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A proposito di bullismo e cyberbullismo

A proposito di bullismo e cyberbullismo

#PILLOLE231 E DINTORNI: Notizie ed approfondimenti sul D.lgs. 231/2001

A cura dell’Avv. Valerio Girani in collaborazione con Avv. Camilla Perani

IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO

Il termine “bullismo” richiama quell’insieme di comportamenti aggressivi, prevaricatori o di esclusione sociale (violenza fisica o psicologica), commessi in modo intenzionale e sistematico da una o più persone ai danni di una vittima. Il “cyberbullismo” è la manifestazione in rete del fenomeno del bullismo (per le definizioni, v.si art. 1, comma 1-bis e comma 2, legge 71/2017).
Riferimenti normativi: la L. 71/2017 ha introdotto misure per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, e la L. 70/2024 le ha estese anche al bullismo, prevedendo:
istanza di oscuramento da inoltrare ai gestori di siti internet e al Garante privacy, per la rimozione o il blocco di dati personali diffusi nella rete;
istituzione, presso il MIM, di un Tavolo tecnico composto da esperti di settore, che elabora un “Piano di azione integrato” per contrasto e prevenzione del bullismo e cyberbullismo, rivolte ai cittadini, in sinergia con i servizi socio-educativi, scuole, enti locali, sportivi e del Terzo settore (ad oggi, il Piano è in fase di elaborazione, N.D.R.);
adozione da parte del MIM di Linee di orientamento e procedure da adottare per la prevenzione e contrasto di bullismo e cyberbullismo nelle scuole;
ammonimento del Questore (già previsto per il reato di stalking) al minore, che lo ammonisce oralmente e lo invita a tenere una condotta conforme alla legge. La normativa impone poi specifici adempimenti a carico degli istituti scolastici di ogni ordine e grado (vedi box).

Rilevanza penale: la legge 71/2017 è intervenuta in chiave più “educativa” che repressiva, senza qualificare bullismo e cyberbullismo come reati autonomi, rimandando ai singoli reati già previsti dal codice penale, come: istigazione al suicidio (art. 580 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.), i reati in materia sessuale (art. 600-ter c.p. pornografia minorile, art. 600-quater detenzione materiale pornografico, ecc.), lesioni (art. 582 c.p.), stalking (art. 612-bis c.p.), accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615-ter c.p.), ecc., in parte richiamati dal decreto 231.

Punti di contatto con il d.lgs. 231/2001: bullismo e cyberbullismo sono inevitabilmente connessi al Modello 231 nelle parti in cui, nel catalogo dei reati presupposto, sono richiamati i reati informatici (art. 24-bis) e i delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies). Ovviamente, la prospettiva della 231 richiede l’interesse o vantaggio dell’ente come, ad esempio, il caso di comportamenti tollerati, se non addirittura favoriti, al fine di evitare “scandali” (conseguendo un vantaggio reputazionale), ovvero evitare la perdita della retta a causa dell’allontanamento dell’alunno/utente; ancora, nell’aver conseguito un risparmio di spesa per l’omessa formazione e/o adozione di policy dedicate alla prevenzione delle condotte illecite legate al bullismo e al cyberbullismo.

 

BOX: UNA PARTICOLARE APPLICAZIONE NEL MONDO SCOLASTICO

A prescindere dall’adozione di un Modello 231, la legge impone alle “scuole di ogni ordine e grado” misure specifiche di prevenzione e contrasto:
adozione di un Codice interno/Regolamento che definisca le condotte rilevanti, le procedure di segnalazione, la gestione degli episodi e i soggetti coinvolti;
istituzione di un Tavolo permanente di monitoraggio (con studenti, docenti, famiglie ed esperti di settore) incaricato di analizzare i casi segnalati e proporre interventi informativi;
integrazione del Regolamento di istituto e del Patto educativo di corresponsabilità in conformità alle Linee di orientamento ministeriali (agg. 2021), con riferimenti alle condotte di bullismo e cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari;
nomina di un docente referente per iniziative di prevenzione e formazione, in collaborazione con Forze di Polizia e associazioni giovanili;
informativa del Dirigente Scolastico che deve informare le famiglie dei minori coinvolti, applicare le procedure e promuovere iniziative di carattere educativo.
Ad oggi, non sono previste sanzioni specifiche nel caso di mancata adozione delle misure preventive da parte delle scuole. Tuttavia, l’eventuale inattività e/o omissione espone le “scuole” a responsabilità civile per non aver adottato tutte le misure disciplinari e organizzative idonee ad evitare il sorgere di situazioni pericolose (c.d. culpa in vigilando).

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