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La “delega” nella sicurezza sul lavoro

La “delega” nella sicurezza sul lavoro

#PILLOLE231 E DINTORNI: Notizie ed approfondimenti sul D.lgs. 231/2001

A cura dell’Avv. Valerio Girani in collaborazione con Avv. Camilla Perani

Le distinzioni tra delega di funzioni e delega gestoria

In tema di sicurezza e salute sul lavoro, devono essere tenute distinte la delega di funzioni (art. 16, d.lgs. 81/2008 – TU Sicurezza sul lavoro) e la delega gestoria (art. 2381, co. 2, c.c.).
La delega di funzioni è lo strumento con cui il datore di lavoro trasferisce alcuni poteri e responsabilità, connessi per legge al proprio ruolo, ad un ‘altro’ soggetto delegato. Il citato art. 16, d.lgs. 81/2008, richiede: delega scritta, con data certa e con accettazione del delegato; professionalità ed esperienza del delegato; attribuzione di poteri di organizzazione ed autonomia di spesa. Non sono delegabili (art. 17, d.lgs. 81/2008) la valutazione dei rischi con conseguente elaborazione del documento (DVR) e la designazione del RSPP. In capo al datore di lavoro permane un dovere di vigilanza in ordine al corretto espletamento, da parte del delegato, delle funzioni trasferite. Per la giurisprudenza, tale vigilanza riguarda la correttezza della complessiva gestione delle funzioni da parte del delegato, e non un controllo “momento per momento” sul suo operato.
La delega gestoria (2381 co.2 cc) attiene, invece, alla ripartizione ‘interna’ delle attribuzioni e responsabilità del Consiglio di Amministrazione. Tutti i componenti dell’organo amministrativo sono investiti collegialmente degli obblighi previsti in tema di sicurezza sul lavoro posti dalla legge a carico del datore di lavoro; per questo motivo, in particolare nelle grandi realtà aziendali o in quelle complesse, il CdA delega, al suo interno, ad uno o più dei suoi componenti o con la costituzione di un comitato esecutivo (board), la gestione di alcune delle proprie attribuzioni (ad es. in tema di sicurezza sul lavoro). La delega gestoria può essere validamente conferita solo se previsto dallo Statuto, o se autorizzata preventivamente dai Soci. In capo al CdA permane un dovere di alta vigilanza che, come chiarito dalla giurisprudenza, consiste nella valutazione, sulla base delle informazioni ricevute dai soggetti delegati, l’adeguatezza dell’assetto organizzativo e l’andamento della gestione, con dovere di intervento in caso di fatti pregiudizievoli per la società.
Nella prassi – su cui la giurisprudenza è via via chiamata ad esprimersi -, si assiste all’utilizzo della delega gestoria anche all’esterno dell’organo amministrativo (Cda o AU). In particolare, attraverso l’utilizzo di procura institoria si attribuisce la gestione della sicurezza sul lavoro a soggetti ‘esterni’, a condizione che non si tratti di delega in bianco o generica (in modo da esternalizzare impropriamente il ruolo di amministratore/datore di lavoro) ma che assegni al delegato poteri effettivi nella gestione ed organizzazione della ‘sicurezza’ (delega ampia, reali poteri di spesa, poteri disciplinari ecc.) così da configurarlo come vero e proprio datore di lavoro prevenzionistico.

Approfondimento della Corte di Cassazione: sentenza n. 8476 del 27.2.2023

Con sentenza n. 8476 del 27 febbraio 2023, la Corte di Cassazione si è espressa in tema di sicurezza sul lavoro, approfondendo la distinzione tra delega di funzioni e delega gestoria.
Nel caso di specie, era stato condannato in doppio grado l’amministratore delegato di una società, per il delitto di lesioni colpose – aggravate dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro – a seguito dell’infortunio occorso ad un dipendente.
Secondo la Cassazione, i giudici di appello non avevano correttamente valutato la natura e le caratteristiche delle delega conferita dall’imputato ad un altro amministratore delegato, direttore dello stabilimento dove era avvenuto l’infortunio. In particolare, l’imputato aveva delegato l’intera gestione della sicurezza sul lavoro all’altro amministratore tramite delega gestoria ex art. 2381, co. 2, c.c., e quindi la responsabilità dell’infortunio avrebbe dovuto essere ascritta solo a quest’ultimo. La Corte di Cassazione ha dunque annullato la sentenza di condanna con rinvio alla Corte di Appello, con il compito di approfondire l’effettivo contenuto della delega. Appare, dunque, fondamentale, l’individuazione della esatta natura e tipologia di delega conferita per identificare chi sia il datore di lavoro in senso prevenzionistico, con ogni conseguenza sull’imputazione di responsabilità penale.

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