La nuova disciplina in tema di bullismo e cyberbullismo
La Legge n. 70 del 17 maggio 2024, in vigore dal 14 giugno 2024, recante “Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo”, apporta numerose modifiche e novità, di seguito riepilogate.
A) Modifiche alla Legge n. 71/2017 in tema di cyberbullismo
1) Estensione delle previsioni normative anche al bullismo.
La riforma estende l’ambito di applicazione della Legge n. 71/2017 anche alla prevenzione e al contrasto del bullismo, e non più solo del cyberbullismo, con la speranza di arginare il fenomeno in tutte le sue manifestazioni. Si promuovono azioni a carattere formativo ed educativo, ed una strategia di tutela nei confronti dei minori coinvolti, sia come vittime, sia come responsabili degli illeciti. Tali interventi vengono assicurati, senza distinzione di età, nell’ambito delle scuole, degli enti locali, sportivi e del Terzo settore che svolgono attività educative, e nei riguardi delle famiglie che hanno l’obbligo di orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie.
2) La definizione di bullismo.
Per “bullismo” si intende l’aggressione o la molestia reiterate, da parte di una o più persone, ai danni di un minore o di un gruppo di minori, che provocano ansia, timore, emarginazione, attraverso comportamenti vessatori, violenze fisiche o psicologiche, minacce, ricatti, derisioni, ecc.
3) Linee di orientamento ministeriali in ambito scolastico.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, nell’adottare le Linee di orientamento per la prevenzione ed il contrasto del bullismo e del cyberbullismo per le scuole, deve indicare anche le relative procedure da adottare – le Linee più recenti, ad oggi, sono quelle emanate con Decreto ministeriale 18 del 13.1.2021.
Fra le principali novità, si prevede che ogni scuola deve adottare un Codice interno per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, e deve altresì istituire un Tavolo permanente di monitoraggio composto dai rappresentanti degli studenti, degli insegnanti e delle famiglie, nonché da esperti di settore. Inoltre, ogni scuola deve recepire nel proprio Regolamento di istituto le Linee di orientamento ministeriali, anche con riferimento alle procedure da adottare per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, e deve individuare tra i docenti un referente che coordini le relative iniziative, anche con la collaborazione delle Forze di polizia, associazioni e centri di aggregazioni giovanili territoriali.
4) Sostegno psicologico agli studenti.
Fra le novità, si prevede che le Regioni possono adottare iniziative affinché venga fornito, alle scuole che lo richiedono, un servizio di sostegno psicologico agli studenti, per favorire lo sviluppo dei medesimi e prevenire fattori di rischio o di disagio, anche con il coinvolgimento delle famiglie.
5) Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico e progetti di sostegno e di recupero.
Si prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che, nell’esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di atti di bullismo e cyberbullismo che coinvolgono studenti iscritti alla scuola, deve applicare le procedure previste dalle Linee di orientamento ministeriali. Inoltre, deve informare tempestivamente i genitori dei minori coinvolti, promuovendo adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi.
Nei casi più gravi, se si tratta di condotte reiterate, o quando le iniziative adottate dalla scuola non hanno avuto esito positivo, il dirigente scolastico deve riferire alle autorità competenti, anche per l’eventuale attivazione delle misure rieducative.
Inoltre, si prevede che i regolamenti delle istituzioni scolastiche e il patto educativo di corresponsabilità devono essere integrati sulla base delle Linee di orientamento ministeriali, con specifici riferimenti alle condotte di bullismo e cyberbullismo e con le relative sanzioni disciplinari, commisurate alla gravità degli atti compiuti.
6) Tavolo tecnico istituito presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, e Piano di azione integrato.
Il Tavolo tecnico ministeriale redige un Piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, nel rispetto della normativa europea in materia. Nell’ambito del Piano, sono elaborate iniziative di prevenzione, informazione e sensibilizzazione rivolte ai cittadini, in sinergia con i servizi socio-educativi territoriali, le scuole e gli enti locali, sportivi e del Terzo settore.
7) Modifiche all’istituto di ammonimento del questore.
Viene inserito il reato di diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.) e si specifica che i reati ai quali si applica l’istituto dell’ammonimento possono essere commessi anche mediante la rete internet.
2) Adeguamento dello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR n. 249/1998) e del Patto educativo di corresponsabilità
La riforma stabilisce che, con successivo regolamento ministeriale, verrà modificato lo “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”, prevedendo l’impegno della scuola a realizzare le condizioni per favorire l’emersione di episodi di bullismo e cyberbullismo, e di altre forme di abuso/dipendenza.
Si prevede, inoltre, che nel Patto educativo di corresponsabilità devono essere indicate le attività di formazione (curriculari ed extracurriculari) che la scuola o i docenti intendono organizzare a favore degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all’uso di internet e delle comunità virtuali. Inoltre, deve essere previsto l’impegno delle famiglie e della scuola a collaborare per consentire l’emersione di episodi di bullismo o cyberbullismo, e di altre forme di abuso/dipendenza.
3) Istituzione della “Giornata del rispetto”
La riforma istituisce la “Giornata del rispetto”, quale momento di approfondimento delle tematiche del rispetto degli altri, della non violenza psicologica e fisica, del contrasto di ogni forma di discriminazione. La Giornata ricorre il 20 gennaio e non costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole qualora cada nei giorni feriali.
Nella settimana che precede la Giornata, le scuole di ogni ordine e grado possono svolgere attività didattiche per sensibilizzare gli alunni sul significato di tale ricorrenza.
4) Modifiche in materia di provvedimenti del Tribunale per i minorenni (regio decreto-Legge n. 1404/1934, conv. in Legge n. 835/1935)
Viene modificata la disciplina delle misure coercitive di intervento non penali, c.d. misure rieducative, che possono essere adottate dal Tribunale per i minorenni. A differenza degli interventi penali, possibili solo a partire dai 14 anni di età e nel caso in cui il fatto costituisca un reato, per l’applicazione delle misure rieducative non è prevista un’età minima e le condotte che possono darvi luogo non sono tipizzate. Tra i presupposti per l’applicazione delle misure, viene fatto riferimento a condotte aggressive, anche in gruppo o per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose. Viene modificato il procedimento per l’adozione delle misure, prevedendosi un intervento preliminare con un percorso di mediazione o un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa o riparativa, sotto la direzione ed il controllo dei servizi sociali minorili.
5) Delega al Governo per l’adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo
La riforma prevede una delega al Governo per l’adozione di uno o più decreti legislativi per la prevenzione ed il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:
- potenziamento del servizio per l’assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo mediante il numero pubblico di emergenza “114”, accessibile gratuitamente e attivo 24 ore;
- rilevazioni statistiche da parte dell’ISTAT sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo;
- obbligo di richiamare espressamente nei contratti con i fornitori di servizi di comunicazione elettronica le disposizioni civilistiche in materia di responsabilità dei genitori per i danni cagionati dai figli minori (art. 2048 c.c.) attraverso l’uso della rete, nonché le avvertenze del Regolamento europeo 2022/2065 in materia di servizi digitali;
- periodiche campagne informative di prevenzione e sensibilizzazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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