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Successione nel ruolo di Datore di Lavoro: cosa fare per DVR e RSPP

Successione nel ruolo di Datore di Lavoro: cosa fare per DVR e RSPP

La giurisprudenza più recente (Cass. Civ., sent. 8282/2024) ha chiarito che, in caso di variazione del Datore di Lavoro all’interno di un’organizzazione aziendale, è necessario procedere ad un riesame della valutazione dei rischi.

In particolare, la Suprema Corte ha evidenziato che:

  • la valutazione dei rischi costituisce un obbligo primario e non delegabile del Datore di Lavoro (art. 17 del D.Lgs. 81/08); pertanto, il nuovo Datore è tenuto a verificarne l’adeguatezza e l’attualità rispetto alla situazione aziendale;
  • non è sufficiente una semplice presa d’atto del DVR redatto dal predecessore, ma è richiesta una nuova valutazione, anche qualora il contenuto del documento resti invariato;
  • il DVR non può essere considerato un mero adempimento formale, ma deve rappresentare il risultato di una valutazione attuale e consapevole da parte del Datore di Lavoro, che non può limitarsi a firmare il documento preesistente.

Dal punto di vista operato, il nuovo Datore di Lavoro deve esaminare il DVR esistente per verificarne la coerenza con l’organizzazione aziendale attuale. Se non vi sono modifiche rilevanti, potrà confermare la validità del DVR mediante una dichiarazione di riesame sottoscritta. In presenza di variazioni sostanziali o di criticità, invece, sarà necessario aggiornare o rifare la valutazione dei rischi. In ogni caso, la revisione deve essere annotata nel registro della valutazioni dei rischi, al fine di documentare la presa in carico e l’eventuale aggiornamento.

Inoltre, in occasione della variazione del Datore di Lavoro, la giurisprudenza ha chiarito la necessità di procedere anche alla verifica e all’eventuale rinomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), in quanto tale figura è designata direttamente dal Datore di Lavoro e la sua nomina è strettamente legata alla responsabilità di quest’ultimo.

In particolare, il nuovo Datore di Lavoro deve:

  • verificare la designazione già in essere, accertando che il soggetto individuato possieda i requisiti professionali previsti dagli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 81/08;
  • valutare la coerenza tra il profilo professionale del RSPP e la complessità del contesto aziendale, anche alla luce di eventuali cambiamenti nell’organizzazione, nei processi produttivi o nei rischi specifici;
  • confermare formalmente la nomina, attraverso apposito atto scritto, datato e firmato dal nuovo Datore di Lavoro;
  • in alternativa, revocare la nomina preesistente e provvedere alla designazione di un nuovo RSPP, con contestuale comunicazione al Servizio di Prevenzione e Protezione e alle figure aziendali coinvolte (MC, RLS, ecc.).

È opportuno conservare copia della nomina (o della conferma) agli atti, insieme alla documentazione relativa al DVR e al registro delle revisioni.

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