maggiore tutela degli interessi dei cosiddetti “stakeholders”, cioè tutti i portatori di interessi che entrano in contatto con l’impresa e la relativa attività produttiva. Talvolta gli interessi degli stakeholders si trovano in una posizione confliggente rispetto agli shareholders (gli azionisti), e lo studio dei rapporti tra queste categorie di portatori di interessi hanno condotto, negli anni, alla elaborazione del concetto di responsabilità di impresa. La responsabilità sociale d’impresa (nella letteratura anglosassone Corporate Social Responsibility, “CSR”) è un concetto in continua evoluzione, coerentemente con gli sviluppi economici e sociali. Per responsabilità (sociale d’impresa) s’intende la volontà di rispondere delle proprie azioni o omissioni a soggetti che avanzino richieste ed attese. Negli anni, le imprese a scopo di lucro che hanno aderito alle politiche sviluppate dagli studiosi della responsabilità sociale d’impresa non hanno rispettato alcun vincolo legale, ma hanno effettuato una libera scelta strategica. La Legge di Stabilità 2016, introducendo la Società Benefit, ha previsto per la prima volta, per le imprese a scopo di lucro che intendano vestirsi di tale figura giuridica, un vincolo legale al rispetto degli interessi degli stakeholders, per mezzo della realizzazione di attività definite, appunto, a beneficio comune. La Società Benefit è una figura giuridica della quale può avvalersi qualunque tipo societario di cui al libro V, Titolo V e VI, del codice civile, al fine di realizzare, parallelamente all’attività produttiva a scopo di lucro, una o più attività “a beneficio comune”, operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Ai sensi del comma 377 della Legge n. 208, 28 dicembre 2015, le finalità a beneficio comune, che si possono tradurre anche in attività volte alla diminuzione o alla eliminazione di effetti negativi sul territorio locale, sono indicate specificamente nell’oggetto sociale della società benefit, e sono perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l’interesse sociale e con l’interesse di coloro sui quali l’attività sociale possa avere un impatto. Le clausole contrattuali che assumono un rilievo particolare, in sede di costituzione (o adesione alla normativa da parte di società già esistente) di Società Benefit, sono quelle riguardanti: la denominazione sociale, l’oggetto sociale, i doveri e le responsabilità degli amministratori, la relazione annuale sull’attività benefit.
La garanzia del Marchio “SB” è responsabilità, sostenibilità e trasparenza nel processo produttivo. Tutto ciò avviene per mezzo delle cosiddette attività a beneficio comune consistenti nel perseguimento di uno o più effetti positivi ovvero nella riduzione di effetti negativi che, la Società Benefit, è obbligata ad attuare. Per meglio comprendere cosa si intenda per attività a beneficio comune previste dalla normativa è utile indicare le attività poste in essere dalle Società Benefit attualmente attive. Le attività variano e vanno dall’attività di promozione a favore dell’accoglimento, assistenza e integrazione di cittadini extra-comunitari provenienti da paesi stranieri, profughi e rifugiati politici, rifugiati di guerra e migranti. E relative attività di gestione dei centri di accoglienza, delle strutture sanitarie e scolastiche, al fine di procedere anche ad una formazione linguistica e didattica. Una società che immette nel mercato prodotti cosmetici ha assunto l’impegno, quale attività a beneficio comune, di garantire l’immissione in commercio di prodotti cosmetici di origine naturale nel rispetto della fisiologia della pelle, adatti anche alle pelli di persone in terapia e nel rispetto dell’ambiente massimizzando l’utilizzo di materiali e packaging riciclabili. Ma c’è anche l’esempio di una società che si occupa di assistenza sociale ma che ha indicato nell’oggetto sociale, quale attività a beneficio comune, la cura e manutenzione delle aree verdi ricadenti nel territorio del comune in cui è posta la sede legale della società, attraverso la manutenzione periodica annuale dei parchi e giardini pubblici. Ed ancora, l’impegno da parte di altra società circa l’organizzazione di eventi di formazione, al fine di accrescere la consapevolezza e l’informazione pubblica su determinate malattie. Al fine di garantire un corretto svolgimento delle