Terzo settore: il decreto sulle attività diverse in Gazzetta Ufficiale
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.177 del 26-07-2021) il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (D.M. 19 maggio 2021, n. 107) recante “Regolamento ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore), concernente l’individuazione di criteri e limiti delle attività diverse”.
Il Decreto – che entrerà in vigore a partire dal 10 agosto 2021 – definisce i due tratti caratterizzanti le c.d. attività diverse svolte dagli ETS ai sensi dell’art. 6 del Codice (D. lgs. n. 117/2017): la strumentalità e la secondarietà.
In particolare, la strumentalità ricorre laddove le attività diverse, “indipendentemente dal loro oggetto”, sono esercitate dall’ente “per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall’ente medesimo”, e dunque per il supporto, il sostegno e la promozione delle finalità istituzionali dell’ente del Terzo settore.
Con riferimento al requisito della secondarietà delle attività diverse, l’art. 3, comma 1 del D.M individua due condizioni di tipo “quantitativo” in relazione a ciascun esercizio dell’ente:
a) i ricavi da attività diverse non devono essere superiori al 30% delle entrate complessive dell’ente del Terzo settore;
b) i ricavi da attività diverse non devono essere superiori al 66% dei costi complessivi dell’ente del Terzo Settore.
Il requisito della secondarietà è soddisfatto laddove ricorra almeno una delle condizioni suddette, ed è onere dell’organo di amministrazione dell’ente evidenziare il criterio utilizzato (a) o (b)) in sede di redazione del bilancio (art. 13 Codice del Terzo Settore).
Resta fermo che lo svolgimento delle “attività diverse” da quelle di interesse generale è consentito solo a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto dell’ente lo prevedano (art. 6 Codice del Terzo Settore).
Da ultimo, nel caso di mancato rispetto dei limiti stabiliti per l’esercizio delle attività diverse, l’ente del Terzo settore ha l’obbligo di segnalarlo all’Ufficio del RUNTS territorialmente competente e, in caso di omissioni, il medesimo Ufficio potrebbe disporre la cancellazione dell’ente dal medesimo Registro.
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