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Procedure di risarcimento danni da sinistro stradale

Procedure di risarcimento danni da sinistro stradale

Facciamo il punto sulle procedure di risarcimento danni da sinistro stradale previste dal Codice delle Assicurazioni Private (d.lgs. n. 209/2005).*

A cura degli Avvocati Valerio Girani e Camilla Perani

Premessa: risarcimento ‘ordinario’, ‘diretto’ e del ‘terzo trasportato’.

Il Codice delle Assicurazioni Private di cui al d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, accanto alla tradizionale procedura di risarcimento c.d. “ordinaria” di cui agli artt. 144 e 148 C.d.A., da esperire nei confronti dell’assicurazione del responsabile del sinistro, ha introdotto una speciale procedura di risarcimento c.d. “diretto”, di cui all’art. 149 C.d.A..
In questo caso, è consentito al danneggiato, in presenza di determinate condizioni, di chiedere il risarcimento dei danni direttamente alla propria compagnia assicurativa, ferma la successiva regolazione dei rapporti di quest’ultima con l’impresa di assicurazione del responsabile civile.
Oltre a ciò, si affianca l’azione di risarcimento del terzo trasportato di cui all’art. 141 C.d.A., da esperire nei confronti della compagnia assicurativa del veicolo sul quale il terzo viaggiava al momento del sinistro.

a) Procedura di risarcimento c.d. ordinaria.
Rientrano nella sua area applicativa tutti i casi di sinistro esclusi dall’indennizzo diretto e, in particolare, quelli in cui sono coinvolti più di due veicoli (es. tamponamento a catena, a meno che il responsabile non sia un solo guidatore e tutte le altre auto siano state coinvolte incolpevolmente), quelli senza urto (c.d. da turbativa), quelli che coinvolgono pedoni, velocipedi, veicoli speciali, macchine agricole, beni immobili (es. conducente che sfonda la vetrina di un negozio).
I danni risarcibili comprendono quelli subiti dalle cose coinvolte nel sinistro nonché, in caso di danno alla persona, le gravi lesioni c.d. “macropermanenti” sofferte dal conducente che si risolvono in un danno biologico di invalidità permanente superiore al 9% (art. 138 C.d.A.).

b) Procedura di risarcimento c.d. diretto.
Rientrano nell’area applicativa di tale procedura i casi di sinistro con urto, in cui sono coinvolti al massimo due veicoli, entrambi a motore, regolarmente identificati, assicurati ed immatricolati in Italia, nella Repubblica di S. Marino o nello Stato della Città del Vaticano.
I danni risarcibili comprendono quelli subiti dal veicolo assicurato, quelli subiti dalle cose trasportate (di proprietà dell’assicurato o del conducente) e, in caso di danno alla persona, le lesioni c.d. “micropermanenti” sofferte dal conducente non responsabile del sinistro, che si risolvono in un danno biologico di invalidità permanente inferiore o uguale al 9% (art. 139 C.d.A.).

Oneri e adempimenti dell’assicurato.

Ripercorriamo gli adempimenti previsti in caso di incidente.

a) La denuncia del sinistro.
In generale, l’art. 143 C.d.A. prevede l’obbligo, in capo all’assicurato, di denunciare il sinistro alla propria Assicurazione avvalendosi del modulo di constatazione amichevole – c.d. C.A.I. – entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando l’assicurato ne ha avuto conoscenza (termine indicato dall’art. 1913 c.c.). Se i conducenti coinvolti concordano sulla dinamica dell’incidente, il modello C.A.I. viene compilato congiuntamente e si presume, fino a prova contraria, che il sinistro si sia verificato secondo le modalità ivi descritte; diversamente, in caso di mancato accordo tra i conducenti, l’assicurato è tenuto a compilare individualmente il C.A.I., oppure ad inviare all’Assicurazione una descrizione del sinistro formulata per iscritto, al fine di evitare l’addebito di inadempimento dell’obbligo di avviso (art. 1915 c.c.), che potrebbe comportare la perdita e/o la riduzione dell’indennità per l’assicurato.

b) La richiesta di risarcimento.
Con riferimento ad entrambe le procedure sopra descritte, la richiesta di risarcimento da inviare alla Compagnia a mezzo raccomandata a/r, a mano, via fax ovvero per via telematica, deve contenere alcuni elementi fondamentali, tra i quali: le generalità dei conducenti; le targhe dei veicoli coinvolti; le circostanze e la dinamica dell’incidente; l’indicazione dell’eventuale intervento di Organi della Polizia; l’entità delle lesioni subite; ecc.
Con riferimento alla sola procedura di risarcimento diretto, il danneggiato è tenuto ad inviare la richiesta di risarcimento non solo alla propria Assicurazione ma anche, per conoscenza, alla Compagnia del responsabile del sinistro (v.si artt. 145, comma 2, e 149, C.d.A.). Sul punto, la giurisprudenza ha sottolineato più volte l’importanza dell’invio della richiesta di risarcimento a tutte le assicurazioni coinvolte nel sinistro, al fine di permettere l’ottimale regolazione delle questioni liquidative tra le stesse (ex multis, Tribunale Firenze, sez II civile, sent. 8.5.2018). Inoltre, il c.d. “doppio invio” è importante anche al fine di permettere l’eventuale intervento volontario della Compagnia del responsabile civile nell’eventuale giudizio promosso dal danneggiato contro la propria Compagnia, previsto dall’art. 149, comma 6, C.d.A.

c) L’offerta.
L’Assicurazione, dopo aver ricevuto la richiesta di risarcimento da parte del danneggiato e dopo aver completato l’istruttoria, deve formulare congrua e motivata offerta risarcitoria ovvero deve specificare i motivi per i quali ritiene di non poter formulare l’offerta, entro 60 giorni in caso di danno alle cose (ridotti a 30 in caso di sottoscrizione congiunta del modulo C.A.I.) e 90 giorni in caso di lesioni personali. Se il danneggiato dichiara di accettare l’offerta, il pagamento viene effettuato dalla Compagnia entro 15 giorni; se il danneggiato non accetta o se non risponde entro 30 giorni, la Compagnia effettua comunque il pagamento della somma offerta entro 15 giorni, da imputarsi all’eventuale e successiva liquidazione definitiva del danno.

d) Proponibilità dell’azione di risarcimento.
L’art. 145 C.d.A. introduce la possibilità per il danneggiato di agire in giudizio contro l’Assicurazione, dopo che siano decorsi 60 giorni in caso di danno alle cose, ovvero 90 in caso di danno alla persona, decorrenti dal giorno dell’invio della richiesta di risarcimento.

La necessità della negoziazione assistita.

Prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, è necessario porre in essere la procedura di negoziazione assistita con l’assistenza di Avvocati, ai sensi del D.L. 132/2014, conv. in L. n. 162/2014, con cui le parti convengono di risolvere in via stragiudiziale una controversia insorta tra le stesse mediante la stipula di un accordo. In materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, l’esperimento della procedura di negoziazione assistita è obbligatorio, costituendo condizione di procedibilità della successiva domanda giudiziale.
Dunque, una volta decorsi i termini di legge sopra indicati (60 e 90 giorni), il danneggiato deve inviare all’Assicurazione l’invito alla negoziazione assistita; se l’invito viene accettato, le parti tentano di stipulare un accordo per risolvere la controversia, fissando un termine non minore di 30 giorni, né maggiore di 90 (prorogabile di ulteriori 30 giorni) entro il quale concludere la procedura. Ove si raggiunga un accordo, una volta sottoscritto dalle parti e dai rispettivi Avvocati, costituisce titolo esecutivo. Diversamente, in caso di mancato raggiungimento di un accordo, o ancor prima in caso di mancata accettazione dell’invito alla negoziazione o di rifiuto espresso, il danneggiato può agire in giudizio contro l’Assicurazione.

L’esercizio dell’azione civile: il litisconsorzio necessario e facoltativo.

a) Nel caso in cui si applichi la procedura di risarcimento ordinaria, il danneggiato ha azione diretta in giudizio nei confronti dell’impresa assicurativa del responsabile civile, ai sensi dell’art. 144 C.d.A.. In tal caso, oltre alla Compagnia, deve essere chiamato in causa anche il soggetto responsabile del danno (art. 144, comma 3, C.d.A.) individuato nel proprietario del veicolo, da considerarsi litisconsorte necessario del giudizio, e non anche il conducente (se diverso dal proprietario), considerato litisconsorte soltanto facoltativo – le ipotesi di litisconsorzio necessario prevedono la partecipazione obbligatoria al processo di più soggetti, a pena di nullità dell’intero giudizio e rinvio della causa al Giudice di prime cure ex art. 383, co. 3, c.p.c.: v.si da ultimo Cass. Civ., ordinanza n. 17353 del 19.8.2020.
Tale principio è stato di recente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha precisato che nel giudizio promosso dal danneggiato con azione diretta contro l’assicuratore, il responsabile del danno che deve essere chiamato in causa quale litisconsorte necessario, “è unicamente il proprietario del veicolo assicurato, non anche il conducente, se diverso da quello”. La ratio di tale assunto risiede nell’esigenza di favorire la posizione processuale dell’Assicurazione, per consentire alla stessa di opporre al proprietario del veicolo – soggetto assicurato – l’accertamento della sua responsabilità, ai fini dell’esercizio dei diritti nascenti dal rapporto assicurativo e in vista dell’azione di rivalsa dell’assicuratore (v.si Cass. Civ., sez. III, ordinanza 13 novembre 2018, n. 29038.).

b) Nel caso in cui si applichi la procedura di risarcimento diretto, il danneggiato ha azione diretta in giudizio nei confronti della propria impresa assicurativa, ai sensi dell’art. 149 C.d.A.. In tal caso, come sopra anticipato, è prevista la possibilità per la Compagnia del veicolo del responsabile civile di intervenire volontariamente in giudizio, estromettendo l’altra compagnia e riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato nella causazione dell’evento dannoso, ferma la successiva regolazione dei rapporti tra le Assicurazioni (art. 149, comma 6, C.d.A).
In passato, la giurisprudenza si era interrogata sulla necessità, per il danneggiato, di dover citare in giudizio anche il soggetto responsabile del sinistro, così come avviene per la procedura di risarcimento ordinaria. L’equivoco nasceva da una lettura distorta dell’art. 149, comma 6, C.d.A., che sembrava stabilire la necessità di chiamare in causa solamente l’Assicurazione. Successivamente, la giurisprudenza ha risolto la questione, stabilendo che anche nella procedura di risarcimento diretto deve essere citato in giudizio il responsabile del danno individuato nel proprietario del veicolo di controparte, considerato, anche in questo caso, litisconsorte necessario del giudizio. Tale principio è stato di recente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (v.si Cass. Civ., sez. III, ord. 19 luglio 2020, n. 14466).
Ci si è chiesti, nell’ipotesi di risarcimento diretto, cosa accade quando il danneggiato non citi in giudizio la propria assicurazione, bensì quella del responsabile civile. Nei casi affrontati dalla giurisprudenza di merito, è stato ribadito a più riprese che nell’ipotesi di procedura di risarcimento diretto, ex art. 149 C.d.A., il danneggiato deve rivolgere la richiesta di risarcimento esclusivamente alla propria impresa di assicurazione. Se la richiesta di indennizzo viene diretta all’assicurazione del responsabile civile, infatti, quest’ultima è legittimata ad opporre la propria incompetenza ai sensi dell’art. 149, comma 1, C.d.A. e a non dare seguito alla richiesta, invitando il danneggiato a rivolgersi alla propria compagnia assicurativa. In sostanza, si produce un difetto di legittimazione passiva in capo alla compagnia del responsabile civile, con necessità di intervento in giudizio dell’assicurazione del danneggiato (v.si sent. Tribunale di Milano, n. 13052/2011; sent. Corte di Appello Torre Annunziata, 16 novembre 2017).

L’azione di responsabilità civile ex artt. 2043 e 2054 c.c.

Accanto alle azioni dirette contro la Compagnia assicurativa, di cui agli artt. 144 e 149 C.d.A., è sempre consentita anche la tradizionale azione di responsabilità civile nella circolazione stradale nei confronti del responsabile del danno, ex artt. 2043 e 2054 c.c.
In tal caso, il danneggiato non dovrà citare in giudizio l’Assicurazione, bensì il responsabile del danno, individuato nel conducente del veicolo (art. 2054, comma 1, c.c.), eventualmente in solido con il proprietario del mezzo (all’art. 2054, comma 3, c.c.), secondo i tradizionali principi della responsabilità civile, per i quali è l’autore del danno a dover risarcire il fatto illecito cagionato.
La tesi dell’ammissibilità delle azioni contro l’assicurazione e dell’azione di cui agli artt. 2043 e 2054 c.c., è stata da tempo statuita dalla Corte Costituzionale, che ha precisato quanto segue: “la disciplina confermativa dell’azione diretta (art. 144 Cod. ass.) e l’introduzione di un’ipotesi speciale di essa, quella contro il proprio assicuratore (art. 149), non può aver precluso l’azione di responsabilità civile.” (Corte Costituzionale, sent. n. 180 del 19.6.2009).

RCA e processo penale.

a) La costituzione di parte civile ed il responsabile civile.
Non può essere dimenticata la responsabilità penale derivante da sinistro stradale. In effetti, un incidente stradale può provocare conseguenze anche dal punto di vista penale, nei casi di omicidio stradale (art. 589 bis c.p.) o di lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590 bis c.p.). Trattasi di fattispecie punite a titolo di colpa specifica, per inosservanza delle norme dettate in tema di circolazione stradale, in ragione delle quali viene avviato un procedimento penale al fine di accertare la responsabilità penale del soggetto accusato di aver commesso il reato, ossia il conducente del veicolo.
In questi casi, è prevista la possibilità per il soggetto che ha subito un danno, patrimoniale o non patrimoniale, in conseguenza del reato (ovvero i suoi prossimi congiunti, in caso di decesso), di agire per ottenere il risarcimento. Nello specifico, il danneggiato dal reato può esercitare l’azione civile per ottenere la condanna dell’imputato al risarcimento del danno, costituendosi parte civile nel processo penale (art. 74 e ss. c.p.p.).
La costituzione avviene mediante la presentazione di una apposita dichiarazione scritta, il cui contenuto è indicato dall’art. 78 c.p.p., sottoscritta dal difensore munito di procura speciale, conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Vi sono due termini per costituirsi parte civile nel procedimento penale: il termine iniziale “scatta” in udienza preliminare, mentre quello finale ha luogo nel momento in cui il Giudice accerta la regolare costituzione delle parti, prima di dichiarare aperto il dibattimento. Dopo tale termine, la dichiarazione di costituzione di parte civile è inammissibile.
La parte civile, secondo quanto previsto dall’art. 83 c.p.p., può citare nel processo penale il responsabile civile, ossia quel soggetto che, a norma delle leggi civili, è obbligato a risarcire il danno provocato dall’imputato (art. 185, comma 2, c.p.): in questo caso, la Compagnia di assicurazione del conducente del veicolo. In seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 112 del 16 aprile 1998, la legittimazione a citare il responsabile civile nel processo penale è stata estesa anche nei confronti dell’imputato, che dunque può convenire in giudizio la propria Assicurazione al fine di essere manlevato dalle pretese risarcitorie.
Ovviamente, la costituzione di parte civile non è l’unica “strada” concessa al danneggiato per ottenere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un sinistro stradale, il quale ha facoltà di scegliere se agire in sede penale o in sede civile.

b) Efficacia del giudicato penale agli effetti civili.
Dunque, all’esito del processo penale, la sentenza, oltre ad accertare la responsabilità penale dell’imputato, può disporre in ordine al risarcimento del danno da liquidare in favore della parte civile, o determinando già la somma ovvero rimettendo le parti avanti al Giudice Civile per la quantificazione del danno. Ebbene, in tale ultima ipotesi, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 651 e ss c.p.p., la Corte di Cassazione ha ribadito in più pronunce che la sentenza penale che accerti l’esistenza del reato e pronunci, a carico dell’imputato, la condanna al risarcimento dei danni in solido con il responsabile civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, “spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla declaratoria iuris di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell’accertamento, in sede civile, dell’esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivante dal fatto individuato come potenzialmente dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati” (Cass. pen., sent. n. 5560/2018; Cass. pen., ord. 11.12.2018, n. 31947). Va poi detto che tale sentenza fa stato, anche ed espressamente, nei confronti dell’assicurazione che ha partecipato al processo penale quale responsabile civile.

c) Efficacia del giudicato penale nei confronti dell’assicuratore estraneo al processo.
In generale la giurisprudenza riteneva l’efficacia del giudicato penale anche nei confronti dell’assicuratore estraneo al processo.
Di recente, la Corte di Cassazione è intervenuta con la sentenza n. 18325 del 9 luglio 2019, aderendo ad un indirizzo giurisprudenziale minoritario, contrario all’efficacia riflessa del giudicato penale nei confronti dell’assicuratore che sia rimasto estraneo al processo penale tra la parte civile/danneggiato ed il danneggiante/assicurato.
Anzitutto, secondo la teoria dell’efficacia riflessa del giudicato, quest’ultimo (oltre ad avere efficacia diretta nei confronti delle parti, dei loro eredi e aventi causa, ex art. 2909 c.c.) dispiega effetti anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stato pronunciato, se tali soggetti sono titolari di un diritto dipendente o subordinato a tale situazione, mentre non ha effetto nei confronti di chi sia titolare di un diritto autonomo al rapporto giuridico definito con la sentenza.
Ebbene, nel caso sopra citato affrontato dalla Corte di Cassazione, si verificava un sinistro stradale tra il conducente di un’auto ed un motociclista, che riportava lesioni personali. A seguito dell’instaurazione del processo penale, il motociclista si costituiva parte civile e l’automobilista veniva condannato per lesioni personali colpose, nonché al risarcimento del danno. La compagnia assicuratrice dell’automobilista rimaneva estranea al processo penale.
Successivamente, veniva instaurato il giudizio civile per il risarcimento del danno, a seguito del quale l’assicurazione dell’automobilista veniva condannata a mantenere indenne l’assicurato, pagando in favore del motociclista la somma di euro 200.000. A quel punto, l’assicurazione ricorreva contro la sentenza, ritenendo violati gli artt. 1306 c.c. in materia di obbligazioni solidali e 2909 c.c. in materia di efficacia del giudicato.
La Suprema Corte, con la sopra citata sentenza, ha ritenuto fondate tali doglianze, stabilendo, anzitutto, che i rapporti tra danneggiante/assicurato e danneggiato, e quelli tra assicurazione ed assicurato, rimangono distinti ed autonomi; inoltre, il rapporto intercorrente tra danneggiante/assicurato e assicurazione è un rapporto di solidarietà passiva atipica ad interesse unisoggettivo, stante la diversità di fonti delle obbligazioni per i due soggetti (l’obbligazione dell’assicurato discende da fatto illecito, mentre l’obbligazione dell’assicurazione, di natura indennitaria, discende dalla legge), ed in quanto l’obbligazione dell’assicurazione esiste solo se esiste quella dell’assicurato e, nel loro rapporto interno, il debito ricade esclusivamente sull’assicurazione. Tutto ciò comporta l’applicabilità dell’art. 1306 c.c., per il quale la sentenza pronunciata tra un creditore – il danneggiato – e uno dei condebitori solidali – il danneggiante/assicurato – non ha effetto nei confronti degli altri debitori – l’assicurazione -, a meno che quest’ultimo non manifesti la volontà di avvantaggiarsene. Dunque, in sostanza, la natura atipica e passiva della solidarietà impedisce l’effetto del giudicato riflesso.
Nei confronti dell’assicurazione rimasta estranea al processo penale, il giudicato tra danneggiato e danneggiante assume esclusivamente efficacia di prova documentale, al pari delle altre prove acquisite nel processo in cui il giudicato si è formato.
In conclusione, la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: «il giudicato di condanna del danneggiante non può essere opposto dal danneggiato che agisca in giudizio nei confronti dell’assicuratore in assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e ha in tale giudizio esclusivamente efficacia di prova documentale, al pari delle prove acquisite nel processo in cui il giudicato si è formato».

Forlì, aprile 2021
A cura dell’Avv. Valerio Girani e Avv. Camilla Perani

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