Patente “a punti” in tema di sicurezza sul lavoro e modifica dei reati 231
#PILLOLE231 E DINTORNI: Notizie ed approfondimenti sul D.lgs. 231/2001
A cura dell’Avv. Valerio Girani in collaborazione con Avv. Camilla Perani
In arrivo la patente “a punti” in tema di sicurezza sul lavoro
Il D.L. 2 marzo 2024, n. 19 (c.d. Decreto PNRR 4), ha introdotto una serie di importanti provvedimenti in tema di sicurezza sul lavoro e tutela dei lavoratori, modificando il Testo Unico della Sicurezza (d.lgs. 81/2008).
La materia della sicurezza sul lavoro non riguarda direttamente il d.lgs. 231/2001, bensì di “riflesso”, in quanto l’art. 25-septies del decreto 231 prevede i reati di omicidio e lesioni personali commessi in violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il citato decreto n. 19/24 ha previsto che, dal 1 ottobre 2024, entrerà in funzione una “patente a crediti” per la sicurezza. L’obiettivo è quello di promuovere e incentivare una cultura della sicurezza rigorosa, al fine di ridurre al minimo il rischio di incidenti nei luoghi di lavoro e garantire la protezione dei lavoratori.
Tale misura si applicherà sia alle imprese, sia ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri edili temporanei o mobili. La patente verrà rilasciata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro territorialmente competente, sarà dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e permetterà di operare nei cantieri soltanto se il punteggio non è inferiore a 15 crediti. Il punteggio è molto importante, perché vale come indicatore ufficiale dell’idoneità dell’ente nell’adottare efficaci misure di sicurezza.
Nel calcolo dei punteggi, sono previste decurtazioni in caso di infortuni sul lavoro, che variano a seconda della gravità dell’incidente: -20 punti in caso di morte del lavoratore, -15 punti in caso di infortunio con inabilità permanente, ecc. In caso di morte di lavoratore o di inabilità permanente al lavoro, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro può sospendere la patente in via cautelativa fino a 12 mesi. Gli enti o lavoratori autonomi privi della patente, o con un punteggio inferiore a 15 crediti, saranno soggetti a sanzioni amministrative che vanno dai 6.000 ai 12.000 euro.
Il decreto legge di cui si discute dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni dalla sua emanazione, pertanto seguiranno aggiornamenti sul punto.
Modifica del reato di trasferimento fraudolento di valori di cui al catalogo dei reati 231
Il sopra citato D.L. 2 marzo 2024, n. 19, è intervenuto anche sul reato di “Trasferimento fraudolento di valori” di cui all’art.512-bis c.p., introdotto ad ottobre 2023 nel catalogo dei reati presupposto 231, all’art. 25-octies.1, che prevede i “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti” (sul punto, si richiama la precedente nota informativa #pillole231edintorni n. 7 di ottobre 2023).
In generale, tale reato riguarda l’attribuzione fittizia ad altri soggetti della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altra utilità, e presenta punti di contatto con i reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (previsti all’art. 25-octies, D.lgs. 231/2001).
Con la modifica apportata dal D.L. 19/2024, si prevede la punibilità anche della condotta di fittizia attribuzione di cariche, azioni o quote societarie, se finalizzata ad aggirare le norme in tema di documentazione antimafia, in seguito all’introduzione del nuovo comma 2 che dispone testualmente: “La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l’imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni”.
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