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Pronuncia del Tribunale di Bologna in tema di opposizione a precetto

Pronuncia del Tribunale di Bologna in tema di opposizione a precetto

Il Tribunale di Bologna con la sentenza n. 20778/2019 ha ribadito alcuni importanti principi in tema di opposizione a precetto.
Nel caso di specie l’opponente fa presente una propria incapacità economica, da cui far emergere una “effettiva impossibilità” di contribuire al sostentamento della prole, collegata alla perdita del lavoro.
L’oramai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, fatto proprio dal Tribunale di Bologna, prevede che “con l’opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento, determinato a favore del figlio in sede di separazione o divorzio, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, da far valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione o del divorzio.
La conclusione è in linea con il principio generale del processo esecutivo di irrilevanza – a pena di inammissibilità delle opposizioni esecutive su quelli fondate, dei fatti anteriori alla definitività del titolo o di quelli che comunque possono essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedirne la definitività; nella specie il titolo esecutivo in materia di famiglia è sì assistito da definitività equiparabile al giudicato, ma si tratta di un giudicato riguardo al quale i fatti sopravvenuti possono rilevare , ma soltanto attraverso un peculiare procedimento ad hoc, quale quello dell’art. 710 c.p.c. per la separazione o quello della L. 1 dicembre 1970 n. 898, art. 9 per il divorzio (scioglimento del matrimonio o declaratoria di cessazione degli effetti civili di quello concordatario).