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Enti del Terzo Settore: adottata la modulistica per la redazione del bilancio

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Enti del Terzo Settore: adottata la modulistica per la redazione del bilancio

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 18 aprile 2020 il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 5 marzo 2020, recante “Adozione della modulistica di bilancio degli Enti del Terzo settore”.
Come stabilito all’art. 13 del codice del Terzo settore (d. lgs. n. 117/2017), il bilancio degli enti del Terzo settore deve essere redatto “in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali” (comma 3).

MODULISTICA
Al Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale sono allegati i modelli che dovranno essere utilizzati ai fini della redazione del bilancio di esercizio, in particolare:
– il modello A stato patrimoniale;
– il modello B rendiconto gestionale;
– il modello C relazione di missione;
– il modello D rendiconto di cassa.

AMBITO SOGGETTIVO
Ribadendo quanto già disposto dai commi 1 e 2 dell’art. 13 del Codice del Terzo Settore, il Decreto definisce l’applicazione soggettiva della modulistica, precisamente:
– gli enti con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non inferiori a 220.000 euro, dovranno redigere un bilancio di esercizio formato da stato patrimoniale (Mod.A), rendiconto gestionale (Mod.B) e relazione di missione (Mod.C);
– gli enti con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro possono predisporre il bilancio in forma semplificata, ossia in forma di rendiconto di cassa (Mod.D).
Si sottende, inoltre, l’utilizzo del principio di competenza (che include nel calcolo tutte le entrate e le uscite che si riferiscono ad un determinato anno fiscale, indipendentemente dal momento in cui hanno avuto effettivamente luogo) per la redazione del bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non inferiori a 220.000 euro.

Ai fini dell’individuazione degli enti che rientrano nell’obbligo di redazione del bilancio secondo il principio della competenza economica o, al contrario, nella facoltà di redazione del bilancio secondo il principio di cassa, occorre considerare il volume complessivo di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate conseguiti come risultanti dal bilancio dell’esercizio precedente.

SCHEMI «FISSI»
Nel Decreto (G.U. n. 102 del 18/04/2020) si ricorda inoltre che gli schemi allegati vanno considerati quali schemi «fissi», modificabili dagli enti destinatari solo al fine di favorire la chiarezza del bilancio, nello specifico:
– suddividendo ulteriormente le voci precedute da numeri arabi o da lettere minuscole dell’alfabeto, senza eliminare la voce complessiva e l’importo corrispondente;
– raggruppando le voci quando il raggruppamento è irrilevante;
– eliminando le voci precedute da numeri arabi o voci precedute da lettere minuscole con importi nulli per due esercizi consecutivi.
In ogni caso, eventuali raggruppamenti o eliminazioni delle voci di bilancio devono risultare esplicitati nella relazione di missione.

PRECISAZIONI
Infine, all’Allegato 1 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali si riportano le seguenti precisazioni:
– l’obbligo in capo all’Organo di Amministrazione dell’ente di documentare il carattere secondario e strumentale delle c.d. attività diverse di cui all’art. 6 del Codice del Terzo Settore (se previste dallo Statuto) a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
– l’obbligo per gli Enti del Terzo Settore non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi, di inserire all’interno del bilancio un rendiconto specifico dal quale devono risultare in modo chiaro e trasparente, anche a mezzo di una relazione illustrativa, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

ENTRATA IN VIGORE
Con riferimento all’efficacia delle disposizioni contenute nel provvedimento, si prevede che le disposizioni in esso contenute si applicheranno “a partire dalla redazione del bilancio relativo al primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del provvedimento (art. 3 del Decreto 5 marzo 2020, G.U. n. 102 del 18/04/2020).
Pertanto, tutti gli enti del Terzo Settore saranno tenuti ad adottare, a seconda dei casi, l’apposita modulistica allegata al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali per la redazione del bilancio relativo all’anno fiscale 2021, da approvare, nel caso di esercizi coincidenti con l’anno solare, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, ossia entro Aprile 2022.

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