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Appalto servizio di trasporto sanitario: per le ODV non serve Licenza NCC

Appalto servizio di trasporto sanitario: per le ODV non serve Licenza NCC

Si segnala la recente sentenza del Consiglio di Stato in materia di procedura di affidamento del Servizio trasporto pazienti in ambulanza e trasporto disabili con autoveicoli non in emergenza con cui i giudici di Palazzo Spada hanno accolto le tesi sostenute dall’Avv. Marco Masi, in qualità di legale delle Associazioni aggiudicatarie della procedura, secondo cui in Emilia Romagna il requisito dell’accreditamento regionale è sufficiente per la partecipazione alla procedure di gara delle associazioni di volontariato e non occorre possedere il requisito di immatricolazione delle ambulanze per “conto terzi”- NCC.

La questione riguardava il regime delle immatricolazione delle ambulanze a seconda del fine perseguito (imprenditoriale, istituzionale o sociale) del soggetto proprietario.

La risposta del Consiglio di Stata in relazione al ricorso presentato dalla seconda classificata è stata chiara:

“Il Collegio è di diverso avviso. Il disciplinare fa riferimento all’accreditamento regionale, e dunque, se questo è stato regolarmente ottenuto non può ammettersi una contestazione in via indiretta dello stesso secondum eventum litis…
In ogni caso, è dirimente evidenziare che, a mente dell’art. 13 della legge regionale Emilia Romagna, 21/02/2005, n. 12, le organizzazioni di volontariato non possono stipulare convenzioni con la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici dalle quali possa discendere un corrispettivo. A riguardo la circolare della Regione Emilia Romagna n. 4 del 26 febbraio 2010, prot. PG.2010.0051726, adottata in attuazione della deliberazione G.R. n. 44/2009, chiarisce che “alle organizzazioni di volontariato […] possono essere soltanto rimborsate dall’organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata”, precisando che “Qualunque corresponsione economica che ecceda il puro e semplice rimborso spesa vale di per sé ad escludere che il percipiente possa essere considerato volontario […]”.

→ In allegato sentenza

Avv. Marco Masi

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