La 231 ed il costante ‘allargamento’ del catalogo dei reati: ritorno alle origini o estensione all’intero sistema penale?
La disciplina relativa alla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato di cui al d.lgs. 231 del 2001, continua a subire continue implementazioni dei c.d. reati rilevanti.
Sul punto, abbiamo assistito e continuiamo ad assistere ad un allargamento del catalogo dei reati, con un’eccessiva espansione della responsabilità amministrativa dipendente da reato tale da snaturare il senso stesso del decreto 231.
Quanto sopra, nonostante la previsione normativa avesse avuto un iniziale carattere ‘selettivo’ su taluni fenomeni corruttivi.
Proprio per questo, oggi ci si chiede se si debba restringere il catalogo ritornando alle origini ovvero se, al contrario, si debba procedere ad un intervento diretto nel codice penale, estendendo la responsabilità amministrativa dipendente da reato all’intero sistema penale.
Ad ogni modo, con riferimento al periodo 2019/2022 (marzo) si possono, qui di seguito, richiamare gli interventi legislativi che si sono susseguiti, offrendo un quadro di sintesi dell’allargamento del catalogo dei reati c.d. rilevanti ai fini della responsabilità degli enti.
Estensione dei reati contro la PA: la legge 9 gennaio 2019, n. 3 (c.d. “spazzacorrotti”), contenente misure per il contrasto dei reati contro la P.A., in particolare ha modificato l’art. 25 “Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione” mediante l’introduzione del nuovo reato di “Traffico di influenze illecite” di cui all’art. 346-bis c.p. che sostituisce il vecchio millantato credito.
Le competizioni sportive e gioco e scommesse: la legge 3 maggio 2019, n. 39, ha introdotto il nuovo art. 24-quaterdecies “Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati”, per i reati di cui agli artt. 1 e 4, legge 401/89.
La sicurezza cibernetica: il D.L. 21 settembre 2019, n. 105, conv. con modd. dalla Legge 18 novembre 2019, n. 133, ha ampliato l’art. 24-bis “Delitti informatici” introducendo il nuovo reato di cui all’art. 1, comma 11, D.L. 105/2019, “Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica”.
I nuovi reati tributari: il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, conv. con modd. dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha introdotto il nuovo art. 25-quinquiesdecies “Reati tributari”, con riferimento ai reati di cui agli artt. 2, co. 1 e co. 2 bis (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), 3 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici), 8, co. 1 e co. 2-bis (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), 10 (occultamento o distruzione di documenti contabili) e 11 (sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte) di cui al d.lgs. 74/2000.
La direttiva PIF sulle frodi europee: il D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, volto ad adeguare la disciplina penale italiana alla c.d. Direttiva PIF – Direttiva UE 2017/731 (relativa alla frode che lede gli interessi finanziari dell’UE mediante il diritto penale), tra le numerose modifiche, ha:
- rinominato l’art. 24 “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture“, in virtù dell’inserimento dei reati di cui all’art. 356 c.p. “Frode nelle pubbliche forniture” e art. 2, legge 23 dicembre 1986, n. 898, “Frode ai danni del Fondo Europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale”, ed esteso la punibilità di tutti i delitti previsti dal medesimo art. 24, qualora vengano commessi ai danni dell’Unione Europea;
- rinominato l’art. 25 “Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio”, in virtù dell’inserimento dei reati di “Peculato” di cui all’art. 314, co. 1, c.p., (con la sola eccezione del peculato d’uso), “Peculato mediante profitto dell’errore altrui” di cui all’art. 316 c.p. e “Abuso d’ufficio” di cui all’art. 323 c.p. (a sua volta modificato dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, conv. in Legge 11 settembre 2020, n. 120), in tutti i suddetti casi qualora i fatti di reato offendano gli interessi finanziari dell’Unione europea;
- ampliato l’art. 25-quinquiesdecies “Reati tributari” mediante l’introduzione degli artt. 4 (dichiarazione infedele), 5 (omessa dichiarazione) e 10-quater (indebita compensazione), d.lgs. 74/2000, se commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l’IVA, per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro;
- introdotto il nuovo art. 25-sexdecies “Contrabbando”, per i reati di contrabbando previsti dal D.P.R. 43/1973 in materia doganale, con sanzioni anche penali in caso di mancato pagamento dei diritti di confine.
