La riforma dello sport: i nuovi modelli organizzativi e di controllo
#PILLOLE231 E DINTORNI: Notizie ed approfondimenti sul D.lgs. 231/2001
A cura dell’Avv. Valerio Girani in collaborazione con Avv. Camilla Perani
Riforma dello sport in vigore dal 1.7.2023 e proroga del termine per la nomina del Responsabile in materia di safeguarding al 31.12.2024
La riforma dello sport, entrata in vigore il 1.7.2023, ha avuto origine con la legge delega 86/2019 ed i decreti attuativi nn. 36, 37, 38, 39 e 40 del 28.2.2021.
Tra le principali novità, si richiama l’art. 16, d.lgs. 39/2021, che dispone quanto segue:
- l’obbligo, per le Federazioni Nazionali Sportive, le Discipline sportive Associate, gli Enti di promozione sportiva (c.d enti di affiliazione) di redigere, entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto, le Linee guida per la predisposizione dei “Modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva” (MOCS) e dei “Codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, violenza di genere e di ogni altra discriminazione”, nonché di nominare il Safeguarding Officer/Office, responsabile per la verifica di situazioni di pericolo o abusi;
- l’obbligo, per le Associazioni e Società sportive (c.d. enti affiliati) di predisporre, entro 12 mesi dalla comunicazione delle citate Linee guida, Modelli organizzativi – MOCS e Codici di condotta ad esse conformi. Si prevede, inoltre, che se tali enti sono già dotati di Modello 231, devono integrarlo sulla base della nuova normativa.
La riforma introduce anche l’art. 33, comma 6, d.lgs. 36/2021, che prevede che le Associazioni e Società sportive devono designare un Responsabile della protezione dei minori.
Successivamente, con delibera CONI n. 255 del 25.7.2023, è stato specificato che le citate Linee guida dovevano essere emanate dagli enti sportivi di affiliazione entro il 31.8.2023; quindi, l’obbligo delle Associazioni e Società sportive di adozione del MOCS e dei Codici di condotta è previsto entro il 31.8.2024.
Inoltre, tale delibera CONI ha stabilito l’obbligo, per le Associazioni e Società sportive, di nominare entro il 1.7.2024 un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, non solo per la tutela dei minori (come disposto dall’art. 16, d.lgs. 39/2021) ma anche per tutti gli atleti.
Poi, con la comunicazione del 28.6.2024 del CONI, il termine originariamente previsto per il 1.7.2024 per la nomina del Responsabile contro gli abusi è stato prorogato al 31.12.2024.
Dunque, per gli Enti sportivi è in corso una fase di riorganizzazione obbligatoria per la predisposizione dei MOCS e dei Codici di condotta, nonché per l’integrazione del MOG231 qualora adottato. Ad oggi, ci troviamo nella fase in cui gli enti di affiliazione hanno emesso le Linee guida e gli enti affiliati devono adottare i Modelli previsti.
Riepilogando, per quanto riguarda i MOCS e i Codici, vi è obbligo di procedere entro il termine originariamente previsto, che è 31.8.2024 per la generalità degli enti sportivi, tenendo comunque presenti i singoli termini di emanazione delle Linee guida dei rispettivi enti di affiliazione. Invece, il termine previsto per la nomina del Responsabile contro gli abusi è stato prorogato al 31.12.2024
MOCS nel mondo dello sport e rapporti con il MOG 231
In virtù della recente riforma dello sport, al di là del MOG 231, gli enti sportivi sono ora obbligati a dotarsi di un Modello – MOCS, per la prevenzione di molestie, violenze e discriminazioni, il cui inadempimento prevede l’applicazione di sanzioni disciplinari.
Dunque, allo stato attuale, l’integrazione dei differenti Modelli organizzativi esistenti riguardano il MOG 231 (se adottato), per la riduzione del rischio di commissione dei reati, ed il MOSC (obbligatorio), per la prevenzione da discriminazioni ed abusi.
Come precisato, l’art. 16, d.lgs. 39/2021, stabilisce che se l’ente sportivo affiliato dispone già di un MOG 231, deve integrarne il contenuto rispetto alla nuova normativa. Questa previsione, oltre a rappresentare un obbligo di legge, appare in linea con il sempre più attuale approccio “integrato” nella gestione dei rischi di non conformità aziendali e dell’organizzazione dei sistemi di controllo.
In tale contesto, si ricorda che con il d.lgs. 39/2019, è stato introdotto nell’elenco dei reati presupposto 231, l’art. 25-quaterdecies in tema di frode in competizioni sportive (es. un soggetto dell’ente sportivo promette denaro ad un partecipante ad una gara, al fine di ottenere un risultato diverso da quello che ne deriverebbe da uno svolgimento leale). Si tratta, quindi, di una fattispecie di reato specifica per l’ambito dello sport, per cui si rende ancor più opportuna l’adozione del MOG 231 per le società sportive, ancorché non obbligatorio, per proteggersi da eventuali conseguenze e responsabilità.
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