Riforma terzo settore: modifiche statutarie di odv e aps esenti da bollo e registro
Le organizzazioni di volontariato (odv) e le associazioni di promozione sociale (aps) devono adeguare i propri statuti alle novità del CTS Codice del terzo settore (d.lgs. n.117/2017) entro il 3 febbraio 2019.
L’articolo 82 comma 3 del CTS prevede espressamente che gli atti che apportano le modifiche necessarie per adeguare gli statuti alla nuova normativa, sono esenti dall’imposta di registro.
Tutti gli atti di odv e aps sono esenti dall’imposta di bollo per la previsione di cui al comma 5 del medesimo art.82 CTS.
Odv e aps possono già usufruire delle agevolazioni di cui all’art. 82, per espressa previsione dell’art. 104 comma 1 del CTS, purchè adeguino i propri statuti al CTS entro il 3/2/2019 (art. 101 comma 2 CTS).
Le relative deliberazioni possono essere assunte con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni assemblee ordinarie (art. 101 comma 2 CTS).
Si ritiene che in ogni caso le associazioni dotate di personalità giuridica debbano deliberare tali modifiche statutarie nella forma dell’atto pubblico (alla presenza del Notaio).
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