Sugli strumenti di pagamento diversi dai contanti (il nuovo articolo 25-octies.1): il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 184, attuativo della Direttiva UE 2019/713 sui mezzi di pagamento diversi dai contanti, oltre ad avere apportato modifiche al codice penale, ha introdotto nel catalogo dei reati presupposto 231 il nuovo art. 25-octies.1, “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, che prevede:
- al comma 1, i delitti di “Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti” (art. 493 ter c.p.), “Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti” (art. 493 quater c.p.), e “Frode informatica” (art. 640 ter c.p.). Mentre le fattispecie di cui agli artt. 493 ter e 493 quater sono nuove, introdotte nel codice penale dal d.lgs. 184/2021, la “Frode informatica”, a sua volta modificata dal citato intervento normativo, era già prevista nell’ambito dei delitti contro la P.A. dall’art. 24, d.lgs. 231/2001.
In sintesi, la fattispecie di “Frode informatica” è ora presente nel decreto 231 in due distinte versioni: – nell’art. 24, quale reato punibile nella sua previsione integrale, ma solo se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell’Unione Europea; – nell’art. 25 octies.1, quale reato punibile anche nei confronti di un privato, ma a condizione che sia prospettabile l’aggravante di un fatto illecito che abbia prodotto un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.; - al comma 2, la punizione dell’ente, ove il fatto non integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni delitto commesso contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio, esclusivamente ove il fatto abbia ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.
Estese le maglie dei reati di riciclaggio a qualsiasi tipologia di reato: il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195, attuativo della Direttiva UE 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio, è intervenuto sui delitti di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio ed impiego di beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 c.p.), già tutti inclusi nel catalogo dei reati presupposto all’art. 25-octies, d.lgs. 231/2001, ampliando l’ambito di applicazione dei suddetti delitti ai proventi derivanti da qualsiasi tipologia di reato, includendo quindi anche i delitti colposi e le contravvenzioni. Inoltre, è stata introdotta la nuova circostanza aggravante per chi commette i fatti di ricettazione nell’esercizio di attività professionale, ed è stata estesa la perseguibilità per ricettazione e autoriciclaggio commessi dal cittadino all’estero.
Il recepimento della legge europea : la Legge 23 dicembre 2021 n. 138, c.d. Legge Europea, pubblicata a gennaio 2022, ha apportato numerose novità al codice penale e, in particolare:
a) modifica di alcuni delitti informatici (art. 24-bis, decreto 231):
- ampliamento della descrizione delle condotte e modifica della rubrica delle norme dei reati di: detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all’accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.); detenzione, diffusione e installazione abusiva diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico ( 615 quinquies c.p.); detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
- aumento di pena per il reato di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
b) modifica di alcuni dei delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, decreto 231):
- estensione della condotta del reato di detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.) anche all’accesso intenzionale e conseguente modifica della rubrica del reato;
- introduzione di aggravanti specifiche al reato di adescamento di minorenni (Art. 609 – undecies c.p.);
c) modifica dei reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, decreto 231), ampliando la descrizione delle condotte dei reati di cui agli artt. 184 e 185 TUF e prevedendo un inasprimento delle pene.
Estensione delle frodi nelle erogazioni pubbliche: il D.L. 25 febbraio n. 13 – ad oggi, ancora non convertito in legge -, recante, tra le altre, misure urgenti per il contrasto alle frodi, ha modificato alcuni delitti contro la P.A. di cui all’art. 24, decreto 231 e, in particolare: – ampliamento della descrizione delle condotte e modifica della rubrica delle norme dei reati di malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.), e indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.); – ampliamento della descrizione della condotta del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.).
Il citato intervento normativo ha inteso ampliare le citate fattispecie, al fine di farvi rientrare le frodi poste in essere in relazione alle recenti sovvenzioni emesse dallo Stato per favorire la ripresa economica, in particolare in merito al c.d. bonus fiscale 110%.
I nuovi reati contro il patrimonio culturale: nella seduta del 3 marzo 2022, la Camera dei Deputati ha approvato senza modifiche il DDL recante “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”. Tale intervento normativo riforma le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale, inserendo le fattispecie criminose nel Codice Penale – prima contenute nel codice dei beni culturali -, modificando la disciplina della confisca e inasprendo sensibilmente il trattamento sanzionatorio.
Viene, inoltre, esteso il catalogo dei reati presupposto 231, mediante l’introduzione di due nuovi articoli: Art. 25-septiesdecies – Delitti contro il patrimonio culturale e Art. 25-duodevicies – Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici. La Legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Fin qui gli interventi normativi.
Ciascun ente è ora chiamato a verificare l’analisi dei rischi effettuati ai sensi del decreto 231, al fine di valutare il grado di aggiornamento del Mog.
In particolare, con riferimento al Modello Parte Generale si dovrà procedere a modificare la rubrica sul catalogo dei reati, inserendo i nuovi reati nell’elenco dei reati presupposto 231. Con riferimento al Modello Parte Speciale, andrà considerato il tipo di attività dell’ente, ai fini dell’inserimento dei reati rilevanti con conseguente implementazione dei protocolli e delle procedure con efficacia preventiva.
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