Patente a crediti (o a punti) in tema di sicurezza sul lavoro e modifica dei reati contro la PA
#PILLOLE231 E DINTORNI: Notizie ed approfondimenti sul D.lgs. 231/2001
A cura dell’Avv. Valerio Girani in collaborazione con Avv. Camilla Perani
È operativa la patente a crediti (o a punti) per la sicurezza nei cantieri
Dal 1 ottobre 2024 è diventato operativo l’obbligo della “patente a crediti” nei cantieri, prevista dal D.L. 19/2024 per rafforzare l’attività di contrasto al lavoro sommerso e la vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro (si richiama la precedente nota informativa “#pillole231 e dintorni” n. 3 di marzo 2024). Per poter continuare ad operare nei cantieri occorre dotarsi quindi di una patente a punti per la sicurezza.
Con decreto del Ministero del Lavoro n. 132 del 18.9.2024, sono stati specificati i requisiti per il conseguimento della “patente” e le modalità di presentazione della richiesta attraverso il Portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).
Inoltre, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la circolare n. 4 del 23.9.2024 con le indicazioni operative per il rilascio e la gestione della patente.
In sintesi, i soggetti obbligati a richiedere la patente sono le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri edili temporanei o mobili; restano esclusi i soggetti che effettuano mere forniture, i prestatori di opera intellettuale e le imprese in possesso di qualificazione SOA.
Dal 1 ottobre 2024, tramite il “Portale dei Servizi”, è possibile presentare la domanda per ottenere la patente, rilasciata in forma digitale dall’INL al possesso dei seguenti requisiti, attestati con autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000: l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; l’adempimento di obblighi formativi; la nomina del RSPP; il possesso di DVR, DURC e DURF.
L’autocertificazione deve essere inviata alla pec dell’INL dal 1 ottobre 2024 ed entro il 31 ottobre 2024. Dal 1 novembre 2024 scade la fase transitoria e non sarà più possibile operare nei cantieri con la sola autodichiarazione.
La patente ha una dotazione iniziale di 30 crediti e permette di operare nei cantieri solo se il punteggio non è inferiore a 15 crediti. Sono previste cause di sospensione della patente e di decurtazione di punti, che variano a seconda della gravità dell’infortunio (ad es., -20 punti in caso di morte del lavoratore, -15 punti in caso di infortunio con inabilità permanente, ecc.).
Gli enti o lavoratori autonomi privi della patente, o con un punteggio inferiore a 15 crediti, sono soggetti a sanzioni amministrative che vanno dai 6.000 ai 12.000 euro.
Anche se la disciplina sulla patente a punti nei cantieri non interviene direttamente sul decreto 231, la sua applicazione avrà certamente un effetto virtuoso ai fini della prevenzione dei reati in tema di sicurezza sul lavoro.
Modifica dei reati contro la PA nel catalogo 231
Si segnalano le recenti “novità” al catalogo dei reati che dovranno essere recepite nei Modelli Organizzativi 231.
Il c.d. “Decreto Carceri” (D.L. 92/2024 conv. con modd. in L. 112/2024), entrato in vigore il 10.8.2024, ha introdotto il nuovo reato di “Indebita destinazione di denaro o cose mobili” (art. 314-bis c.p.), il c.d. “peculato per distrazione”, che punisce la condotta del PU che destina denaro o altra cosa mobile di cui ha il possesso ad un uso diverso. La fattispecie viene inserita nell’ambito dei reati contro la P.A. previsti dall’art. 25, decreto 231.
Inoltre, il 25.8.2024 è entrata in vigore la L. 114/2024, c.d. “Legge Nordio” (si richiama la precedente nota informativa “#pillole231 e dintorni” n. 5 di giugno 2024) che, tra le numerose modifiche, ha abrogato l’abuso d’ufficio (art. 323 c.p.) e riformulato il traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.), entrambi già richiamati dall’art. 25, decreto 231. Il nuovo reato di traffico di influenze illecite richiede ora che le relazioni del mediatore con il pubblico ufficiale siano esistenti (non più solo asserite) e sfruttate intenzionalmente (non più solo vantate); l’utilità data o promessa deve avere natura economica; la pena è aumentata a un anno e 6 mesi.
Quanto all’abolizione del reato d’abuso d’ufficio, occorre segnalare che lo scorso 24 settembre, il Tribunale di Firenze ha emesso ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale sollevando questione di legittimità costituzionale dell’abrogazione del reato di abuso d’ufficio, per violazione del principio del buon andamento della PA (art. 97 Cost.) e degli artt. 11 e 117 Cost. in relazione agli obblighi internazionali assunti dall’Italia con la Convenzione di Merida. Secondo i Giudici toscani, l’abrogazione dell’abuso d’ufficio non avrebbe costituito un legittimo esercizio della discrezionalità del legislatore ma sarebbe stata una scelta arbitraria.
Seguiranno aggiornamenti sul punto.
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