Taking too long? Close loading screen.

Sanzioni tributarie e associazioni non riconosciute

Sanzioni tributarie e associazioni non riconosciute

La recente normativa emanata in materia di “revisione del sistema sanzionatorio tributario” (d.lgs. n. 87/2024), ha introdotto una importante novità per i soggetti giuridici senza personalità giuridica (tra i quali anche le associazioni non riconosciute).

La nuova norma ha infatti aggiunto il comma 2 bis all’art. 2 del d.lgs. n. 472/1997 sulle sanzioni tributarie, precisando che “La sanzione pecuniaria relativa al rapporto tributario proprio di società o enti, con o senza personalità giuridica …, è esclusivamente a carico della società o ente”.

Le persone fisiche che agiscono per conto dei soggetti senza personalità giuridica (tra cui le associazioni non riconosciute) non possono pertanto essere destinatarie delle sanzioni pecuniarie tributarie.

Prima di tale intervento normativo l’art. 7 del DL 269/2003 (convertito nella legge n. 326/2003) escludeva dalla responsabilità per le sanzioni amministrative tributarie solo le persone fisiche che agivano per soggetti dotati di personalità giuridica (“Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società od enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica”).

La norma del 2024, recependo l’orientamento della Cassazione (14364/2022), ha espressamente previsto che anche per le associazioni non riconosciute (e per gli altri soggetti privi di personalità giuridica) la sanzione amministrativa tributaria è esclusivamente a carico dell’ente e non anche della persona fisica che ha agito per l’ente.

La medesima norma (art. 3 d.lgs. 87/2024 che ha introdotto il comma 2 bis all’art. 2 del d.lgs. 472/1997) ha poi precisato che “Resta ferma, nella fase di riscossione, la disciplina sulla responsabilità solidale e sussidiaria prevista dal Codice civile per i soggetti privi di personalità giuridica”.

Infatti, in base all’art. 38 del Codice civile nelle associazioni non riconosciute “Delle obbligazioni… (della associazione non riconosciuta) rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione”.

Per riscuotere i crediti vantati nei confronti di una associazione non riconosciuta, il creditore (compresa l’Agenzia delle entrate riscossione) può agire infatti anche nei confronti degli amministratori dell’associazione (che rispondono personalmente e solidalmente dei debiti della associazione).

La nuova norma (art. 3 d.lgs. n. 87/2024) relativa alle sanzioni tributarie – che trova applicazione alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024 – mentre esonera chi agisce per tali enti dalla “titolarità” della sanzione, ribadisce la responsabilità solidale (tra ente e amministratore) prevista dal Codice civile.

Per le associazioni non riconosciute, anche alla luce delle nuove soglie patrimoniali previste, resta comunque sempre valido il suggerimento di valutare adeguatamente la possibilità di acquisire la personalità giuridica.

Avv. Federica Massaro
Avv. Marco Masi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *