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Obbligo versamento rette scolastiche scuole paritarie, primarie e secondarie. Impatto della normativa anti Covid-19

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Obbligo versamento rette scolastiche scuole paritarie, primarie e secondarie. Impatto della normativa anti Covid-19

In questo periodo è di grande attualità il tema del pagamento delle rette scolastiche dovute dalle famiglie alle scuole paritarie, primarie e secondarie, frequentate dai propri figli.
E’ notorio, difatti, che la normativa emergenziale emanata al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus “COVID-19” sull’intero territorio nazionale, ha disposto, attualmente, la sospensione “in presenza” delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado sollecitando, al contempo, i dirigenti scolastici all’attivazione di modalità di didattica a distanza.
Numerose famiglie stanno procedendo, in questo periodo, ad inviare alle scuole paritarie, primarie e secondarie, richieste di esenzione dal pagamento delle rette scolastiche e/o di rimborso delle rette “afferenti” il periodo emergenziale, richieste che vengono giustificate con l’impossibilità sopravvenuta della prestazione scolastica che, però, come si avrà modo di dire nel prosieguo, in realtà non si ritiene sussistente.
Inoltre, la normativa emergenziale non ha previsto alcunché circa la possibilità per i genitori di sospendere il pagamento delle rette scolastiche, né di richiedere il rimborso delle quote già pagate.
In merito, con il presente contributo, si intende fornire alle scuole paritarie, primarie e secondarie, ed alle famiglie un valido indirizzo comportamentale, frutto dell’esegesi delle norme che si ritengono applicabili, con le dovute e necessarie generalizzazioni.
Ogni caso ha, difatti, proprie peculiarità che dovranno essere volta per volta attentamente valutate.

Considerato l’importantissimo ruolo costituzionalmente riservato alla Scuola, è di tutta evidenza che l’intervento delle Autorità Governative, in questo periodo senza precedenti nella storia Repubblicana, è diretto ad assicurare la realizzazione del primario diritto alla salute bilanciandolo, tra gli altri, con l’altrettanto primario diritto all’istruzione, anch’esso da assicurare.
E così, al fine di evitare la diffusione del contagio da COVID-19, l’attività didattica “in presenza” delle scuole di ogni ordine e grado è stata sospesa e sostituita, temporaneamente (sino al ritorno alla normalità), dall’attività didattica a distanza.
Le attività di didattica a distanza, come ogni attività didattica, per essere tali, prevedono la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti ed alunni.
In cosa consista concretamente l’attività di didattica a distanza è il Ministero dell’Istruzione ad indicarlo nella nota prot. n. 388 del 17/03/2020: “il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze, videolezioni, chat di gruppo; la trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme digitali e l’impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica, con successiva rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente con il docente, l’interazione su sistemi e app interattive educative propriamente digitali: tutto ciò è didattica a distanza”.
Nella sostanza, pertanto, per ordine dell’Autorità Governativa è mutato (temporaneamente) il mezzo attraverso cui si esercita la didattica, ma non il fine ed i principi finora adottati che restano invariati.
In questo periodo il personale delle scuole italiane, pubbliche e private (paritarie), primarie e secondarie, ha posto in essere importantissimi sforzi, anche al di là di quanto a loro richiesto dalla legge e/o dal contratto di impiego, al fine di ri-organizzare l’attività didattica e convertirla nell’unica modalità oggi consentita, ovvero quella “a distanza”.
Orbene, risulta che ad oggi numerosissime scuole paritarie, primarie e secondarie, siano riuscite ad attivare, in questo periodo di emergenza in cui tutti ci troviamo, forme di didattica a distanza operando, altresì, una necessaria riprogrammazione delle diverse discipline impartite.
Ciò nonostante, pur comprendendo le naturali difficoltà, soprattutto economiche, che le famiglie italiane stanno vivendo, numerose scuole paritarie, primarie e secondarie, stanno ricevendo da parte dei genitori degli studenti iscritti ai loro istituti, richieste di esenzione dal pagamento delle rette scolastiche e/o di rimborso delle rette corrisposte per il periodo emergenziale, richieste che vengono giustificate mediante il richiamo alla disciplina dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione dettata dal codice civile.
Tali richieste, però, non sembrano fondate non potendosi rinvenire l’ “impossibilità sopravvenuta della prestazione” scolastica, totale o parziale, per le scuole paritarie, primarie e secondarie, che abbiano attivato la c.d. didattica a distanza.
Difatti, l’attività di insegnamento agli studenti prosegue regolarmente, così come l’attività di valutazione, anche finale, delle competenze acquisite.
Anche i titoli, intermedi e finali, verranno rilasciati dalle scuole e, ciò, anche in virtù degli interventi del Governo che con l’art. 32 del D.L. 02/03/2020, n. 9 (oggi all’esame del Parlamento per la conversione in legge) ha stabilito la validità dell’anno scolastico 2019-2020 e che con il D.L. 08/04/2020, n. 22 (anch’esso all’esame del Parlamento per la conversione in legge) ha demandato al Ministero dell’Istruzione l’adozione di successive ordinanze contenenti specifiche misure sulla valutazione degli alunni e sullo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione.
Prosegue, inoltre, anche l’attività amministrativa delle istituzioni scolastiche, anche quella necessaria a fornire la didattica a distanza.
E’ da porre in evidenza, altresì, il fatto che il rapporto tra la scuola paritaria e lo studente si instaura per effetto del contratto di iscrizione scolastica stipulato tra i genitori e la scuola.
Tutti i contratti-tipo adottati dalle scuole paritarie prevedono il pagamento da parte dei genitori di una retta annuale parametrata sulla base dei costi e della qualità del servizio offerto dall’istituto scolastico.
Spesso la scuola consente alle famiglie di provvedere al pagamento della retta, necessariamente annuale, attraverso rate mensili.
Evidente, dunque, che la retta annuale non possa essere di fatto suddivisa in porzioni mensili “di competenza”.
Essa è, infatti, frutto di una valutazione complessiva della prestazione scolastica nel suo complesso che non è possibile scindere in quote mensili.
Orbene, premesso quanto sopra, ribadito che la prestazione scolastica offerta dalle scuole paritarie, primarie e secondarie, che hanno attivato la didattica a distanza viene comunque resa, pur se con modalità diverse da quelle conosciute sino ad oggi e, ciò, per l’effetto di norme cogenti e non derogabili, non vi è spazio per l’invocazione della disciplina dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione scolastica, totale e/o parziale che sia.
Conseguentemente, le mensilità in cui sono suddivise le rette scolastiche dovranno essere pagate dalle famiglie anche in questo periodo emergenziale e, specularmente, nel caso di pagamento già avvenuto, le stesse non potranno essere restituite dalle scuole alle famiglie.

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