attività le “SB” devono indicare, in un apposita clausola del contratto sociale, il soggetto (o i soggetti) responsabili per il perseguimento delle finalità di beneficio comune indicate nell’oggetto sociale. Per quanto concerne, dunque, il rapporto tra l’attività lucrativa indicata e l’attività a beneficio comune, indicate nell’oggetto sociale, è bene osservare che dal dettato normativa della Legge n. 208, 28 dicembre 2015 non risulta necessario una connessione stringente, potendo pertanto, la Società Benefit, investire nella realizzazione di attività a beneficio comune anche indipendenti rispetto all’attività principale. La Legge n. 208, 28 dicembre 2015, al comma 378, indica anche quali siano gli standard di valutazione esterni che devono essere necessariamente utilizzati per valutare il beneficio comune effettivamente prodotto dalla “SB”. Questa attività, appunto di controllo, viene definita, dalla Legge, esterna in quanto posto in essere da un ente terzo rispetto all’impresa. Deve trattarsi di uno standard esauriente e articolato, credibile, trasparente. La Legge ha adottato quale riferimento per la relazione di impatto l’architettura di B Impact Assessment delle B-Corp Certificate. Tuttavia, altri standard non sono esclusi, purché rispettino i requisiti di completezza, credibilità e trasparenza disposti dalla legge. Il comma 376 della Legge di Stabilità precisa anche gli ambiti settoriali che devono necessariamente essere inclusi nella valutazione, con l’applicazione dello standard di valutazione esterno, dell’attività di beneficio comune, definite “aree di valutazione”. Queste aree sono il Governo d’impresa, per valutare il grado di trasparenza e responsabilità della “SB” nel perseguire le finalità a beneficio comune; i lavoratori, per valutare le relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini retributivi e di benefit, formazione e opportunità di crescita personale; gli altri portatori di interesse, per valutare la relazione della “SB” con i propri fornitori, con il territorio e le comunità locali in cui opera, le donazioni, e, in generale, ogni azione di supporto allo sviluppo locale; e, infine, l’ambiente, per valutare gli impatti dei processi produttivi in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime. Un ulteriore obbligo gravante sulla Società Benefit è rappresentato dal dover disciplinare, in apposita clausola, gli obblighi degli amministratori per la redazione e la pubblicazione della relazione annuale riguardante il perseguimento del beneficio comune. Il comma 382 della Legge n. 208, 28 dicembre 2015 dispone che, al fine della realizzazione delle attività a beneficio comune che l’impresa si è prefissa di raggiungere in ogni periodo, e, più in generale, per una gestione strategica trasparente e sostenibile, la Società Benefit deve redigere una rendicontazione annuale, da allegare al bilancio societario e, in seguito, diffuso e reso pubblico. Tale rendicontazione deve indicare la descrizione degli obiettivi prefissati, delle modalità di gestione assunte coerentemente con tale scelta e, inoltre, le attività effettivamente poste in essere per il conseguimento degli effetti positivi o alla riduzione degli effetti negativi, indicando, se dal caso, le eventuali circostante che abbiano impedito o rallentato la realizzazione degli obiettivi. Pertanto, nella rendicontazione devono essere indicate le valutazioni dell’impatto generato dalla politica aziendale e dalle attività preposte al perseguimento del beneficio comune, attraverso gli standard di valutazione esterno applicato sulle aree di valutazione di cui sopra. Queste stringenti previsioni legali fungono da contrappeso all’accrescimento del capitale reputazionale d’impresa di cui può avvantaggiarsi la Società Benefit. Ad ogni modo, per le eventuali forme patologiche delle “SB” la Legge ha indicato, al comma 384, l’assoggettamento della Società Benefit al Decreto Legislativo 2 Agosto 2007, n. 145, in materia di Pubblicità Ingannevole e alle disposizioni del Codice del Consumo, di cui al Decreto Legislativo 6 Settembre 2005, n. 206. La Legge di Stabilità 2016, sempre al comma 384 individua nell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato l’organo deputato a svolgere i compiti e le attività di controllo sulle Società Benefit.
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