Cassazione licenziamento disciplinare
Nel procedimento disciplinare hanno rilevanza le condanne penali?
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con Sentenza 3 marzo 2020, n. 5897 è intervenuta a chiarire che la sentenza di patteggiamento fa stato nel giudizio di licenziamento disciplinare del dipendente, anche quando il giudizio non è relativo al rapporto di pubblico impiego.
“Al riguardo, non può tralasciarsi di considerare che – diversamente da quanto opinato dai giudici del gravame – questa Corte ha affermato il principio alla cui stregua la sentenza penale di applicazione della pena ex articolo 444 c.p.p., ben può essere utilizzata come prova nel corrispondente giudizio di responsabilità in sede civile, atteso che in tal caso l’imputato non nega la propria responsabilità e accetta una determinata condanna, chiedendone o consentendone l’applicazione, il che sta univocamente a significare che il medesimo ha ritenuto di non contestare il fatto e la propria responsabilità (vedi ex multis, Cass. 18/12/2017 n. 30328, Cass. 5/5/2005 n. 9358).
La sentenza penale di applicazione della pena ex articolo 444 c.p.p., costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione; detto riconoscimento, pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall’efficacia del giudicato, ben può essere utilizzato come prova nel corrispondente giudizio di responsabilità in sede civile (vedi Cass. cit. n. 30328/2017).
Nell’ottica descritta ed in applicazione del ricordato insegnamento, devono ritenersi dimostrati i fatti storici accertati con la sentenza penale di cui all’articolo 444 c.p.p., e la loro idoneità ad acquisire rilevanza in sede disciplinare e, di conseguenza, lo svolgimento della attività di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio oggetto della sentenza di condanna penale.
Incongruo, alla luce delle summenzionate considerazioni, è, dunque, da ritenersi il successivo giudizio espresso dalla Corte di merito sul tema della specifica gravità del delitto per il quale era stata subita condanna, perché’ muove da una premessa giuridica non corretta, e si dipana con ragionamento valutativo conseguentemente errato.”
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