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Obbligo vaccinale e verifica del Green Pass nelle Scuole

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Obbligo vaccinale e verifica del Green Pass nelle Scuole

Il personale scolastico rientra tra le categorie interessate dall’estensione dell’obbligo vaccinale anti Covid-19 introdotta dal decreto legge n. 172/2021. Per evitare interpretazioni erronee della normativa è opportuno fare chiarezza sui punti fondamentali: a chi si applica l’obbligo vaccinale, come avviene la verifica e in quali casi è sufficiente invece il solo Green Pass “base”.

Chi ha l’obbligo di vaccinarsi?

L’obbligo comprende il ciclo vaccinale primario e la somministrazione della successiva dose di richiamo, e si applica al personale dirigenziale, docente e ai collaboratori scolastici tecnici, amministrativi e ausiliari, che siano assunti a tempo determinato o indeterminato.

Le istituzioni scolastiche a cui la normativa fa riferimento sono le scuole statali e paritarie, i servizi educativi per l’infanzia, i centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), i sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP) e i sistemi regionali che realizzano percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS).

La vaccinazione costituisce un requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa anche per il personale assente dal servizio per legittimi motivi, mentre sono esclusi dall’obbligo vaccinale unicamente:

  • il personale che presta servizio a qualsiasi titolo presso un’altra amministrazione o ente;
  • il personale sospeso/in astensione piena e continuativa dall’attività lavorativa (ad esempio per collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità/paternità o parentale, infermità, sospensione disciplinare e cautelare);
  • il personale esterno quali addetti alle mense, alle pulizie, insegnanti di attività laboratoriali ecc., i quali sono obbligati solo a possedere ed esibire il Green Pass “base”.

Gli studenti non hanno alcun obbligo vaccinale, tuttavia si ricorda che, per poter accedere al servizio di scuolabus o a qualunque altro mezzo di trasporto pubblico, l’alunno dovrà essere in possesso di un Green Pass valido.

L’unica deroga ammessa alla vaccinazione obbligatoria, per coloro che non rientrino in una delle categorie sopra menzionate, si ha nel caso di accertato pericolo per la salute della persona obbligata, relativamente a specifiche condizioni cliniche documentate e che devono essere attestate dal Medico di Medicina Generale. In questi casi la vaccinazione può essere omessa o differita nel tempo, previa presentazione della Certificazione di esenzione rilasciata dal proprio Medico di Medicina Generale o dai medici vaccinatori che operano presso le aziende dei Servizi Sanitari Regionali.

In questi casi il dirigente scolastico o responsabile dell’istituto ha la facoltà, laddove possibile, di adibire i lavoratori esentati dall’obbligo a mansioni diverse da quelle da loro abitualmente svolte, senza decurtazione della retribuzione.

Che succede se il personale scolastico non adempie all’obbligo vaccinale?

Laddove un soggetto obbligato non effettui la vaccinazione, scatta nei suoi confronti una sanzione amministrativa pecuniaria che può variare da € 600 a € 1.500. La stessa sanzione si applica a dirigenti scolastici e responsabili d’istituto che non effettuino la verifica dell’avvenuta vaccinazione nei confronti del personale obbligato; in questo caso, l’ammontare varia dai € 400 ai € 1000. 

Chi deve verificare l’obbligo vaccinale?

L’obbligo di verifica del possesso del Green Pass “rafforzato” è in capo al dirigente scolastico o responsabile d’istituto, o a un loro delegato adeguatamente istruito e formato incaricato formalmente. 

Come si può effettuare la verifica?

La verifica della compiuta vaccinazione può avvenire in modo automatizzato attraverso la piattaforma SIDI (Sistema Informativo dell’Istruzione), nel caso di scuole statali, oppure attraverso la piattaforma Greenpass50+ per gli enti e le amministrazioni private, purché abbiano almeno 50 dipendenti e ne facciano richiesta sul sito dell’INPS. In alternativa, si può in ogni caso procedere tramite verifica manuale attraverso l’app “VerificaC19”.

Tale controllo, avente ad oggetto in questo caso il Green Pass “base”, si estende anche nei confronti dei genitori e di chiunque debba accedere nei plessi dell’istituto scolastico.

In ogni caso, deve sempre essere fornita un’informativa privacy ad ogni soggetto (personale, studenti, collaboratori esterni, ecc.) sottoposto alla verifica del Green Pass.

Quando è necessario verificare il Green Pass degli studenti?

Il controllo del Green Pass “rafforzato” viene effettuato anche nei confronti degli studenti, nell’ipotesi in cui vi siano due casi di positività all’interno della stessa classe, al fine di stabilire chi potrà continuare a frequentare le lezioni in presenza (studenti in possesso del Green Pass “rafforzato”), e chi invece dovrà frequentare le lezioni in modalità di didattica digitale integrata (studenti non in possesso del Green Pass “rafforzato”).

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