Enti del Terzo Settore
“LE IMPRESE POSSONO COSTITUIRE O PARTECIPARE ALLA BASE ASSOCIATIVA DEGLI ETS E DETENERNE IL CONTROLLO”
È quanto recentemente chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito alla composizione della base associativa degli enti del Terzo Settore.
Con nota n. 1082 dello scorso 5 febbraio 2020 il Ministero si è pronunciato in relazione alla possibilità, per gli Enti del Terzo Settore, di accogliere all’interno della propria base associativa delle imprese (incluse quelle for profit).
Come chiarito, il Codice del Terzo Settore (art. 4, comma 2, D. lgs. 117/2017 e s.m.i.) non menziona “le imprese” tra i soggetti non qualificabili come ETS e/o che non possono assumerne la direzione, il coordinamento e il controllo.
Peraltro, in virtù del generale principio dell’autonomia degli enti (ETS e impresa sociale) nonché di quello di specialità, non si ritiene applicabile sul tema la specifica disposizione dettata in materia di impresa sociale (art. 4, comma 3, del D. lgs. n. 112/2017 e s.m.i.) secondo cui gli enti con scopo di lucro – imprese “for profit” – “non possono esercitare attività di direzione e coordinamento o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo di un’impresa sociale”.
Ne deriva che la preclusione di cui al D lgs. n. 112/2017 non è estensibile nei confronti della generalità degli ETS.
Ciò premesso, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (nota n. 1082 del 5 febbraio 2020) ha ritenuto che, in assenza di previsioni specifiche relative a particolari tipologie di enti, le imprese (ivi incluse quelle for profit) possono:
– costituire o partecipare successivamente alla base associativa degli ETS;
– detenere il controllo, sia in forma singola (da parte di una unica impresa) che in forma congiunta (tra due o più di esse), di un ETS.
In ogni caso, in tali ipotesi, dovrà comunque essere garantita l’osservanza formale e sostanziale delle norme (e della connessa ratio del legislatore) che disciplinano la natura e le finalità degli ETS, e dunque:
– il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale;
– lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale nelle forme (azione volontaria, erogazione gratuita di denaro, beni o servizi ecc.) proprie della tipologia di enti cui di volta in volta ci si riferisce;
– il rispetto delle limitazioni, ma solo con riferimento alle ODV e le APS (artt. 32 e 35 CTS), che individuano tassativamente le caratteristiche dei soggetti che possono comporre la base associativa di tali enti a disciplina speciale.
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